Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. n. 12/2005)
1. All’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "turismo, ambiente, energia" sono sostituite dalle seguenti: "Protezione civile, ambiente";
b) il comma 2 è abrogato.
ARTICOLO 2
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 della l.r. n. 12/2005)
1. All’articolo 3 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9 le parole "non oltre 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "non oltre dieci anni";
b) al comma 11 le parole "entro quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14 bis) Per l’espletamento delle attività tecnico-scientifiche necessarie ai fini dell’applicazione della presente legge, la Regione e i Comuni si avvalgono dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (ARTA) nell’ambito delle prestazioni cui questa è tenuta a norma dell’articolo 5 della l.r. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – A.R.T.A.)."
ARTICOLO 3
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 5 della l.r. n. 12/2005)
1. All’articolo 5 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole "esclusivamente pedonale" sono aggiunte, in fine, le parole "I nuovi apparecchi d’illuminazione a Led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l’efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W";
b) alla lettera d) del comma 11 le parole "entro 3 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
c) alla lettera e) del comma 11 le parole "entro 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro dieci anni";
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis) I Comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell’articolo 7, possono adottare integralmente i criteri previsti dal comma 11 mediante l’approvazione di appositi regolamenti ".
ARTICOLO 4
(Inserimento dell’articolo 9 bis) nella l.r. n. 12/2005)
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. n. 12/2005 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis)(Indirizzi per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso)
1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva, entro il 31 dicembre 2011, gli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento luminoso e i criteri di applicazione della presente legge”.
ARTICOLO 5
(Abrogazioni)
1. L’articolo 10 della l.r. n. 12/2005 è abrogato.
ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.