(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/2 del 15 luglio 2020, pubblicata nel BURA 7 agosto 2020, n. 117 Speciale ed entrata in vigore l'8 agosto 2020)
Testo vigente
(in vigore dal 08/08/2020)
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante.
Art. 2
(Aree di sosta)
1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
e) toponomastica della citta';
f) zona free Wi-Fi;
g) colonnine per la ricarica elettrica;
h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.
3. L'area di sosta e' opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.
4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area e' indicata con apposito segnale stradale.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non puo' superare le settantadue ore consecutive.
Art. 3
(Modalita' di gestione delle aree)
1. I Comuni gestiscono le aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalita' della gestione stessa.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree gia' esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
3. I Comuni, in caso calamita' ed emergenza, individuano, altresi', le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
Art. 4
(Contributi)
1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall'anno 2020, contributi in conto capitale ai Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.
2. La Regione concede, altresi', contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta gia' esistenti nel loro territorio.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Art. 5
(Modalita' e criteri)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio nonche' la presenza di aree attrezzate nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di turismo.
3. L'erogazione dei contributi e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessita' dell'istruttoria.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse del Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di spesa 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante".
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e' assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilita' regionale 2020).
3. A tal fine e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
a) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 2, capitolo 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante" per euro 100.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720 per euro 100.000,00.
4. Per le annualita' successive al 2020 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
Art. 7
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 28 dicembre 1998, n. 162 (Norme regolamentari del turismo itinerante) e' abrogata.
2. L'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e' abrogato.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).