(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/3 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo vigente
(in vigore dal 09/11/2019)
Art. 1
(Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) Abruzzo)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, e' approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) Abruzzo, in allegato alla presente legge (ALL. 1).
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli stanziamenti di cui all'articolo 1, da destinare all'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) Abruzzo a titolo di concorso nelle spese di funzionamento, pari ad euro 1.400.000,00 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e' assicurata dai fondi iscritti nella Missione 13, Programma 01 del Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
Allegati