Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per la fornitura del servizio di energia elettrica relativa all'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/2 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo vigente
(in vigore dal 09/11/2019)
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 354,81 in favore di Banca Ifis SpA, cessionaria dei crediti di Enel Energia per il pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica - anno 2016 - del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura, per un importo complessivo pari ad euro 354,81, nelle risorse allocate sul capitolo 11433 ''Spese di natura obbligatoria per il funzionamento Direzioni ed Uffici Periferici'', codice del piano dei conti 1.03.02.05.004, impegno 132, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).