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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 3 luglio 2012 n 31
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante 'Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi'.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge:


Art. 1
(Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 22/1988)


1. All’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l’estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.”


Art. 2
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/1988)


1. Al comma 2 dell’art. 5 della l.r. 22/1988 le parole da “o in alternativa” fino a “cm 4” sono soppresse.


Art. 3
(Integrazione all’articolo 16 della l.r. 22/1988)


1. Dopo il punto 12 della lettera b) dell’articolo 16 (Sanzioni) della l.r. 22/1988 è inserito il seguente:
“12-bis. esercita la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell’anno;”.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 5
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 3 Luglio 2012


IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI



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