IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’allegato 3 di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2011)
1. L’Allegato 3 di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 10.1.2011 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2011)” è così modificato:
Il rigo 26 dell’allegato 3 recante “Tabelle economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011” di seguito riportato:
Art. 2
(Riprogrammazione di somme)
1. Per le finalità previste dalla l.r. 30 maggio 1997, n. 53 “Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare”, limitatamente al corrente esercizio finanziario, si provvede a riprogrammare la somma di € 2.530.000,00 disponendo le seguenti variazioni:
a) in diminuzione per € 2.058.000,00 sul Cap. 102452 – U.P.B. 07.02.008 denominato “Contributi per interventi nel campo dell’agriturismo L.R. 24/01/1984 n. 18 e L.R. 03/05/1994, n. 32”;
b) in diminuzione per € 472.000,00 sul Cap. 101425 – U.P.B. 07.01.006 denominato “Spese inerenti le funzioni delegate di cui alla convenzione Quadro Agea – Regione Abruzzo del 07.07.2004”;
c) in aumento autorizzandone l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di € 2.530.000,00 sul Cap. 102489 – U.P.B. 07.02.003 denominato “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare L.R. 30/05/1997, n. 53”.
Art. 3
(Cure metodo Doman)
1. Dopo l’art. 46 della l.r. n. 1/2011 è aggiunto il seguente articolo:
“46 bis (Cure metodo Doman)
1. Lo stanziamento relativo alle cure attraverso il metodo Doman si intende riferito agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011”.
Art. 4
(Modifica all’art. 29 delal l.r. n. 38/2010)
1. Dopo il comma 2 dell’art. 29 della L.R. n. 38/2010 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Il termine per la conclusione dei progetti di investimento connessi a finanziamenti erogati in base a leggi regionali scaduto alla data del 31 dicembre 2008 è ulteriormente differito sino al 31 dicembre 2011 per le sole imprese che abbiano richiesto ed ottenuto negli anni 2010 e/o 2011 la misura della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria.
2 ter. Il differimento dei termini di cui al comma 2 bis è disposto in favore delle imprese beneficiarie che, pur se sottoposte a provvedimenti definitivi di revoca, rispettano il dettato delle leggi regionali afferenti interventi a sostegno dell’economia, con particolare riferimento alla restituzione delle rate dei finanziamenti”.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 Giugno 2011
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI