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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 3 agosto 2011 n 25
Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.
 

Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 85/4 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURA 12 agosto 2011, n. 49 ed entrata in vigore il 13 agosto 2011.
Vedi, anche, l’ordine del giorno relativo alla presente legge, approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 85/3 del 12 luglio 2011

TITOLO I
Fondo speciale e misure destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio montano

ARTICOLO 1
Fondo speciale


1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell’importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.
2. Il Fondo Speciale, dell’importo complessivo di euro 4 milioni per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all’utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell’aggiornamento dei canoni di cui all’art. 11.
3. Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla L. 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, nel modo seguente:
a) il 15 per cento a favore del Comune oppure dei Comuni rivieraschi, come definiti dall’art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", ricadenti in tutto o in parte nell’ambito del territorio classificato montano da ripartirsi in proporzione alla superficie di ognuno;
b) l’85 per cento a tutti i Comuni, con esclusione di quelli di cui alla lettera a), da ripartirsi con le modalità di cui alla medesima lett. a).
5. Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall’uso della risorsa idrica, provvede
all’assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.
6. È compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.


TITOLO II
Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani e applicazione del sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

ARTICOLO 2
Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani


1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, di seguito denominata Direzione LL.PP., sentita la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a riperimetrare i Bacini Imbriferi Montani (BIM), di cui ai decreti ministeriali emessi ai sensi della L. 27 dicembre 1953, n. 959 recante "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", o alla perimetrazione di nuovi BIM, non ricompresi nelle attuali perimetrazioni.

ARTICOLO 3
Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani


1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM. In caso di mancata emissione del parere nel termine prescritto, rimane confermata la deliberazione di adesione al Consorzio obbligatorio.
2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., qualora la maggioranza dei pareri espressi dai Comuni sia in favore dello scioglimento dei Consorzi e sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le pertinenti Comunità Montane, in applicazione dell’art. 5 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 recante "Nuove Norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice", delibera lo scioglimento dei Consorzi dei BIM.
3. In caso di scioglimento dei Consorzi dei BIM le funzioni, i beni mobili e immobili, le attività e le passività, i rapporti giuridici e i mezzi finanziari, nonché i proventi derivanti dai sovracanoni di cui all’art. 1 della L. 959/1953, sono trasferiti direttamente ai Comuni ai sensi del comma 4 dell’art. 6 bis della L. 16 luglio 1997 n. 228 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura".
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., nomina un Commissario, con il compito di provvedere a tutte le operazioni di liquidazione dei Consorzi dei BIM.
5. Il Commissario liquidatore per i Consorzi sciolti ai sensi del comma 2, prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti del Consorzio e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.

ARTICOLO 4
Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"


1. Allo scopo di definire i criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. n. 1775/1933 tra i Comuni rivieraschi e quelli ricadenti nell’ambito del perimetro dei BIM, la Giunta regionale emana, d’intesa con le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI, Legautonomie e UNCEM), direttive per la ripartizione del sovracanone tra i Comuni rivieraschi della derivazione ovvero di quello che compete ai Comuni del BIM, qualora non sia stato costituito il relativo Consorzio.
2. Per l’assegnazione del coefficiente di ripartizione del sovracanone a ciascun Comune si tiene conto di quanto segue:
a) la potenza nominale media di cui al comma 4 dell’art. 28 della L. 30 aprile 1999, n. 136, è calcolata secondo le modalità previste dal comma 8 dell’art. 28 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001);
b) per le finalità di cui alla lett. a), la Direzione regionale competente, entro sei mesi dell’entrata in vigore della presente legge, provvede a comunicare ai Comuni sia rivieraschi che appartenenti ai bacini imbriferi montani (B.I.M) per le concessione idroelettriche soggette al sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 1775/1933, sia la potenza nominale media tassabile, calcolata secondo le modalità di cui alla suddetta lett. a), sia gli elenchi degli Enti aventi diritto ai sovracanoni. Parimenti, ai fini dell’esigibilità dei sovracanoni e con le modalità previste dal precedente capoverso, comunica agli aventi diritti:
1) le potenze derivanti dalle
derivazioni per le quali non sia stata ancora formalizzata la concessione;
2) le potenze derivanti dagli impianti di produzione per pompaggio ancorché non ancora formalizzati ovvero se formalizzati non risulta indicata nell’atto di concessione la pertinente potenza;
c) dell’entità degli eventuali danni derivati agli Enti Locali interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;
d) dell’estensione del territorio di ciascun Comune, in rapporto alla superficie totale del bacino imbrifero.
3. Gli introiti dei sovracanoni sono destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa del suolo a favore dei Comuni.


TITOLO III
Autoproduzione di energia idroelettrica negli impianti del Servizio Idrico Integrato nonché regolarizzazione delle utenze ad uso potabile


CAPO I
Autoproduzione di energia idroelettrica

ARTICOLO 5
Autoproduzione di energia idroelettrica


1. La concessione regionale per l’installazione di piccoli generatori nei rilasciata, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3 recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", prioritariamente:
a) al Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;
b) ai residenti nel Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;
c) ai residenti nei Comuni montani di cui all’art. 1 comma 4, nell’ambito del cui territorio ricadono le opere di presa;
d) al Consorzio di Bonifica territorialmente competente;
e) alle società ed imprese che hanno sede sociale ovvero residenza nell’ambito dei Comuni di cui alla lett. c);
f) all’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).
2. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 kW, e fino a 3.000 kW, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente ai Comuni interessati ovvero a Società partecipate dagli stessi.
3. Per Comuni interessati si intendono quelli compresi tra le opere di presa e di restituzione.
4. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica che utilizzano opere demaniali di acquedotto o di irrigazione, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente a favore degli Enti e Società partecipate da Enti Locali e/o Regioni cui è affidato la tutela e la gestione delle opere medesime.


CAPO II
Misure per il contenimento dei costi di energia elettrica per gli impianti di sollevamento d'acqua destinata al consumo umano e regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

ARTICOLO 6
Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti


1. Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d’acqua e di depurazione, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l’uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.
2. La costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti acquedottistici, di cui al comma 1, sono autorizzate a condizione che l’utenza potabile sia provvista dell’atto di concessione a derivare. Qualora la derivazione ad uso potabile sia sprovvista del titolo di concessione a derivare, l’autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica
ha luogo anche come autorizzazione provvisoria all’esercizio di quella ad uso potabile. In tal caso, l’autorizzazione all’esercizio idroelettrico è soggetta agli obblighi di cui al comma 1, dell’art. 13 del R.D. n. 1775/1933.
3. L’autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nulla-osta sia da parte del gestore del SII che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. In ogni caso la costruzione della centralina idroelettrica deve salvaguardare la quota piezometrica dello schema acquedottistico, su cui detto impianto viene posto in serie, necessaria per la distribuzione a gravità dell’acqua ad uso potabile.
4. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell’energia elettrica è destinata dall’ERSI, in via prioritaria, ad investimenti.
5. La quota dei proventi di cui al comma 4 è calcolata nella misura del 50 per cento dei ricavi derivanti dalla produzione dell’energia elettrica, al netto degli ammortamenti e degli oneri di gestione.
6. Qualora l’energia prodotta sia destinata ad alimentare gli impianti di sollevamento, l’importo dei proventi da destinare alle finalità di cui al comma 4 e con le modalità di cui al comma 5, è dato dal prodotto tra i kWh annui prodotti ed il prezzo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per la cessione dell’energia elettrica, ivi compresi gli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche, di cui ai commi da 144 a 154 dell’art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e al decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 2, comma 150 della L. 24.12.2007, n. 244).

ARTICOLO 7
Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico


1. La Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce, con l’autorizzazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotto, gli oneri a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6, per l’utilizzo ad uso idroelettrico delle opere demaniali di derivazione, ivi comprese le condotte di adduzione, nonché la disciplina del rapporto tra l’utente e il subutente.
2. I proventi derivanti dal couso delle opere di derivazione sono utilizzati dall’ERSI, per la tutela dei beni demaniali acquedottistici, ai sensi del comma 2 dell’art. 823 del codice civile.
3. Parimenti con l’autorizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce anche le spese di gestione che il soggetto autorizzato alla costruzione e gestione delle centraline idroelettriche deve corrispondere al gestore del SII.

ARTICOLO 8
Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile


1. La Direzione LL.PP., entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.
2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria di cui all’art. 8 del R.D. n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a cura e spese dell’ERSI entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al 25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi di captazione e adduzione.
3. Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all’istruttoria a partire dalla pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall’ERSI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all’ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell’atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell’ERSI.
5. La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.
6. Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del Regolamento regionale n. 3/2007 fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1.

ARTICOLO 9
Misure per l’emersione delle concessioni abusivamente in atto


1. Al fine dell’emersione dell’uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell’art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purché venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008 anche esse fornite della documentazione di cui sopra.
2. Ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria sono considerati casi di particolare tenuità di cui al comma 3 dell’art. 17 del R.D. n. 1775/1933, le utilizzazioni di derivazioni di acqua pubblica in tutto o parte abusivamente in atto che non eccedono la portata massima di:
a) 10 litri al secondo per le acque fluenti le cui opere di derivazioni costruite in alveo del corso d’acqua risultano autorizzabili a termine del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
b) 5 litri al secondo per le acque sotterranee emunte da pozzi aventi una profondità inferiore a metri 30 dal piano di campagna.

ARTICOLO 10
Corretta applicazione ICI


1. Al fine di attivare procedure finalizzate ad una corretta applicazione dell’ICI, i Comuni procedono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 2, all’avvio delle procedure per un corretto accatastamento di tutte le strutture assoggettate a ICI e più precisamente: l’invaso, la diga, le prese, le condotte, i canali di adduzione e di scarico, le gallerie, gli edifici denominati "centrali".
2. Gli utilizzatori di concessioni idroelettriche sono tenuti a fornire ai Comuni interessati i dati catastali delle suddette strutture entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


TITOLO IV
Disposizioni in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche

ARTICOLO 11
Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)"


1. Dopo il comma 4 dell’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)", sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l’uso antincendio, non si applica il canone relativo all’uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell’utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.
4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l’uso igienico che l’uso civile, qualora il quantitativo d’acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis."
2. Alla lettera d) del primo capoverso del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, le parole: "Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale dell’atto di indirizzo di cui alla lett. f) del comma 6, dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dal comma 2, dell’art. 139, della L.R. n. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;" sono sostituite dalle seguenti: "Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;".
3. La lettera f) del comma 6 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 è sostituita dalla seguente: "f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5".
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12
Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche


1. Il costo unitario per l’uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50 a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in € 18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge.
3. I costi unitari di cui al comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, fatta eccezione per quello indicato ai commi 1 e 2 e per l’uso pescicoltura, sono aumentati, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge del 10 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.
4. Alla lettera e) comma 5 dell’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 - Legge finanziaria regionale 2003, così come modificato dal comma 1 dell’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005), l’importo di "€ 1.000,00" è sostituito dall’importo: "€ 360,00".
5. Ai fini dell’uso razionale delle acque, i canoni minimi per l’uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:
a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;
d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.
Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell’art. 10 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.
6. L’aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio di vigenza del disposto di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13
Interpretazione autentica dell’art. 93, comma 5-quater della L.R. n. 7/2003 per l’applicazione del contributo idrografico


1. Il contributo idrografico di cui al comma 5-quater dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 non si applica alle richieste di concessione di derivazione di acqua che alla data di entrata in vigore del predetto comma (26 febbraio 2005) risultino in regola con il versamento dello stesso nella misura stabilita dall’art. 7 del R.D. n. 1775/1933.


TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 14
Differimento delle scadenze delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica


1. Per le concessioni di acqua pubblica rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica, in scadenza entro il 31 dicembre 2011 o scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e per le quali non è stata presentata tempestiva domanda di rinnovo, la scadenza è differita al 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà di rinuncia.
2. Il vincolo acquedottistico di cui alla L. 4 febbraio 1963, n. 129, recante "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione", opera sulle concessioni differite ai sensi del comma 1, ad eccezione di quelle rilasciate per l’uso potabile e di quelle relative alle reti duali, entrambe gestite dal Soggetto gestore del SII, fatto salvo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 recante "Norme delegate previste dall’art. 5 della L. 4 febbraio 1963, n. 129", dalla data originaria di scadenza della concessione.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, le concessioni differite sono soggette a revisione al fine di garantire negli alvei sottesi il minimo deflusso vitale e le priorità d’uso di cui all’art. 95 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto della
pianificazione del bilancio idrico di cui all’art. 95 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. Parimenti la revisione deve tener conto:
a) delle utilizzazioni ad uso potabile che, sebbene sprovviste dell’atto di concessione, hanno i requisiti per la continuazione in esercizio provvisorio del prelievo di cui all’art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e all’art. 9 del D.P.R. n. 1090/1968, ancorché non sia stata dichiarata la presenza di particolari ragioni di pubblico generale interesse;
b) delle portate da destinare all’uso potabile laddove risultino già realizzati i relativi impianti di potabilizzazione anche se le acque non siano state ancora classificate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Per le finalità di cui alla lett. b) del comma 3, sono assimilabili alle acque potabili anche le acque distribuite dal Soggetto gestore del SII con le reti duali, ancorché queste non hanno i requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
5. Per la revisione delle concessioni rilasciate ad uso irriguo si deve inoltre tener conto del disposto del comma 4 dell’art. 21 del R.D. n. 1775/1933, mentre per quelle rilasciate ad uso industriale, del disposto del comma 2 dell’art. 12-bis del richiamato R.D. n. 1775/1933.
6. L’applicazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non costituiscono per l’utente alcuna forma di indennizzo, ma solo la revisione del canone di concessione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti si applicano alle concessioni differite di cui all’art. 13.

ARTICOLO 15
Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15


1. Dopo il comma 1 dell’art. 154 (Misure urgenti per il comparto viabilità) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004), è aggiunto il seguente comma 1bis:
"1bis. In recepimento della lettera a), comma 1, dell’art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica."

ARTICOLO 16
Norma finanziaria


1. L’applicazione della presente legge comporta oneri finanziari sulle leggi di bilancio relative agli esercizi finanziari indicati al comma 2 dell’art. 1 per un importo di euro 4 milioni mediante stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.002 sul capitolo di spesa 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico".

ARTICOLO 17
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



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