(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 13/2 del 26 settembre 2019, pubblicata nel BURA 9 ottobre 2019, n. 40 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2019)
Testo vigente
(in vigore dal 10/10/2019)
Art. 1
(Concessione contributo per le funzioni pubbliche)
1. La Regione, tenuto conto di quanto previsto nell'Accordo siglato con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione il 16.11.2000, al fine di garantire l'operativita' dello scalo aeroportuale d'Abruzzo per consentire l'esercizio dei servizi pubblici essenziali attinenti le attivita' di sicurezza delle forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, nonche' per assicurare i servizi di Protezione civile e di Emergenza e Urgenza sanitari, concede alla societa' di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A. un contributo pari ad euro 1.000.000,00 per l'annualita' 2019.
2. Il conferimento di cui al comma 1 e' concesso dalla Regione per il finanziamento pubblico di attivita' non economiche che rientrano fra le funzioni essenziali di pubblico potere nel rispetto del paragrafo 3.1, punto 35, della Comunicazione della Commissione europea (2014/C99/03) recante: "Orientamenti in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree", nonche' del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione europea (2016/C262/01) relativa alla nozione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 paragrafo 1 del TFUE.
3. La societa' di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal punto 36 della Comunicazione della Commissione europea (2014/C99/03), per lo svolgimento congiunto di attivita' economiche e non economiche, e' tenuta alla gestione separata della contabilita', distinguendo i relativi costi, finanziamenti ed entrate.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di cui all'articolo 1 si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2019-2021:
a) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2019 e' diminuito lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 01, Programma 04, capitolo 11465/2, di euro 1.000.000,00;
b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2019 e' iscritta nel Missione 10, Programma 04, Titolo 01, la somma di euro 1.000.000,00 da destinare all'assegnazione del contributo alla SAGA S.p.A. di cui all'articolo 1.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale)
1. Al fine di completare gli studi di settore di natura tecnica e finanziaria finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e degli atti per l'affidamento dei Servizi di trasporto pubblico locale a norma del Reg. (CE) 1370/2007, vengono stanziati euro 50.000,00 per il corrente esercizio finanziario.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle somme del Capitolo 181406 denominato "Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - L.R. 13/2002" di cui al Titolo 2, Missione 10, Programma 02, in esito alla seguente variazione da apportare, per competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa 2019 della legge di bilancio 2019-2021:
a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, capitolo 181406, per euro 50.000,00;
b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Programma 01, Missione 11, capitolo di spesa 151306.1, per euro 50.000,00.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).