NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo
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Legge regionale Abruzzo 29 luglio 2011 n 23
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Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.
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Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 85/6 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURA 12 agosto 2011, n. 49 ed entrata in vigore il 13 agosto 2011. ARTICOLO UNICO (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive)
1. E’ istituita l’Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP. 2. L’ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L’ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni. 3. In attuazione dell’art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali) , l’ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11. 4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati. 5. La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l’efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti. 6. L’ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell’Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali. 7. Sono organi dell’ARAP: l’Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti. L’Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l’organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto. 8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato. 9. In fase di avvio l’ARAP ha sede presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo economico. 10. L’ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili. 11. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l’organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione. 12. Al fine di raggiungere l’obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l’incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l’eventuale compenso e le funzioni del commissario. 13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 11 della L.R. 4/2009, operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale. 14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l’elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno. 15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell’elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l’ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell’ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell’ARAP. 16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell’ARAP, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l’Assemblea generale. 17. La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all’uso prevalente dell’impianto medesimo. 18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale transita all’ARAP nelle medesime funzioni. 19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti. 20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore. 21. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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