Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 85/2 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURA 12 agosto 2011, n. 49 ed entrata in vigore il 13 agosto 2011.
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 1, comma 5, della l.r. n. 9/2009)
1. Il comma 5, dell’articolo 1, della l.r. 27 maggio 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:
"5. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale".
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. n. 9/2009)
1. All’articolo 1 bis della l.r. n. 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 3 le parole ", entro e non oltre il 31.12.2010," sono soppresse;
b) Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:
"7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale".
2. Sono fatte salve le richieste pervenute allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell’Aquila, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 3, della l.r. n. 9/2009, successivamente alla data del 31.12.2010 e fino all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.