(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 22/4 del 27 dicembre 2019, pubblicata nel BURA 31 gennaio 2020, n. 11 Speciale ed entrata in vigore il 1o gennaio 2020)
Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2020)
Art. 1
(Stato di previsione delle Entrate)
1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2020-2022 per l'importo di euro 6.056.937.430,16 per l'esercizio finanziario 2020, di euro 4.604.134.566,41 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 4.590.218.809,00 per l'esercizio finanziario 2022.
2. E' approvato in euro 8.945.094.630,93 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2020, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 415.000.000,00 stimata al 1o gennaio 2020.
Art. 2
(Stato di previsione delle Spese)
1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2020-2022 per l'importo di euro 6.056.937.430,16 per l'esercizio finanziario 2020, di euro 4.604.134.566,41 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 4.590.218.809,00 per l'esercizio finanziario 2022.
2. E' approvato in euro 8.939.754.123,63 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2020.
Art. 3
(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2020 - 2022)
1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2020-2022 si compone dei seguenti prospetti:
a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unita' di voto);
b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unita' di voto) e titoli;
c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2020-2022;
d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2020-2022;
e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2020-2022;
f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita';
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
n) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
o) elenco concernente le spese obbligatorie;
p) Nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
q) elenco concernente spese impreviste;
r) relazione del Collegio dei revisori.
2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2020-2022:
a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del d.lgs. 118/2011;
b) l'elenco dei "Fondi vincolati statali e comunitari";
c) l'elenco dei "Fondi vincolati regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresi', definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.
Art. 4
(Residui attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2019, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020, e' di euro 2.674.176.826,16.
Art. 5
(Residui passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2019, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020, e' di euro 2.869.297.115,90.
Art. 6
(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, cosi' come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unita' di voto (tipologie).
Art. 7
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unita' di voto (programmi).
Art. 8
(Risultato di amministrazione presunto)
1. E' iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle annualita' di bilancio 2020 e 2021 cosi' determinata:
a) euro 25.544.172,01 quale annualita' del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 779 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) euro 4.404.075,67 quale annualita' del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779 dell'articolo 1 della legge 205/2017.
2. E' iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per l'annualita' di bilancio 2022 cosi' determinata:
a) euro 25.544.172,01 quale annualita' del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 779 e seguenti, della legge 205/2017;
b) euro 4.404.075,67 quale annualita' del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779 dell'articolo 1 della legge 205/2017;
c) euro 5.519.978,44 quale applicazione della quota annuale del fondo di anticipazioni di liquidita' - D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati.
3. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del d.lgs. 118/2011, e' iscritta nello stato di previsione delle entrate per ciascuna delle annualita' di bilancio 2020, 2021 e 2022, nella voce "Utilizzo Avanzo di amministrazione", la somma di euro 162.969.695,96, quale utilizzo fondo anticipazioni di liquidita' - D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati.
Art. 9
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione del Titolo I della spesa nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 1.600.000,00 nell'esercizio finanziario 2020, di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.
Art. 10
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo pari ad euro 4.652,48 nell'esercizio finanziario 2020, di euro 190.239,38 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2022.
2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa del Titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata nell'anno 2020 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 75.000.000,00.
2. I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.
Art. 12
(Fondo crediti di dubbia esigibilita')
1. Ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, Titolo I della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilita' - parte corrente - per un importo pari ad euro 1.667.148,08 per l'esercizio finanziario 2020, ad euro 1.378.244,44 per l'esercizio finanziario 2021 e ad euro 1.381.703,42 per l'esercizio finanziario 2022.
Art. 13
(Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)
1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo I della spesa, dello stanziamento necessario per il riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio arretrati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, per un importo pari a euro 1.700.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.
Art. 14
(Fondo rischi da contenzioso)
1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo I della spesa, del Fondo Rischi da contenzioso per la copertura delle passivita' potenziali derivanti da contenzioso in atto per un importo pari a euro 1.680.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.
Art. 15
(Fondo per perdite degli organismi partecipati)
1. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)), cosi' come modificati dall'articolo 27 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nel Programma 03, Missione 20, Titolo I dello stato di previsione della spesa, e' iscritto il fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 991.754,19 per l'anno 2020.
2. E' inoltre iscritto nel Programma 3, Missione 20, Titolo I il fondo ricapitalizzazione e razionalizzazione di Societa' ed Enti partecipati con uno stanziamento di competenza pari ad euro 100.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.
Art. 16
(Anticipazioni di Tesoreria)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio e' autorizzata l'iscrizione dell'anticipazione di cassa nel Titolo 7, Tipologia 100, per l'importo annuo di euro 100.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella Missione 60, Programma 01 di pari ammontare.
Art. 17
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 01, Programma 01, Titolo 1 e' previsto uno stanziamento parte corrente di euro 25.139.000,00 per l'annualita' 2020, di euro 24.785.865,00 per l'annualita' 2021 e di euro 24.315.315,00 per l'annualita' 2022 e nella Missione 01, Programma 12, Titolo 2 e' previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 355.000,00 per l'annualita' 2020, di euro 1.812.070,00 per l'annualita' 2021, di euro 75.000,00 per l'annualita' 2022.
2. Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, e' approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - annualita' 2020-2022, di cui al verbale consiliare 15/3 del 5 novembre 2019, allegato alla presente legge.
Art. 18
(Variazioni al bilancio)
1. Il bilancio di previsione puo' essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilita' regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilita' regionale, le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate dai dirigenti del Dipartimento Risorse individuati con apposito atto di Giunta regionale.
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.
Art. 19
(Annullamento dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale e' autorizzata, individuandone le condizioni e le modalita', a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile e' fissato in euro 30,00.
Art. 20
(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2020.