ARTICOLO 1
(Modifica al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 43/2011)
1. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43, recante: "Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali", la parola "gennaio" è sostituita dalla parola "dicembre".
ARTICOLO 2
(Modifica al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 43/2011)
1. Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 43/2011 la parola "gennaio" è sostituita dalla parola "dicembre".
ARTICOLO 3
(Modifica al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 11.8.2011, n. 28 recante: "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La validazione regionale deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune".
ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.