Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 11/12 del 6 agosto 2019, pubblicata nel BURA 4 settembre 2019, n. 133 Speciale ed entrata in vigore il 5 settembre 2019)
Testo vigente
(in vigore dal 05/09/2019)
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione Abruzzo riconosce il disagio economico subito dalle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane derivante dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che impediscono le normali attivita' imprenditoriali.
2. La Regione Abruzzo riconosce, altresi', il disagio economico subito dalle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane derivante dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017 che impediscono le normali attivita' imprenditoriali.
3. A tal fine promuove interventi di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale.
4. Alle misure di sostegno per i disagi derivanti da opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017 e' destinato il trenta per cento dello stanziamento annuale di cui all'articolo 5.
5. Le eventuali economie relative a ciascuna delle misure di sostegno di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate per il finanziamento di entrambe le misure.
Art. 2
(Misure di sostegno)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, finanzia le seguenti misure di sostegno destinate a:
a) compensare il mancato reddito derivante dalla sospensione o riduzione dell'attivita' a causa dell'esecuzione dei lavori;
b) coprire i costi di gestione che non possono superare per impresa unica il cinquanta per cento delle spese relative documentate, sostenute a far data dalla sospensione o riduzione dell'attivita' e sino alla data di riapertura dell'esercizio commerciale o artigianale;
c) coprire le eventuali spese straordinarie sostenute e documentabili per la prosecuzione delle attivita' nella misura di cui alla lettera b).
2. Ai fini del riconoscimento delle forme di sostegno devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che i cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche e delle opere private di cui all'articolo 1 che determinano la interruzione o la riduzione delle attivita' commerciali o artigianali abbiano una durata superiore a quindici giornate lavorative;
b) che i soggetti di cui all'articolo 3 dimostrino la sussistenza del nesso causale tra il disagio economico subito e l'apertura dei cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e delle opere private di cui all'articolo 1 attraverso la prova dell'avvenuta diminuzione del fatturato nel periodo indicato al comma 1, lettera b).
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Alle forme di sostegno previste dalla presente legge possono accedere le micro e piccole imprese commerciali ed artigiane, cosi' come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che esercitano la propria attivita' nelle aree interessate dai lavori di cui all'articolo 1 cosi' come individuate dalle Amministrazioni comunali o da altri Enti in qualita' di stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.
Art. 4
(Norme di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalita' di attuazione, previo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione consiliare in materia. In particolare, la Giunta individua:
a) le modalita' di quantificazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), tenuto conto del fatturato e con l'indicazione di un limite massimo per impresa unica;
b) i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
c) le modalita' per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
d) gli indirizzi per l'attuazione da parte dei Comuni ed i criteri per la valutazione delle istanze e per la formazione di una graduatoria dei beneficiari, secondo ordini di priorita';
e) modalita' per la concessione e la liquidazione delle misure di sostegno riconosciute.
2. I Comuni, con riferimento ai cantieri attivati, tenuto conto della durata degli stessi, della loro tipologia, nonche' in relazione agli effetti determinati sulle attivita' delle imprese ubicate nelle aree di competenza, pubblicano un avviso finalizzato alla presentazione delle istanze per le misure di sostegno nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
3. I Comuni, ai fini della concessione dell'erogazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 2, trasmettono alla Regione per il tramite del Dipartimento competente in materia di Sviluppo Economico, le risultanze dei procedimenti attivati nonche' tutti i dati inerenti le misure di sostegno da erogare.
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Sviluppo Economico, sulla base dei dati trasmessi, trasferisce al Comune richiedente le somme da liquidare alle imprese nei limiti dello stanziamento di spesa di cui all'articolo 5.
5. I contributi sono concessi ed erogati dai Comuni nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).
6. Per l'anno 2019 le misure di sostegno sono concesse ed erogate dai Comuni a ristoro dei disagi derivanti da cantieri di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) aperti a partire dal 1o gennaio 2019.
7. I Comuni provvedono ad effettuare le verifiche a campione sui beneficiari individuati ai sensi del comma 5.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati complessivamente in euro 400.000,00 per l'anno 2019, si provvede con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019-2021, alla Missione 14 ''Sviluppo economico e competitivita''', Programma 05 ''Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita''', Titolo 1 ''Spese correnti''.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si fa fronte, per lo stesso importo, con le maggiori entrate accertate al Titolo 3 ''Entrate extra tributarie'', Categoria 02 ''Rimborsi in entrata'', Tipologia 500 ''Rimborsi e altre entrate correnti'', Capitolo 35026/4 ''Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari'' della parte entrata del bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019.
3. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2019-2021.
4. Per le annualita' successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 14, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio di competenza, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, sono conservate ed utilizzate per il finanziamento delle forme di sostegno di cui all' articolo 4 per le quali alla scadenza dell'esercizio non e' stato possibile procedere all'erogazione.
6. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e dei risultati progressivamente ottenuti. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dalla presente legge.
3. La Commissione consiliare competente discute gli esiti della valutazione per l'eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.
4. La relazione e' resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).