Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 88/6 del 2 agosto 2011, pubblicata nel BURA 31 agosto 2011, n. 54 Speciale ed entrata in vigore il 1° settembre 2011.
ARTICOLO 1
Finalità
1. Al comma 5 dell’articolo 6, della L.R. 18/2001, dopo le parole "del Consiglio o della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa".
2. Al comma 1, lettera c) dell’art. 8 della L.R. 18/2001, la parola "strutturali" è sostituita da "strumentali".
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.