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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 22 aprile 2011, n. 11
Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013).
 

Il Consiglio Regionale


ha approvato


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’art. 34 della L.R. 2/2011)


1. L’art. 34 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013) è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Aziende per il diritto agli studi universitari)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 3 del 2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011 - 2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila.
2. Ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila:
a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 - per spese correnti;
b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 - 42322 - per spese in conto capitale.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento si provvede in via sostitutiva".

ARTICOLO 2
(Modifiche agli articoli 29 e 33 della L.R. 2/2011)
1. All’art. 29 della L.R. 2/2011 il numero "270" è sostituito con il "720".
2. Al comma 2 dell’art. 33 della L.R. 2/2011 le parole "L.R. 14 marzo 2000, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "L.R. 26 giugno 1997, n. 54".

ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


ALLEGATO 1
Allegato
Vedi il BURA 4 maggio 2011, n. 30 per consultare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale 2011-2013 dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila.



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