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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 21 ottobre 2011 n 36
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell’istituto dell’assegno vitalizio.
 

Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 92/3 del 4 ottobre 2011, pubblicata nel BURA 2 novembre 2011, n. 66 ed entrata in vigore il 3 novembre 2011.

ARTICOLO 1
(Soppressione dell’istituto dell’assegno vitalizio)


1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalla X legislatura regionale è soppresso l’istituto dell’assegno vitalizio.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), alla L.R. 40/2010 sono apportate le seguenti modifiche con effetto dalla X legislatura regionale:
a) nel titolo, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
b) alla rubrica del Titolo I le parole "e previdenziale" sono soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 1, alla rubrica dell’articolo 2, ai commi 1 e 2 dell’articolo 2, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
d) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 è abrogata;
e) la lettera b) del comma 1 dell’art. 5 è abrogata;
f) alla rubrica del Capo III del Titolo I le parole "assegno vitalizio,
assegno di reversibilità" sono soppresse;
g) gli articoli da 20 a 24 e da 26 a 34 del Capo III del Titolo I sono abrogati.
3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l’assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
4. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all’assegno vitalizio.

ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



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