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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 21 dicembre 2012 n 67
Disposizioni normative in materia sanitaria.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
(Modifiche alla l.r. 146/1996)


1. Al comma 1 dell’art. 22 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le parole "dei revisori" sono sostituite dalla seguente: "sindacale".
2. L’art. 27 della l. r. 24 dicembre 1996, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Art. 27Il Collegio sindacale
1. Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’area di riferimento territoriale dell’Azienda Sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell’art. 3 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio:
a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle
operazioni dei servizi di cassa interna;
c) attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
d) attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;
e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15.
3. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.
4. Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.
5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate."
3. I Collegi sindacali aziendali assumono la nuova composizione scaturente dalla sostituzione dell’articolo 27 della l.r. n. 146/1996 disposta dal comma 2 a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge.


Art. 2
(Rapporti Regione-Università)


1. Il paragrafo 4.1 (La regolamentazione del rapporto Università-Regione e aggiornamento
professionale) dell’Allegato "A" alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (piano sanitario regionale 1994-1996) è abrogato.
2. I protocolli d’intesa, di cui all’art. 6 del d.lgs. 502/1992 e all’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sono stipulati dalla Regione Abruzzo con l’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti e con l’Università degli Studi di l’Aquila.
3. I suddetti protocolli sono approvati preventivamente dalla Giunta regionale e predisposti da parte di una Commissione Regione-Università costituita dal Direttore regionale della Direzione Politiche della Salute, che la presiede, da un Dirigente della Direzione Politiche della Salute individuato dal Componente la Giunta preposto alla medesima Direzione, da un Dirigente Medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti ove ha sede la Facoltà di Medicina dell’Università "G. D'Annunzio", da un Dirigente Medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ove ha sede la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di L’Aquila e da un rappresentante, rispettivamente, dell’Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara e dell’Università degli Studi di L’Aquila, designati dai Magnifici Rettori dei relativi Atenei.


Art. 3
(Abrogazione della l.r. 79/1993)


1. La legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79 (Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità sanitarie locali) è abrogata.


Art. 4
(Modifiche alla l.r. 132/1997)


1. All’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) dopo le parole "1) Servizi di Medicina dello Sport" sono inserire le seguenti: "1 bis) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport".


Art. 5
(Modifiche alla l.r. 132/1997)


1. L’articolo 6 della l.r. 132/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 6(Costi e tariffe)
1. I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa
certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.
2. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario.
3. Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.
4. Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.
5. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.
6. I Direttori generali assicurano la funzionalità dei Centri pubblici di medicina sportiva in tutte le ASL entro il 31 marzo 2013".


Art. 6
(Modifiche all'art. 35 della l.r. 6/2009)


1. Al comma 1, dell'art. 35, della L.R. 30.4.2009, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2009)" le parole "fino alla data del 31 dicembre 2012" sono soppresse.


Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.


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