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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 19 luglio 2011 n 21
Modifiche all’art. 56 e al Capo VI (Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale) della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)".
 

Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 84/4 del 28 giugno 2011, pubblicata nel BURA 5 agosto 2011, n. 48 ed entrata in vigore il 6 agosto 2011.

ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 63 della l.r. n. 1/2011)


1. Al comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011) le parole "fino al 30 giugno 2011" sono sostituite dalle parole "fino al 30 settembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis".
2. Dopo il comma 1 dell’art. 63 della l.r. n. 1/2011 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’esito del referendum abrogativo relativo all’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato e integrato con le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, del 23 ottobre 2007, un provvedimento di proroga delle concessioni regionali. Allo stesso modo, procedono i Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano. I provvedimenti sono formulati nel rispetto delle condizioni previste dal presente Capo VI e in ogni caso non possono superare la durata di un anno".

ARTICOLO 2
(Regime speciale trasporto urbano città di L’Aquila)


1. Al fine di superare i problemi di viabilità della città di L’Aquila, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 61, commi 5, 6 e 7 della l.r. n. 1/2011 il Comune di L’Aquila è autorizzato a stabilire al 1° gennaio 2012 la decorrenza degli effetti dei piani di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana (AMA) s.p.a., fermo restando quanto previsto dall’articolo 64 della l.r. n. 1/2011.
2. Il presente articolo non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 3
(Modifica all’art. 56 della l.r. n. 1/2011)


1. All’art. 56 della l.r. n. 1/2011, comma 1, dopo le parole "per le proprie finalità istituzionali" è inserita la seguente frase: ", anche nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale".

ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



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