IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’art. 3 della l.r. 7/2010)
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) le parole “ad eccezione delle opere di cui all’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387” sono soppresse.
Art. 2
(Abrogazione dell’art. 19 della l.r. 7/2010)
1. L’articolo 19 della l.r. 7/2010 è abrogato.
Art. 3
(Integrazione alla l.r. 2/2008)
1. Dopo l'art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è inserito il seguente:
«Art.1bis
(Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1.
2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327.
3. La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 19 Giugno 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI