(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 109/2 del 12 giugno 2018, pubblicata nel BURA 20 giugno 2018, n. 65 Speciale ed entrata in vigore il 21 giugno 2018)
Testo vigente
(in vigore dal 21/06/2018)
Art. 1
(Disposizioni in materia di sanita' convenzionata)
1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 luglio 2017, l'indennita' aggiuntiva di cui al Capo II art. 13, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 9 agosto 2006, e' confermata in quanto correlata allo svolgimento della attivita' di Continuita' Assistenziale a garanzia del miglioramento dei servizi ai cittadini e dell'integrazione tra professionisti operanti nel settore delle prestazioni assistenziali della Medicina Convenzionata.
2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuita' Assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dall'art. 67 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i. e dei Principi Generali di cui all'art. 14, comma 9, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., l'indennita' di cui al comma 1 si intende finalizzata alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilita', allo svolgimento di tutte le attivita', essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina Generale e a garantire migliori standard qualitativi delle prestazioni sanitarie.
Art. 2
(Disposizioni finanziarie)
1. La presente legge non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).