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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 18 dicembre 2012 n 62
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"".
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
( Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 49 del 31.10.2012 recante "Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"" )


1. All'art. 1 della L.R. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con deliberazione di Consiglio comunale i Comuni possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, di avvalersi, su tutto il territorio comunale o parti di esso, delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, commi 2 e 4 e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5 della presente legge. Il provvedimento comunale, di cui al presente comma, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata."
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Con lo stesso atto deliberativo di cui al comma 2, i Comuni possono individuare le zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. All'interno dei piani, di cui agli articoli 21, 22, e 26 della L.R. 12.4.1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", l'applicazione degli incrementi individuati all'art. 3, commi da 2 a 5 ed all'art. 4, commi da 2 a 7 della presente legge, implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/1968, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968. Devono essere, inoltre, rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G., le volumetrie
aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla L. 12.7.2011, n. 106, nonché dalla presente legge, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.
2 ter. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a quanto stabilito dalla presente legge. Tale norma è altresì vigente per quanto non disciplinato dalla presente legge.
2. All'art. 2 della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "azioni di riqualificazione urbana," è inserita la parola "o";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli interventi che beneficiano delle misure incentivanti di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968".
c) al comma 7, le parole "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
d) al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici o nuclei antichi come definiti dall'art. 9, comma 3, lettera o) della L.R. n. 18/1983";
e) al comma 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) i beni ricadenti in zona A del vigente Piano regionale Paesistico, ad eccezione dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.P. medesimo";
f) il comma 12 è abrogato.
3. All'art. 3 della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte le seguenti parole "laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità indicate al comma 2";
b) al comma 3, le parole "al comma 2" sono sostituite dalle parole "ai commi 1 e 2";
c) al comma 4, le parole ''prevista nel precedente comma 2" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste al comma 2".
4. All'art. 4 della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte le seguenti parole "laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità previste al comma 2";
b) al comma 3, le parole "al comma 2" sono sostituite dalle parole "ai commi 1 e 2";
c) al comma 4, le parole ''prevista al comma 2" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste al comma 2";
d) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la parola "immobili" sono aggiunte le parole "censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq";
2) le parole ''prevista dal comma 2" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste al comma 2".
5. Al comma 5 dell'art. 5, della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo la parola "servizio" sono abrogate le parole "alla persona";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con:
commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e
comunicazione;";
c) alla lettera d), dopo la parola "artigianato" è aggiunta la parola "servizi,".
6. L'art. 7 della L.R. n. 49/2012, è abrogato.
7. Il comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 49/2012, è sostituito dal seguente:
"3. Per gli interventi edilizi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi gli incentivi previsti dal D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106/2011, e dalla presente legge".
8. Dopo l'art. 8 della L.R. n. 49/2012, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8 bis (Modifiche all'art. 1 della L.R. 6.7.2011, n. 19)
1. Il comma 3, dell'art. 1, della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011" è sostituito dal seguente:
"3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme
per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione".
Art. 8 ter (Modifica all'art. 20 della L.R. 18/1983)
1. All'art. 20 della L.R. 18/1983, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate
varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7."
Art. 8 quater (Modifica all'art. 9 della L.R. 14/2010)
1. All'art. 9 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Sono esercitati dalle Province i poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi."”
9. Dopo l'art. 10 della L.R. n. 49/2012 è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 bis (Norma finanziaria)
1. La presente legge non determina oneri a carico del bilancio regionale."


Art. 2
1. Le disposizioni della presente legge sono attuate in tutti i Comuni dell'Abruzzo secondo quanto stabilito dall'art. 1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



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