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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 17 luglio 2012 n 34
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche", integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge:


Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della L.R. 25/2011)


1. Al comma 2 dell’articolo 1 (Fondo speciale) del TITOLO I (Fondo speciale e misure destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio montano) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde", dopo le parole "euro 4 milioni" è inserita la parola "annui".
2. Il comma 4, dell’art. 1, della L.R. 25/2011 è sostituito dal seguente:
"4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno.".


Art. 2
(Integrazione all’articolo 9 della L.R. 25/2011)3. Al comma 2, dell’articolo 9, della L.R. 25/2011, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) in presenza di domanda di derivazione in sanatoria."


Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della L.R. 25/2011)


1. Al comma 1, dell’articolo 12, della L.R. 25/2011, prima delle parole "il costo unitario" sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis".
2. Dopo il comma 1, dell’articolo 12, della L.R. 25/2011 è inserito il seguente:
"1 bis. Per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta."

Art. 4
(Integrazione all’articolo 93 della L.R. 7/2003)


1. Dopo la prima lettera i), del comma 5, dell’articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", è inserita la seguente:
"i bis) zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all’articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l’allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente."
2. La previsione di cui al presente articolo trova copertura nell’adeguamento del canone di cui all'articolo 3.


Art. 5
(Modifiche all’articolo 1 della L.R. 9/2011)


1. Al comma 10, dell’articolo 1, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Abruzzo) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione."
2. Al comma 14, dell’articolo 1, della L.R. 9/2011 dopo le parole "le deliberazioni delle ASSI" sono inserite le parole "superando eventuali contrasti".
3. Al comma 16, dell’articolo 1, della L.R. 9/2011 le parole "il controllo analogo è esercitato, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, attraverso parere obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house" sono soppresse.


Art. 6
(Modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012)


1. Al comma 2, dell'articolo 63, della L.R. 10.1.2012, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2012) le parole "31 luglio 2012" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2012".
2. I commi da 3 a 14 dell'articolo 63 della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 1° novembre 2012.


Art. 7
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 Luglio 2012
IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CHIODI



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