Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n.69/2 del 1 giugno 2022, pubblicata nel BURA 17 giugno 2022, n. 78 Speciale ed entrata in vigore il 18 giugno 2022)
Testo vigente
(in vigore dal 18/06/2022)
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 6/2009 e alla l.r. 44/1999)
1. All'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola "partecipati" e' sostituita dalla seguente: "controllati";
b) al comma 3, le parole "organismi partecipati previo parere del Dipartimento competente ai sensi del comma 1, tenuto conto delle rilevazioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "organismi controllati e successivamente trasmessi alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente ai sensi del comma 1, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, da effettuare nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, tenuto conto delle rilevazioni di cui al comma 2, anche con riferimento alla coerenza con eventuali indirizzi ed obiettivi fissati dalla Regione";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Decorso il termine di trenta giorni in assenza di rilievi o criticita' da parte della Giunta regionale, il piano triennale dei fabbisogni o l'atto di pianificazione pluriennale di cui al comma 3 diviene efficace.".
2. Dopo l'articolo 26 della l.r. 6/2009 e' inserito il seguente:
"Art. 26-bis
(Disposizioni per il funzionamento degli enti regionali)
1. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento di un Dirigente o di un Direttore, al fine di garantire il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto che si configurano come pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'incarico puo' essere conferito, per il tempo in cui perdura la vacanza, l'assenza o l'impedimento, ad un dirigente di ruolo della Giunta regionale. Il conferimento dell'incarico e' autorizzato dalla Giunta regionale. L'incarico si configura come incarico ad interim anche ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni retributive che sono riconosciute ed erogate dagli enti che se ne avvalgono, nella misura massima stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni locali, comparto dirigenza.".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della l.r. 6/2009, inserito dal comma 2, relative ai rapporti tra Enti regionali e Giunta regionale si applicano altresi' nei rapporti tra Giunta e Consiglio regionale. A tal fine, il conferimento dell'incarico e' autorizzato dall'Organo di indirizzo politico dell'Amministrazione di appartenenza del dirigente o del direttore.
4. Dopo l'articolo 26-bis della l.r. 6/2009 e' inserito il seguente:
"Art. 26-ter
(Disciplina delle prestazioni presso gli enti regionali)
1. Gli Enti regionali di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, in mancanza di professionalita' tecniche idonee nel proprio organico, possono affidare al personale dipendente e dirigenziale, anche in comando, della Giunta e del Consiglio regionale, le prestazioni inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero alla direzione dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonche' le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.
2. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 e' subordinato all'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nel rispetto della normativa di riferimento.
3. Gli oneri relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 restano a carico degli Enti regionali di cui al medesimo comma 1 e sono erogati nel rispetto della legislazione statale vigente in materia.".
5. Alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera d) e' abrogata;
b) all'articolo 21, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamenti ed informa il controllo sugli atti programmatori che comportano oneri ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile.".
Art. 2
(Modifica all'art. 16 della l.r. 36/2013)
1. Il comma 1-bis dell'articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) e' sostituito dal seguente:
"1-bis. I Consorzi di enti locali e le aziende speciali possono avviare processi di trasformazione e/o costituzione societaria, da concludersi inderogabilmente entro e non oltre l'assegnazione del servizio e, comunque, entro il 31.12.2022.".
Art. 3
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 8/2019)
1. All'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) il comma 1-ter, introdotto con l'articolo 40 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"1-ter. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo per le finalita' di cui al comma 1 puo' avvalersi, in posizione di distacco, di un dirigente di ruolo della Giunta regionale. A tal fine, per l'intera durata del distacco, e' resa indisponibile una posizione dirigenziale nella dotazione organica della Giunta regionale. Resta a carico della Regione il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianita', indennita' di posizione nella misura minima) mentre gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale e alle eventuali maggiorazioni di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito in l. 229/2016 sono a carico dell'Ufficiale Speciale.".
2. All'articolo 1 della l.r. 8/2019, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
"1-quater. Al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, nei casi di vacanza, assenza o impedimento di un dirigente o del direttore, il Presidente della Regione, in qualita' di Vice-Commissario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016, puo' conferire l'incarico ad un dirigente della Giunta regionale, per la durata della vacanza, assenza o impedimento. L'incarico, il cui onere e' a carico dell'Ufficio speciale, puo' essere svolto previa autorizzazione della Giunta regionale e si configura come incarico ad interim ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi previsti dal d.l. 189/2016, convertito in l. 229/2016.".
Art. 4
(Realizzazione del Polo Agro - Bio - Veterinario dell'Universita' di Teramo)
1. La Regione riconosce la realizzazione del Polo Agro - Bio - Veterinario dell'Universita' di Teramo come progetto di interesse regionale.
2. Per la realizzazione del Polo Agro - Bio - Veterinario dell'Universita' di Teramo, la Regione, anche ai fini del progetto denominato "AGRIBIOSERV - PSRA 48/B", concede a titolo gratuito, per cinquanta anni, all'Universita' di Teramo l'immobile censito NCU del Comune di Teramo, foglio 52, particella 1524 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ex casa dello studente / ex mensa universitaria).
3. La concessione dell'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5
(Sostituzione dell'art. 20 della l.r. 1/2022)
1. L'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) e' cosi' sostituito:
"Art. 20
(Ulteriori obblighi di trasparenza)
1. In aggiunta agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' fatto obbligo di pubblicazione tempestiva, per un periodo non inferiore a cinque anni, in forma integrale, comprensivi degli allegati, di tutti i provvedimenti dell'Organo di indirizzo politico della Giunta e del Consiglio regionale d'Abruzzo, nonche' degli atti monocratici adottati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio, e dei provvedimenti dei Direttori e dei Dirigenti della Giunta e del Consiglio regionale d'Abruzzo.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 7 (dati aperti e riutilizzo) del d.lgs. 33/2013 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 devono contenere le motivazioni di eventuali minimizzazioni o anonimizzazioni dei dati contenuti nei provvedimenti medesimi ovvero negli eventuali allegati parti integranti e sostanziali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' a tutte le Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale abruzzese e alle societa' interamente partecipate dalla Regione Abruzzo.
5. E' fatto obbligo di pubblicare tutti i provvedimenti approvati o adottati dagli Organi di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel formato originario dell'atto, ad eccezione di quelli recanti dati da minimizzare o anonimizzare, per i quali e' fatto obbligo di pubblicare gli elenchi recanti i dati identificativi dei provvedimenti medesimi e l'indicazione della struttura regionale competente a ricevere le richieste d'accesso.".
Art. 6
(Attuazione ulteriori obblighi di trasparenza)
1. Al fine di ottemperare correttamente ai principi di trasparenza, efficienza e integrita' dell'azione amministrativa regionale, nonche' per assicurare la piena conoscibilita' degli atti anche tra i diversi Servizi di Giunta e Consiglio regionale d'Abruzzo e tra Pubbliche Amministrazioni, all'obbligo di pubblicazione previsto dal comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 1/2022, si provvede entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le eventuali inadempienze all'obbligo di cui al comma 1 rilevano ai fini della valutazione delle performance delle strutture competenti.
Art. 7
(Sostegno attivita' CRAM)
1. Al fine di sostenere le attivita' del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo), e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 85.000,00.
2. Le risorse finanziarie necessarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla Missione 19, Programma 01, Titolo 01, capitolo 11437 della parte spesa del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 85.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
a) in aumento parte Spesa: Missione 19, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11437.3 per euro 50.000,00;
b) in aumento parte Spesa: Missione 19, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11437.4 per euro 35.000,00;
c) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, capitolo 321940.1 per euro 85.000,00.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale in materia di Lavoro - Sociale provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.
Art. 8
(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 39/2019)
1. L'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti) e' sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Interventi straordinari sulla rete irrigua fucense)
1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2022 al Comune di Trasacco (AQ) un contributo di euro 250.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell'opera architettonica ricadente in detto Comune e denominata "Tre Portoni", della zona ad essa adiacente nonche' per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono. Per l'utilizzazione del contributo il Comune di Trasacco ed il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano sono tenuti alla sottoscrizione preventiva di specifico accordo.
2. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Ovest, con sede in Avezzano, e' concesso allo stesso Consorzio, per l'annualita' 2022, un contributo straordinario di euro 100.000,00, al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonche' il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di Previsione pluriennale 2022 - 2024, esercizio 2022, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino".
4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2022 in complessivi euro 350.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024, esercizio 2022, da adottarsi in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", su un capitolo di spesa di nuova istituzione, da assegnare al Dipartimento DPC, per euro 350.000,00;
b) In diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 350.000,00.".
Art. 9
(Concessioni per attivita' di acquacoltura)
1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attivita' di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni dalla l. 494/1993.
Art. 10
(Anticipazione risorse in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per emergenza Ucraina)
1. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza Ucraina in atto, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilita' speciale n. 6337 e' autorizzata, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 o di altre O.C.D.P.C. che dovessero essere emesse, l'anticipazione a favore dell'Agenzia regionale di Protezione civile per il superamento della richiamata situazione emergenziale in essere, nel limite massimo di 2 milioni di euro. Detto importo ricomprende quanto gia' eventualmente anticipato medio tempore a detto titolo con apposite D.G.R..
2. L'Agenzia regionale di Protezione civile provvedera' al riversamento al Bilancio regionale delle somme per un importo corrispondente a quello oggetto di anticipazione, prelevandole dalla contabilita' speciale, sulla quale transiteranno le assegnazioni erariali ex articolo 6 della O.C.D.P.C. 872/2022, ottenuta la disponibilita' delle citate risorse statali nel termine di 15 giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio in corso.
3. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 2, al Bilancio regionale di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, e' iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 2.000.000,00 nel Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 01;
b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 2.000.000,00 nel Titolo 3, Missione 11, Programma 01.
4. Il Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle ipotesi di cui al comma 2, previa richiesta del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, che contestualmente si impegna al rispetto dei termini di restituzione di cui al comma 2, e' autorizzato a trasferire le risorse.
Art. 11
(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)
1. Nell'esercizio 2022 del Bilancio regionale di previsione 2022/2024 e' autorizzata la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in Celano, denominato "Centro lavorazione e commercializzazione patate", da contabilizzare all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, l'importo di euro 2.900.000,00, salvo maggior valore di realizzo.
2. Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo 44170, e' pertanto iscritto lo stanziamento di euro 2.900.000,00, ai fini dell'allocazione in bilancio della nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle spese di seguito indicate:
a) in aumento parte spesa: Missione 04, Programma 04, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione da denominare "Trasferimento straordinario ADSU Chieti/Pescara per l'avvio dei lavori per la realizzazione residenza universitaria", con dotazione di euro 2.900.000,00.
3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 2, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1, da contabilizzare a seguito del definitivo perfezionamento della connessa procedura ad evidenza pubblica.
4. L'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2022)) e l'articolo 28 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) sono abrogati. Il trasferimento straordinario all'ADSU disposto ai sensi del comma 2 che precede, e' restituito dall'Azienda nell'esercizio 2024, come da Piano finanziario appositamente redatto dall'Azienda stessa, secondo le modalita' stabilite con successivo provvedimento.
5. Nell'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 e' autorizzata altresi' la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in San Vito Chietino, denominato "Centro Lavorazione e Commercializzazione Uva da tavola - C.O.V.A.", da contabilizzare parimenti all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, l'importo di euro 649.700,00, salvo maggior valore di realizzo.
6. Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione e iscrizione denominato "Proventi derivanti da alienazione di beni immobili in San Vito Chietino", e' pertanto iscritto lo stanziamento di euro 649.700,00, ai fini dell'allocazione in bilancio della nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 5, destinata al finanziamento delle spese di seguito indicate:
a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 04, capitolo 182410 denominato "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 13.12.2004, n. 44", con dotazione di euro 649.700,00.
7. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 6, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 5, da contabilizzare a seguito del definitivo perfezionamento della connessa procedura ad evidenza pubblica.
Art. 12
(Concessione contributo straordinario al CRUA per risanamento)
1. Al fine di proseguire nel processo di risanamento del Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA) di cui al Piano Economico Finanziario di Risanamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 3 febbraio 2021, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni) e' riconosciuto in favore del CRUA un ulteriore trasferimento straordinario di euro 200.000,00 sull'esercizio 2022, da erogarsi previe le preliminari verifiche di legge.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, al Bilancio regionale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
a) parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 1, in aumento per euro 200.000,00;
b) parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, in diminuzione per euro 200.000,00.
Art. 13
(Incremento dotazione Fondo unico delle politiche della pesca per l'esercizio 2022)
1. Per il solo esercizio 2022, la dotazione finanziaria prevista dalla legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica) e' incrementata per l'importo di euro 300.000,00 da destinare ex articolo 2, comma 1, lettera p), della medesima l.r. 22/2004, all'erogazione di sostegni economici a favore degli esercenti imprese operanti nel settore ittico, onde fronteggiare l'emergenza caro carburanti in essere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 1, al Bilancio regionale di previsione 2022-2024, per il solo esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 2, capitolo 142330 "Fondo politiche di sostegno all'economia ittica", con dotazione di euro 300.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 300.000,00.
Art. 14
(Modifiche a leggi regionali in attuazione del principio di leale collaborazione)
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 33 (Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali) il comma 5 e' abrogato.
2. Al comma 1-bis dell'articolo 23-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), inserito dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 1/2022, dopo le parole "zone a queste assimilabili," sono inserite le seguenti: "dai centri e nuclei storici consolidati e dagli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico".
3. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 2/2022 e' sostituito con il seguente:
"1. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiati dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Abruzzo istituisce un fondo di sussidiarieta' per la concessione diretta di contributi per il funzionamento di tutti gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento ed in particolare dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".
4. Alla legge regionale 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"1. La Regione redige la "Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo" ed il relativo Piano di gestione, nel rispetto del Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale, nonche' dei Piani delle Aree naturali protette. Il Piano di gestione favorisce la percorribilita' dell'intero territorio, il collegamento motociclabile dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarita' attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili ai motociclisti.";
b) il comma 3 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"3. La Regione promuove e sostiene le attivita' di mototurismo effettuate con mezzi ecologici come, a titolo esemplificativo, i motocicli elettrici, o quelli a ridotte emissioni inquinanti atmosferiche e di rumore.".
5. L'articolo 33 della l.r. 5/2022 e' abrogato.
Art. 15
(Modifiche all'art. 12 della l.r. 143/1997)
1. All'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Con la finalita' di supportare i Comuni, i Consigli comunali e le Assemblee coinvolte nei processi di fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 267/2000 o di fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) nonche' dell'articolo 10 della presente legge, nelle procedure di formazione dei nuovi statuti e di accorpamento delle funzioni e dei servizi, la Regione Abruzzo istituisce uno specifico "Ufficio per il supporto alle fusioni di Comuni" all'interno del Dipartimento competente per gli Enti locali.";
b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. All'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 8 si fa fronte con i mezzi e le risorse umane gia' a disposizione della Regione Abruzzo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio di previsione 2022-2024.
8-ter. Il Dipartimento di cui al comma 8 e' competente all'attuazione della presente legge e di tutte le leggi regionali in materia di fusione o di fusione per incorporazione.".
Art. 16
(Disposizioni in materia di personale)
1. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione organica delle strutture di cui al comma 1 e' incrementata per un numero massimo di due unita' con personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), senza possibilita' di sostituzione, per il periodo di comando presso la segreteria, con personale a tempo determinato a garanzia dell'invarianza della spesa complessiva.".
2. Per motivate esigenze di servizio anche in relazione alla necessita' di portare a compimento gli interventi regionali legati al PNRR in maniera efficace e celere, in considerazione della particolare professionalita' ed esperienza maturata nella funzione esercitata, i direttori e dirigenti regionali possono essere autorizzati alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino all'eta' massima prevista dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla l. 214/2011.
Art. 17
(Modifiche alla l.r. 41/2012)
1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "Direttore sanitario dell'Ospedale dove e' avvenuto il decesso" sono inserite le seguenti: ", o suo delegato,";
b) dopo le parole "Direttore medico della struttura" sono inserite le seguenti: "o suo delegato".
2. All'articolo 37 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole "mt. 800" sono sostituite con le seguenti: "mt. 250";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I Comuni, per esigenze di carattere urbanistico o socio-demografico legate al proprio territorio, possono altresi' stabilire una distanza maggiore a quella minima di mt. 250, comunque non superiore a mt. 800. In assenza della diversa distanza stabilita dal Comune, trova applicazione la distanza minima prevista dal presente comma.";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'apertura delle case funerarie e' consentita anche all'interno delle aree e nuclei industriali, previo nulla-osta dell'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) o del Consorzio per lo Sviluppo Industriale (CSI) dell'area Chieti - Pescara, ciascuno per il proprio ambito di competenza. L'ARAP ed il CSI dell'area Chieti - Pescara possono individuare specifici siti nei quali, in ragione di esigenze di carattere economico-occupazionale legate alla vocazione produttiva del rispettivo territorio, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture.".
Art. 18
(Modifiche alla l.r. 18/2021)
1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 18 (Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni) la cifra "50.000,00" e' sostituita dalla cifra "75.000,00".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento della Missione 19, Programma 1, capitolo "contributo per il progetto Casa Abruzzo", del Bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2022.
3. La copertura finanziaria e' assicurata mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del Bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2022:
a) Missione 19, Programma 1, capitolo "Contributo per il progetto Casa Abruzzo" in aumento di euro 25.000,00;
b) Missione 01, Programma 01, capitolo 1102 "Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti", in riduzione di euro 25.000,00.
Art. 19
(Modifica all'art. 3 della l.r. 22/2021)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 22 (Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito" e del progetto "Il laboratorio in cucina" nel Comune di Villa Santa Maria (CH)), le parole "lavoro-sociale" sono sostituite con le parole "Sviluppo economico-Turismo".
Art. 20
(Modifiche alla l.r. 26/2021)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 26 (Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese) e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il "Comitato tecnico dei dialetti d'Abruzzo", composto da sei membri individuati tra esperti di comprovata competenza nelle discipline linguistiche ed etno-antropologiche, oltre che della storia e della cultura regionale, operanti nell'ambito delle medesime discipline in Universita', in associazioni culturali e in centri di ricerca, in Italia e all'estero. Previa intesa, il Consiglio regionale puo' integrare il Comitato con un membro designato dal Ministero competente in materia di cultura.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 26/2021 e' sostituito dal seguente:
"2. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio regionale.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 26/2021 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il Comitato ha sede a L'Aquila presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura, che garantisce il necessario supporto organizzativo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento interno.".
4. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 26/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "di supporto" sono sostituite dalla parola "consultive";
b) la parola "indicato" e' sostituita dalle parole "di cui".
5. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 26/2021 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai membri del Comitato residenti fuori sede spetta altresi' il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzi pubblici, debitamente documentate, o un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio.".
6. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 26/2021 la parola "attraverso" e' sostituita dalle parole "in collaborazione con".
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/2021 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per l'anno 2022 la presente legge e' rifinanziata per euro 30.000,00. La copertura degli oneri finanziari e' assicurata mediante la seguente variazione al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61703 "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese" per euro 30.000,00;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026.6 per euro 30.000,00.
3-ter. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3-bis sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 3-bis.".
8. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 26/2021 le parole "al 2021" sono soppresse.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).