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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 16 giugno 2020, n. 14
Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 27/1 del 22 maggio 2020, pubblicata nel BURA 17 giugno 2020, n. 89 Speciale ed entrata in vigore il 18 giugno 2020)

Testo vigente
(in vigore dal 18/06/2020)

CAPO I
Disposizioni finanziarie e contabili

Art. 1
(Interventi in ordine alla funzionalita' dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica)

1. Al fine dell'installazione e gestione del Programma applicativo per le Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica realizzate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) dirette ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio scolastico pubblico, la Regione Abruzzo autorizza per l'anno 2020 la spesa di euro 40.000,00.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 04, Programma 03, capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 151416/1 denominato "Spese per l'installazione e la gestione del Programma applicativo per l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica" per euro 40.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r.c." per euro 40.000,00.

3. A decorrere dagli anni successivi la spesa e' autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari e la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione mediante approvazione, modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale del relativo esercizio.


Art. 2
(Realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza area "Imbocco Pilone")

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del cantiere minerario area "Imbocco Pilone" e' autorizzata l'iscrizione di un nuovo stanziamento nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 02, pari ad euro 300.000,00 per l'esercizio 2020 e euro 563.179,36 per l'esercizio 2021 da mettere a disposizione del Commissario ad Acta nominato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1417 del 2017.

2. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) anno 2020:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 02, capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Fondo a disposizione del Commissario ad Acta per la messa in sicurezza Imbocco Pilone" per euro 300.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa n. 321940/1 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r.c." per euro 300.000,00;

b) anno 2021:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 02, capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Fondo a disposizione del Commissario ad Acta per la messa in sicurezza Imbocco Pilone" per euro 563.179,36;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali" per euro 563.179,36.


Art. 3
(Interventi in favore delle Agenzie di Stampa)

1. Al fine di consentire la copertura finanziaria per il triennio 2020/2022 delle convenzioni sottoscritte con le Agenzie di Stampa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) anno 2020:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11442/2 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici" per euro 51.300,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r.c." per euro 51.300,00;

b) anno 2021:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01 capitolo 11442/2 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici" per euro 105.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali" per euro 105.000,00;

c) anno 2022:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11442/2 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici" per euro 105.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali" per euro 105.000,00.


Art. 4
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2020)

1. L'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 6 (Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della Regione) e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Norma Finanziaria)
1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 1.550.000,00 nell'ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1 - 321901/1 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi".
2. Al bilancio 2020/2022, per l'esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di spesa 321901/1 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" per euro 1.550.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.550.000,00 a valere sulle risorse finanziate dall'applicazione dell'avanzo accantonato ai sensi della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).".


Art. 5
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo)

1. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), cosi' come modificato dall'articolo 38-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, imputabili al bilancio regionale, provvede la Giunta regionale nei modi e termini di legge.

2. La deliberazione adottata dalla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1, deve essere comunicata alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

3. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, cosi' come modificato dall'articolo 38-ter, comma 1, del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 58/2019, imputabili al bilancio del Consiglio regionale, provvede il Consiglio regionale nei modi e termini di legge.


Art. 6
(Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dal procedimento di espropriazione mobiliare condotto da un collegio di creditori nei confronti dell'Associazione CIAPI)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti debiti fuori bilancio per il valore complessivo di euro 1.600.000,00, derivanti dal procedimento di espropriazione mobiliare condotto da un collegio di creditori nei confronti dell'Associazione CIAPI (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria), Abruzzo Formazione CIAPI debitore principale e Regione Abruzzo terzo pignorato (Tribunale di Chieti procedimento n. 617/2016 r.e. a) Ordinanza del 15 aprile 2019, b) Ordinanza del 17 luglio 2019, c) Ordinanza del 17 ottobre 2019 Giudice dell'esecuzione dott. Marcello Cozzolino cosi' come modificata e integrata con ordinanza del 15 novembre 2019).

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 1.600.000,00 nell'ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1 - 321901/1 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi".

3. Al bilancio 2020/2022, per l'esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di spesa 321901/1 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" per euro 1.600.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.600.000,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) inerente il fondo rischi da contenzioso.


CAPO II
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 3/2020 e alla l.r. 4/2020

Art. 7
(Copertura finanziaria del comma 3 e modifiche al comma 4 all'articolo 10 della l.r. 3/2020)

1. Al fine di assicurare per l'anno 2020 la copertura finanziaria del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 31 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020 - 2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 04, capitolo di spesa 11825, denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione" per euro 10.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r.c." per euro 10.000,00.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 3/2020 e' sostituito dal seguente:
"4. L'articolo 10-bis della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)") e' sostituito dal seguente:
"Art.10-bis
(Oneri di urbanizzazione)
1. Gli interventi oggetto della presente legge comportano la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se gia' in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l'anno 2020 in euro 350.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 500, categoria 99 sul capitolo 35022 di nuova istituzione denominato ''Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione L.R. 49/2012".
4. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 01 e' istituito il capitolo 272333 di nuova istituzione denominato: "Interventi in favore dei comuni per la pianificazione", con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 300.000,00.
5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
6. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".".".


Art. 8
(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 18 e dell'articolo 19 della l.r. 3/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/2020 e' abrogato.

2. L'articolo 19 della l.r. 3/2020 e' abrogato.


Art. 9
(Copertura finanziaria degli articoli 22 e 25 della l.r. 3/2020)

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria anche per l'anno 2022 al rifinanziamento disposto dall'articolo 22 della l.r. 3/2020 degli interventi in materia di Polizia Locale previsti all'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012), nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020 - 2022, esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo di spesa 13000/1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla l.r. 20 novembre 2016, n. 42 art. 23 per istituzione e funzionamento dell'osservatorio regionale di polizia locale" per euro 80.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali" per euro 80.000,00.

2. Al fine di assicurare la copertura finanziaria anche per gli anni 2021 e 2022 al contributo disposto dall'articolo 25 della l.r. 3/2020 per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020 - 2022 sono apportate, sia per l'esercizio 2021 che per l'esercizio 2022, le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di spesa 62670/1 denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei paesi dipinti e paese affrescato" per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali" per euro 50.000,00.


Art. 10
(Modifiche agli articoli 23 e 30 della l.r. 3/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 3/2020 e' sostituito dal seguente:
"2. All'onere derivante dal contributo come individuato nell'allegato 2 dell'articolo 4, fissato in euro 65.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 20.000,00 per gli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 05, Missione 09.".

2. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 3/2020 le parole "il Capitolo 152330" sono sostituite dalle parole "il Capitolo 152330.2".

3. Dall'applicazione delle modifiche introdotte dai commi 1 e 2 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 11
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 3/2020)

1. Alla Tabella del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 3/2020, nell'alinea riguardante il Comune di Prezza, le parole "copertura parcheggio" sono soppresse.


Art. 12
(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 3/2020)

1. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 40 della l.r. n. 3/2020 e' sostituita dalla seguente:
"d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;".

2. Alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 40 della l.r. 3/2020 le parole "delle associazioni" sono sostituite con le parole "degli enti".

3. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 40 della l.r. 3/2020 e' sostituita dalla seguente:
"d) rappresentanti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo;".


Art. 13
(Modifica all'articolo 42 della l.r. 3/2020)

1. Al comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 3/2020 le parole "reati contro la persona tra cui" sono soppresse.


Art. 14
(Inserimento dell'articolo 42-bis nella l.r. 3/2020)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 3/2020, e' inserito il seguente:
"Art. 42-bis
(Norma interpretativa dell'articolo 8 della l.r. 27/2016 e dell'articolo 11 della l.r. 6/2018)
1. I contributi previsti in favore dell'ATER di Chieti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle societa' in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) e dell'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Legge di stabilita' regionale 2018) sono da considerare straordinari e pertanto costituiscono dotazione aggiuntiva al patrimonio necessaria per realizzare il risanamento dell'Ente e devono essere contabilizzati dall'ente medesimo come incremento del patrimonio netto.".


Art. 15
(Modifica all'Allegato 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/2020)

1. Le autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 3/2020, sono modificate nei termini che seguono:

Cap. 152330

Art. 1

Miss. 11

Prg. 02

Tit. 2

Descrizione CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI CONSEGUENTI AD AVVERSITA' ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE URBANE
L.R. 38/2016

C. Resp. DPE

Previsione Comp. 2020 euro 3.830.703,99

Previsione Comp. 2021 0,00

Previsione Comp. 2022 0,00

Legge Regionale L.R. 38/2016 ARTT. 11 e 18


Art. 16
(Modifiche ed integrazioni alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022 e agli allegati alla l.r. 4/2020)

1. L'allegato al bilancio di previsione della Regione Abruzzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 31 gennaio 2020, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022) e' sostituito dall'Allegato 1, allegato alla presente legge.

2. Alla Nota Integrativa allegata al bilancio di previsione della Regione Abruzzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) della l.r. 4/2020, il paragrafo 12.1 "Disavanzo Presunto" contenente le tabelle previste dal punto 9.11.7 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 e' sostituito con quello riportato nell'Allegato 2 alla presente legge.


CAPO III
Modifiche alle leggi regionali 1/2020, 10/2011, 11/1999, 7/2020 e 5/2020 in attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 17
(Modifiche alla l.r. 1/2020)

1. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), le parole "o in corso di costruzione per i quali e' stato rilasciato un titolo edilizio e presentato l'inizio lavori al Comune prima del" sono sostituite dalla seguente: "al";

b) alla lettera b) che sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 40/2017, le parole "o assentiti" sono soppresse;

c) la lettera c) e' abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge rivivono le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2017 nel testo previgente.


Art. 18
(Modifiche alla l.r. 40/2017)

1. All'articolo 4 della l.r. 40/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e dei" sono sostituite dalle seguenti: "rispettare le superfici minime previste dal Regolamento Edilizio Comunale ed il Regolamento Igienico-Sanitario nonche' i";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. L'abbassamento della quota di calpestio del pavimento non determina aumento di nuove cubature.".


Art. 19
(Modifiche alla l.r. 10/2011)

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attivita' edilizia nella Regione Abruzzo), come modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "alla data del 31.12.2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30.06.2019";

b) la lettera d) del comma 3 e' abrogata;

c) al comma 4-bis, dopo le parole "strumenti urbanistici" e' inserita la seguente: "comunali";

d) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte III del medesimo decreto, il recupero dei sottotetti comportante modifiche all'aspetto esteriore degli edifici e' ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis del medesimo decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.";

e) il comma 6 e' abrogato.


Art. 20
(Modifiche alla l.r. 11/1999)

1. All'articolo 46-bis della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), come interamente sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "interventi o progetti" sono inserite le seguenti: ", nonche' ogni attivita' potenzialmente incidente sui siti Natura 2000,";

b) al comma 2 le parole "e progetti" sono sostituite dalle seguenti: ", progetti e attivita'";

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Resta salva la facolta' dei comuni capoluogo di provincia di esercitare le competenze relative alla valutazione di incidenza sugli interventi, progetti e attivita' di rispettiva competenza.";

d) al comma 3 le parole "e progetti" sono sostituite dalle seguenti: ", progetti e attivita'".


Art. 21
(Modifiche alla l.r. 7/2020)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)), la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) casi di progetti e interventi per i quali, a seguito di una prevalutazione di screening di incidenza sito specifica condotta a livello regionale, sia stata accertata ed esclusa la possibilita' del verificarsi di incidenze significative sui siti Natura 2000. Per tali azioni la conformita' rispetto agli obiettivi di tutela dei siti Natura 2000 e' attuata mediante una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e l'elenco delle prevalutazioni condotte a livello regionale;".


Art. 22
(Modifiche alla l.r. 5/2020 e ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2020, n. 5 (Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "dai commi da 2 a 7" sono sostituite con le seguenti: "dal codice civile";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI attualmente in carica, ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, attiva la procedura di liquidazione formulando istanza di nomina del commissario liquidatore al Presidente del Tribunale competente.";

c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I beni della Fondazione, che restano una volta esaurita la liquidazione, in conformita' alle disposizioni del suo Statuto sono devoluti alla Regione con vincolo di destinazione per l'espletamento della procedura di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione.".

2. Il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI attualmente in carica formula istanza al Presidente del Tribunale competente entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


CAPO IV
Modifiche a leggi regionali, disposizioni finanziarie e ulteriori disposizioni urgenti

Art. 23
(Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 39/2019 e contributo straordinario al Comune di Oricola)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), le parole "2019" sono sostituite con "2020".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 39/2019, le parole "2019" sono sostituite con "2020".

3. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 39/2019, le parole "2019 - 2021, esercizio 2019" sono sostituite con "2020 - 2022, esercizio 2020".

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/2019 e' cosi' sostituito:
"4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 350.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 3, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali Legge 145/2018" per euro 350.000,00.".

5. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 39/2019 e' abrogato.

6. La Regione Abruzzo, per l'annualita' 2020, concede un contributo straordinario di euro 70.000,00 al Comune di Oricola per la realizzazione di una elisuperficie a servizio del territorio della Piana del Cavaliere. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante lo stanziamento, per competenza e cassa, di euro 70.000,00 al Titolo 1, Missione 11, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato: "Contributo per la realizzazione di una elisuperficie - Comune di Oricola".

7. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 6 e' assicurata mediante la seguente variazione per competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2020 - 2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per la realizzazione di una elisuperficie - Comune di Oricola" per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 3, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali Legge 145/2018" per euro 70.000,00.


Art. 24
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 21 (Attivita' di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo) le parole "ai Lavori Pubblici e Politica della Casa" sono sostituite dalle seguenti: "con delega in materia di OO.PP.".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/1998 e' sostituito dal seguente:
"2. Partecipano al CE.RE.MO.CO., che e' presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di OO.PP., tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro del Settore delle Costruzioni firmatari di contratto nazionale e territoriale di categoria presenti nella Regione, gli Ordini ed i Collegi Professionali, gli Istituti di Ricerca ed Universitari, le Camere di Commercio, le Associazioni di Enti Locali che ne fanno richiesta, il Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, previa intesa con le competenti autorita' statali.".


Art. 25
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 21/1998)

1. L'articolo 8 della l.r. 21/1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Collegamento e monitoraggio)
1. Per consentire le attivita' di concertazione del CE.RE.MO.CO., vanno assicurate, fra le altre, secondo le modalita' e le forme stabilite dallo stesso Tavolo ed in relazione alle notizie che i diversi soggetti istituzionali possono mettere a disposizione ed agli ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere reperiti, informazioni in merito:
a) alla conoscenza generale del settore delle OO.PP. e delle prospettive di mercato che descrivano:
1) gli andamenti demografici, economici e sociali della Regione in rapporto alla necessita' di reti infrastrutturali ed alla qualita' dell'abitare;
2) l'analisi della struttura del settore che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con articolazione per tipo di qualifica e contratto e quanto altro utile per definire gli andamenti tendenziali delle diverse variabili;
3) gli effetti dell'innovazione tecnologica nel processo edilizio;
4) il quadro attuale ed evolutivo dell'organizzazione e della rilevanza socio-economica dei settori di produzione e vendita di materiali per l'edilizia e quelli relativi alla produzione e vendita di materiali inerti, con stime sulle quantita' estraibili nel breve e medio periodo anche in riferimento alla compatibilita' ambientale di materiali ed attivita';
5) il monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche dell'efficientamento energetico e miglioramento o adeguamento sismico degli edifici;
b) alla attivita' di monitoraggio del settore che evidenzi:
1) i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e gli iter procedurali seguiti;
2) le informazioni sulla previsione di realizzazioni di OO.PP. nella Regione in relazione ai piani urbanistici di ogni scala, alle programmazioni di settore ed ai programmi di opere pubbliche adottati dai diversi soggetti competenti;
3) le informazioni sui bandi di gara di OO.PP. da realizzarsi da parte di Enti pubblici e di privati fruenti, in qualsiasi forma, di sussidi o contributi pubblici;
4) la valutazione degli investimenti pubblici in materia di OO.PP., con individuazione della velocita' di attivazione delle risorse programmate e dei punti nodali di difficolta' nei procedimenti;
5) la valutazione statistica del buon fine amministrativo e funzionale delle OO.PP. in raffronto al report delle opere incompiute come da D.M. 13 marzo 2013, n. 42 e D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;
c) alla soluzione dei nodi procedurali o di situazioni di blocco di attivita' attraverso:
1) proposte di snellimento o modifica di procedure in ragione delle analisi delle situazioni rilevate con le attivita' di monitoraggio, proposta, anche ad hoc per singoli casi di iniziative volte alla soluzione dei problemi;
2) individuazione su base statistica del prezziario regionale delle OO.PP.;
d) alla sicurezza del lavoro nei cantieri attraverso:
1) l'esame delle misure antinfortunistiche previste, adottate e di quelle adottabili nonche' i criteri per dare a queste ultime efficacia normativa e garantirne l'applicazione;
2) l'analisi delle lavorazioni piu' frequenti con materiali tossici e/o pericolosi e la conseguente individuazione di norme di cautela;
e) alla specializzazione e qualificazione dell'imprenditoria e dei lavoratori in ragione delle previsioni del mercato edilizio attraverso l'individuazione di:
1) necessita' di formazione professionale per lavoratori ed imprenditori in ragione delle modifiche determinate dalle tendenze di mercato, dall'innovazione tecnologica e dai sistemi normativi di settore;
f) alla modalita' di diffusione delle conoscenze e dei dati acquisiti che deve almeno prevedere:
1) elaborazione di rapporti che illustrino la situazione di specifici comparti delle OO.PP.;
2) definizione del sistema di gestione informatica di dati e notizie.
2. In base alle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 e 1 del presente articolo, il CE.RE.MO.CO. stabilisce la propria organizzazione, anche attraverso l'attivazione di specifiche commissioni di lavoro su tematiche definite, per articolare le azioni di confronto, verifica, analisi e proposta che gli competono; per formulare gli indirizzi per le decisioni da assumere con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 3, comma 1 ed all'articolo 6, commi 2 e 4; per proporre alla Giunta regionale le modalita' tecniche ed organizzative necessarie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di cui all'articolo 6 e le ulteriori attivita' necessarie per assicurare la disponibilita' delle informazioni di cui al presente articolo.".


Art. 26
(Modifiche alla l.r. 9/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.".


Art. 27
(Trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 32/2015)

1. Per il migliore esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione ai sensi degli articoli 7, 8, 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), le attivita' strumentali e connesse che, anteriormente al trasferimento e secondo le ricognizioni svolte in seno all'Osservatorio di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le Province svolgevano attraverso societa' in house sono affidate dalla Regione, su parere dei Dipartimenti interessati, alla societa' in house Abruzzo Engineering Spa, attraverso le opportune modifiche e integrazioni al contratto di servizio.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza la societa' Abruzzo Engineering Spa a porre in essere le operazioni necessarie per acquisire dalla societa' Euroservizi S.p.A, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, il ramo di azienda costituito dai lavoratori dipendenti di quest'ultima, previo accertamento sul fatto che gli stessi siano dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, cosi' da rendere le loro attivita' interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati, per l'anno 2020 in complessivi euro 150.000,00, e per gli anni 2021 e 2022 in euro 280.000,00, allo stato di previsione del bilancio regionale 2020-2022, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e, limitatamente all'anno 2020, per cassa:

a) Missione 01, Programma 10, Titolo 1, in diminuzione per euro 150.000,00 per l'anno 2020 e per euro 280.000,00 per gli anni 2021, 2022;

b) Missione 11, Programma 01, Titolo 1, in aumento per euro 150.000,00 per l'anno 2020 e per euro 280.000,00 per gli anni 2021, 2022.

4. E' abrogato l'articolo 37 (Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A) della l.r. 3/2020.


Art. 28
(Modifica alla l.r. 2/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) e' sostituito dal seguente:
"2. Il bando individua i beneficiari tra i soggetti di cui all'articolo 30.".


Art. 29
(Manutenzione delle celle 2, 3 e 4 nel "Sito 2 Pescara Sud - Francavilla'')

1. Al fine di consentire il completamento urgente del progetto "Manutenzione ordinaria delle celle 2, 3 e 4 ubicate nel "Sito 2 Pescara Sud - Francavilla"" nel Comune di Pescara, attuato in convenzione con la Regione Abruzzo dal Consorzio Riviera Dannunziana, e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento, nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2, pari a euro 200.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione del Consorzio Riviera Dannunziana.

2. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2020:

a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Macro-aggregato 3 "Contributi agli investimenti", Titolo 2, pari a 200.000,00 euro;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 1, capitolo 321940.1 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Art. 18 L.R.C." per euro 200.000,00.

3. Al Dipartimento regionale preposto allo sviluppo delle Infrastrutture, competente per materia, e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.


Art. 30
(Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci - Rifinanziamento l.r. 127/97 per manutenzione porti)

1. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' produttive a seguito del Covid-19 ed incentivare il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, e' istituito un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci".

2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalita' ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)).

3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalita' di gestione del fondo, sentita la Commissione consiliare competente, nonche' il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformita' con la disciplina nazionale.

4. Per l'anno 2020 la dotazione finanziaria, pari a euro 100.000,00, del Fondo di cui al comma 1 e' iscritta sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci", nell'ambito della Missione 10, Programma 1, Titolo 1.

5. La copertura finanziaria delle somme di cui al comma 4 e' assicurata con la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2020: diminuzione parte spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato "Fondi di Riserva per le spese obbligatorie - Art. 18 L.R.C." per euro 100.000,00.

6. A decorrere dagli anni successivi la spesa e' autorizzata con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari e la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione mediante approvazione, modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale del relativo esercizio.

7. Al fine di garantire la manutenzione di porti e approdi di competenza regionale, e' rifinanziata la legge regionale 12 novembre 1997, n. 127 (Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attivita' relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali) per l'esercizio 2020 per euro 350.000,00.

8. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 e' assicurata apportando la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale 2020- 2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 03, capitolo 15.14.14.1 denominato "Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attivita' realizzative e di studio attinenti la difesa della costa ed il ripascimento degli arenili" per euro 350.000,00.

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00.

9. Al Dipartimento regionale competente per materia e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del comma 7.


Art. 31
(Modifiche alla l.r. 18/2001)

1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e' sostituito dal seguente:
"6. Ai fini dell'applicazione a favore dei dipendenti assunti dal Consiglio regionale, nel rispetto della tabella "C" allegata alla presente legge, degli istituti di cui all'articolo 72 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018, e' istituito nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale uno specifico fondo annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza in sede di approvazione del bilancio di previsione. In sede di contrattazione integrativa e' disciplinata la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale.".

2. All'articolo 10 della l.r. 18/2001, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. L'applicazione del presente articolo e' assicurata nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio regionale nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e del contratto integrativo decentrato.".

3. All'articolo 5, comma 3, della l.r. 18/2001, dopo le parole "Giunta per il Regolamento," sono inserite le parole "delle Commissioni d'Inchiesta, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e le immunita' e del Comitato per la legislazione".

4. All'articolo 9, comma 1, della l.r. 18/2001, dopo le parole "dei Presidenti dei Gruppi" sono aggiunte le seguenti: "e dei Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e d'Inchiesta, della Giunta per il Regolamento, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e le immunita' e del Comitato per la legislazione".


Art. 32
(Misure di supporto tecnico-amministrative alle attivita' di difesa idrogeologica del territorio)

1. Al fine di fornire un supporto tecnico ed amministrativo alle attivita' di contrasto al dissesto idrogeologico della costa abruzzese, nonche' alle funzioni di coordinamento del competente Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 53.000,00 e per l'anno 2021 pari ad euro 28.218,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte tramite un incremento dello stanziamento appostato sul capitolo 1000 nell'ambito del Titolo 1, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 1 "Difesa del suolo", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi".

3. La copertura finanziaria e' assicurata per l'anno 2020 a valere sulle economie rinvenienti alla data del 31.12.2019 sul capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, previa conseguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: capitolo 1000, Missione 9, Programma 1, Macroaggregato 3, Titolo 1, per euro 53.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31.12.2019: capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, per euro 53.000,00.

4. La copertura finanziaria e' assicurata per l'anno 2021 a valere sulle economie rinvenienti alla data del 31.12.2019 sul capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, previa conseguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: capitolo 1000, Missione 9, Programma 1, Macroaggregato 3, Titolo 1, per euro 28.218,00;

b) in diminuzione parte Spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31.12.2019: capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, per euro 28.218,00.

5. L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 3 e 4 e' subordinata alla reiscrizione sull'esercizio.

6. Al Servizio regionale Infrastrutture, competente per materia, e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.


Art. 33
(Fondo a sostegno del trasporto pubblico locale a seguito del Covid-19)

1. All'articolo 36 (Disposizioni relative al trasporto pubblico locale) della l.r. 3/2020, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per l'esercizio 2020, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, e' autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 2, in favore del Comune di L'Aquila, a titolo di ristoro dei ricavi cessanti di A.M.A. S.p.A., derivanti dalla drastica diminuzione delle vendite dei titoli di viaggio per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anziche' a fronte dei previsti servizi aggiuntivi resisi necessari dopo il sisma del 2009.".


Art. 34
(Interventi per la redazione del Piano Bacini Sciistici regionale)

1. Ai fini della predisposizione del Piano dei Bacini Sciistici previsto dall'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e dall'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 13 (Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione) la Regione Abruzzo interviene finanziariamente con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 70.000,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 70.000,00, si fa fronte con lo stanziamento appostato sul capitolo 181406.1 denominato "Spese relative alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - l.r. 10.7.2002, n. 13" nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi", Piano dei Conti 2.02.03.05.000 (incarichi professionali per la realizzazione di investimenti).

3. La copertura finanziaria e' assicurata per l'anno 2020 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario corrente:

a) in aumento parte Spesa: capitolo 181406.1, Missione 10, Programma 02, Macroaggregato 2, Titolo 2, per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31.12.2019: capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, per euro 70.000,00.

4. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 3 e' subordinata alla reiscrizione sull'esercizio.

5. Al Servizio regionale Infrastrutture, competente per materia, e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.


Art. 35
(Interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 5, della l.r. 9/2019)

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennita' a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) le parole "eta' anagrafica prescritta" sono autenticamente interpretate nel senso di sessantacinque anni di eta' in caso di versamento di contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato; la predetta eta' e' diminuita di un anno, con il limite all'eta' di sessanta anni, per ogni anno di mandato oltre il quinto anno.


Art. 36
(Norme di indirizzo per la Saga S.p.A.)

1. Nella gestione delle aree situate all'interno dell'Aeroporto d'Abruzzo, la Saga S.p.A., societa' concessionaria per la gestione aeroportuale, garantisce che, nell'affidamento in sub-concessione degli hangar e delle aree aeroportuali secondo quanto previsto dalla Convenzione con l'Enac e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, idonei spazi siano destinati allo svolgimento delle attivita' di volo a fini sportivi, turistici, didattici e culturali, nonche' alla rimessa degli aeromobili a cio' funzionali, in considerazione della valenza ed utilita' sociale delle predette attivita'.

2. Nel caso di associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2016)), affiliate da almeno 10 anni alla federazione sportiva nazionale AeroClub d'Italia, la Saga S.p.A. garantisce l'applicazione del canone agevolato, nell'importo piu' basso stabilito dall'articolo 12 del d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), per finalita' di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale.


Art. 37
(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 6/2009 e rifinanziamento del sostegno alimentare delle persone in stato di poverta')

1. L'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009), e' cosi' sostituito:
"Art. 19
(Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta')
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l'inclusione sociale di persone in stato di poverta' o senza fissa dimora, eroga annualmente i contributi, secondo le categorie di seguito elencate:
a) alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, attive nella regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attivita' di raccolta gratuita di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;
b) alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonche' alle associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo;
c) alle Caritas diocesane attive nella regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono mense per le persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, anche attraverso loro associazioni di volontariato specificamente delegate;
d) alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni e alle Caritas diocesane attive nella regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono e promuovono "Empori Sociali" per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o poverta' estrema, attraverso la fornitura di beni di prima necessita' ed altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidiana.".

2. Al fine di continuare a sostenere l'inclusione sociale di persone in stato di poverta' o senza fissa dimora, nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato, in osservanza delle modalita' di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2009, per l'anno 2020 sono stanziati complessivamente euro 100.000,00. La copertura degli oneri e' assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo 71528 denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta'", per euro 100.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Titolo 01, Programma 04, capitolo 71528 denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta'" per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 100.000,00.

3. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi gia' adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 6/2009, conformandoli inderogabilmente a quanto disposto al comma 1.

4. Alla "Cittadella dell'accoglienza", per il sostegno alle ingenti spese sostenute per l'emergenza Covid-19, e' concesso un contributo una tantum per l'anno 2020 di euro 20.000,00. La copertura degli oneri e' assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Emergenza Covid-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza", per euro 20.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Emergenza Covid-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza" per euro 20.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 20.000,00.


Art. 38
(Sostegno al Parco faunistico "La Rupe")

1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attivita' del Parco faunistico "La Rupe", che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della Regione, e' autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della Regione, per un importo complessivo di euro 6.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, come quantificati dal comma 1, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020.

3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020:

a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 6.000,00;

b) Missione 01, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" in aumento di euro 6.000,00.


Art. 39
(Modifiche alla l.r. 34/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) e' sostituito dal seguente:
"1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, e' subordinata al possesso di autorizzazione alla raccolta rilasciata dalla Regione.".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 le parole: "Il tesserino" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"3. L'autorizzazione di tipo A e' costituita dalla ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 5 e dalla copia dell'attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'articolo 3-bis. L'autorizzazione di tipo B e C e' costituita da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo corredata di:
a) copia di attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'articolo 3-bis;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
d) fotocopia del documento di identita'.".

4. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"6. I tesserini B e C sono conformi a modelli regionali determinati dal Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino, prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza la frequenza del corso di cui all'articolo 3-bis, comma 1, al termine della validita' quinquennale dello stesso, devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'articolo 3-bis, comma 7.".

5. Il comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"9. Ai minori di anni quattordici e' consentita la raccolta, purche' accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione alla raccolta dei funghi che assume la responsabilita' del controllo sull'attivita' di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.".

6. Il comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"10. I micologi iscritti al Registro nazionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, non sono tenuti a conseguire l'idoneita' alla raccolta.".

7. Il comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"11. La ricevuta di versamento del contributo annuale per la raccolta dei funghi, unitamente al documento di riconoscimento, all'attestato di cui all'articolo 3-bis e al tesserino, in caso di autorizzazioni di tipo B e C, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.".

8. Al comma 12 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 la parola "Provincia" e' sostituita dalla parola "Regione".

9. Il comma 13 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non e' necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno e' sostituita da un versamento di euro 10 da effettuare con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo. Il versamento deve recare la seguente causale "raccolta funghi per un giorno" e le generalita' del raccoglitore. Ha validita' per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Regione, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve munirsi della certificazione di commestibilita' di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non e' necessaria se il raccoglitore e' accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore e' sanzionato ai sensi dell'articolo 21, lett. c), punto 1).".

10. Al comma 3 dell'articolo 3-bis della l.r. 34/2006 le parole "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente "Regione".

11. Il comma 7 dell'articolo 3-bis della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare, con cadenza almeno quinquennale, un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, per il conseguimento dell'attestato di aggiornamento.".

12. Al comma 9 dell'articolo 3-bis le parole "delle Province" sono sostituite dalle parole "della Regione".

13. Il comma 10 dell'articolo 3-bis della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"10. Annualmente, la Regione, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizza un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.".

14. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Regione, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). "Le ricevute di versamento riportano la causale "Raccolta funghi" e le generalita' del raccoglitore.".

15. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"2. Il versamento e il periodo di validita' annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio dell'autorizzazione.".

16. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"5. Sono esonerati dal pagamento della tassa i Micologi iscritti al Registro Nazionale, residenti nella Regione Abruzzo.".

17. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"5. La Regione istituisce un elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.".

18. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 34/2006 le parole "Le Province" sono sostituite dalle parole "La Regione".

19. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 34/2006 le parole "La Provincia" sono sostituite dalle parole "La Regione".

20. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"2. I non residenti in regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneita' di cui all'articolo 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 18, anche extraregionali.".

21. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020-2025, in:
a) euro 10 (dieci) per un giorno;
b) euro 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi;
c) euro 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
d) euro 70 (settanta) per un mese.".

22. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della regione Abruzzo, i quali possono ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei funghi in base all'articolo 3.".

23. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 34/2006 le parole: "tre persone" sono sostituite dalle parole: "venti persone".

24. Il comma 5-bis dell'articolo 9 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"5-bis. La Regione, nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli articoli 18 e 19, puo' rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi.".

25. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 9 della l.r. 34/2006 e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Per le giornate di studio che le associazioni o gli enti organizzano per lo svolgimento dei loro programmi o progetti, la Regione puo' autorizzare gruppi di persone formate dai micologi per tale scopo, provenienti anche da altre regioni limitrofe, per favorire scambi scientifici e culturali.".

26. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 13-bis della l.r. 34/2006 le parole: "del tesserino" sono sostituite dalle parole "dell'autorizzazione".

27. Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 34/2006 dopo le parole "di autorizzazione" sono aggiunte le parole "di tipo B e C".

28. Il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 689/1981. Una copia del verbale e' consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne da' atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale e' trasmesso dal verbalizzante alla Regione che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 689/1981. Copia del verbale e' altresi' trasmessa all'ente di cui all'articolo 3, comma 1.".

29. Il comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Regione Abruzzo.".

30. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"1. I contributi di cui agli articoli 5 e 21, comma 7, sono introitati dalla Regione e destinati al capitolo 102341, articolo 2, Missione 16, Programma 02, Titolo 1, denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica".".

31. Il vincolo di cui al comma 30 e' applicato a partire dall'esercizio di bilancio 2021.

32. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 40
(Sostegno all'Ambito Distrettuale Vestino n. 19)

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche di Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia di cui alla Missione 12, Titolo 1, Programma 02 del bilancio finanziario 2020-2022, la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), destina una quota pari a euro 98.000,00, per l'annualita' 2020, a favore dell'Ambito Distrettuale Vestino n. 19 - ECAD, Comune di Carpineto della Nora, al fine di garantire la continuita' assistenziale a favore delle persone disabili adulte escluse dai rimborsi sanitari, che subiscono i disagi e le difficolta' legate al contesto emergenziale determinato dalla pandemia Covid-19.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Titolo 1, Programma 02 per euro 98.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 98.000,00 .

3. Il contributo e' concesso nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.


Art. 41
(Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e sgranatura meccanica)

1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ed i conseguenti adempimenti a carico degli operatori del settore agricolo, per l'esercizio dell'attivita' di trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non e' richiesta alcuna autorizzazione o licenza regionale.


Art. 42
(Misure di semplificazione in materia di agricoltura)

1. Al fine dell'erogazione dei benefici comunitari e nazionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) dichiarano la conduzione dei terreni in affitto verbale ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La dichiarazione d'uso dei terreni di cui al comma 1, inserita nel fascicolo aziendale di cui al d.p.r. 503/1999, costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non da' diritto a usucapione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 puo' avere validita' minima di un anno e massima di cinque anni e attesta l'effettivo uso agricolo dei terreni con riferimento alla coltivazione ed alla consistenza aziendale ed e' controllata tramite telerilevamento o sopralluogo.


Art. 43
(Modifiche alla l.r. 96/1996)

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis
(Differimento aggiornamento periodico del reddito biennio 2018-2019 e aggiornamento canone di locazione 2021)
1. A seguito dello stato di emergenza causato dall'epidemia Covid-19 e della conseguente impossibilita' di garantire il pieno funzionamento degli uffici delle ATER, l'aggiornamento periodico del reddito di cui all'articolo 28, comma 1, previsto per il corrente anno 2020, e' differito al 1o gennaio 2021.
2. Per l'anno 2021 il canone definito a norma degli articoli 22, 23, 24 e 25 e' aggiornato dall'Ente gestore in ragione del 30% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'articolo 26.".


Art. 44
(Interventi a favore del Centro agroalimentare della Valle della Pescara)

1. Al fine di ripristinare l'equilibrio finanziario della Valle della Pescara Scarl, societa' in house providing, per una efficace gestione del Centro agroalimentare, infrastruttura strategica a servizio del comparto primario della regione, e' autorizzata una concessione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, rimborsabile in tre rate di pari importo con cadenza annuale dalla data dell'erogazione secondo un piano finanziario articolato da allegare alla deliberazione di concessione.

2. In considerazione dell'interesse pubblico insito nel regolare funzionamento del Centro agroalimentare, la concessione di finanziamento di cui al comma 1 non produce interessi.

3. Per la concessione del finanziamento, nel rispetto del principio contabile 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011, punto 5.5., e' istituito un fondo rotativo di cinque milioni di euro.

4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio regionale di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato ''Rimborso concessione di finanziamento alla Valle della Pescara Scarl", Titolo 5, tipologia 300;

b) nello stato di previsione della spesa e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione finanziamento alla Valle della Pescara Scarl", Missione 16, Programma 01, Titolo 3.

5. La Giunta regionale e' autorizzata agli occorrenti atti attuativi del presente articolo allocando i capitoli di nuova istituzione nel rispetto delle prescritte articolazioni delle entrate e delle spese di cui allo schema allegato al d.lgs. 118/2011.


Art. 45
(Modifiche alla l.r. 94/1995)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 2 maggio1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e' introdotto il seguente:
"Art. 5-bis
(Utilizzo risorse per emergenza Covid-19)
1. Per le circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, le risorse di cui all'articolo 6 possono essere utilizzate dal Comune di Pescina (Aq) anche per la progettazione e realizzazione di allestimenti museali o percorsi espositivi dedicati alla valorizzazione della figura di Ignazio Silone, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge e comunque nel limite dello stanziamento di cui al capitolo 61626, Titolo 1, Missione 5, Programma 02, del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.".


Art. 46
(Contributo ai consultori di cui alla l.r. 21/1978)

1. Per l'anno 2020, la Regione concede un contributo di euro 200.000,00 ai consultori di cui alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternita' e alla paternita' responsabili).

2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 200.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.


CAPO V
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 47
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 23, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 40, 44 e 46 trovano copertura nelle variazioni di spesa del bilancio regionale 2020/2022 nei termini indicati negli articoli predetti.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 trovano copertura nelle variazioni spesa del bilancio 2020/2022 del Consiglio regionale nei termini indicati nel medesimo articolo.

3. Dall'applicazione delle modifiche introdotte dagli altri articoli della presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 48
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

__________________

Allegato 1
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (art. 16, comma 1)


Allegato 2
Disavanzo presunto (art. 16, comma 2)




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giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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