Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifica all’art. 25 della l.r. n. 44 del 2007)
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa) è abrogato.
Art. 2
(Modifica all’art. 28 della l.r. n. 44 del 2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. n. 44 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:
a) tra il 15 aprile il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;
b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio.".
Art. 3
(Modifica all’art. 30 della l.r. n. 44 del 2007)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. n. 44 del 2007 è aggiunto il seguente.
"3 bis. L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3".
Art. 4
(Norma transitoria)
1. La presente legge trova applicazione anche nei confronti delle proposte di referendum consultivo presentate e dichiarate ammissibili alla data della sua entrata in vigore.
Art. 5
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni;
a) legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 (Partecipazione popolare all'attività normativa regionale);
b) legge regionale 21 marzo 1989, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86);
c) legge regionale 21 marzo 1989, n. 22 (Integrazione alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86, in tema di iniziativa popolare degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo).
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.