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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 14 gennaio 2020, n. 1
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 21/2 del 27 dicembre 2019, pubblicata nel BURA 22 gennaio 2020, n. 3 ed entrata in vigore il 23 gennaio 2020)

Testo vigente
(in vigore dal 23/01/2020)

Indice

Art. 1 - (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

Art. 2 - (Modifiche alla l.r. 6/1999)

Art. 3 - (Modifiche alla l.r. 46/2019)

Art. 4 - (Entrata in vigore)


Art. 1
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) e' inserito il seguente:
"3-bis. A partire dall'anno 2020 e fino alla scadenza naturale del mutuo, il contributo di cui al comma 3 e' erogato dietro la presentazione, da parte del beneficiario, del piano di rimborso. Detto piano riporta l'importo di ogni singola rata ancora dovuta e l'anno di riferimento. In caso di estinzione anticipata del mutuo la Regione continua ad erogare il contributo annualmente in base al piano di rimborso presentato ovvero puo' erogare in un'unica soluzione, con successivo provvedimento, previa verifica della disponibilita' in bilancio per l'anno di riferimento, la somma residua ancora dovuta. La somma residua e' computata addizionando le singole annualita', ognuna calcolata nei limiti di cui al comma 3; di conseguenza la somma residua non soggiace ai richiamati limiti.".

2. All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunita' e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 5, le parole "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

c) al comma 5, le parole "e non sono rinnovabili" sono soppresse.

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) e' sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilita' in situazione di gravita', come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella regione Abruzzo, con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00 e di eta' superiore ai 18 anni, nonche' ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.".

4. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

5. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) e s.m.i. e' cosi' sostituito:
"1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono soggetti ad approvazione da parte della Regione:
a) i progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi a nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane, ad esclusione di:
1) impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 250 abitanti equivalenti, il cui scarico ha recapito in corpo idrico superficiale;
2) impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 100 abitanti equivalenti, il cui scarico ha recapito nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
b) i progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi a modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti a servizio di agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti.".

6. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative) le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".

7. Il comma 13 dell'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) e' sostituito dal seguente:
"13. L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1o marzo 2022.".

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 11-bis della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle societa' in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In ragione dello stato di scioglimento e liquidazione del COTIR (Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue) e della cessazione della gestione da parte del COTIR stesso dell'immobile sito nella citta' di Vasto (CH), via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4, 5 con relative pertinenze, viene meno la destinazione di detto immobile. Conseguentemente, quest'ultimo e le relative pertinenze rientrano nella piena proprieta' della Regione Abruzzo.
4-ter. Il Dipartimento competente in materia di Patrimonio adotta i provvedimenti necessari per la valorizzazione dei beni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei commi 4-bis e 4-ter, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'Agricoltura, approva gli atti di indirizzo per il completamento della liquidazione del COTIR.".

9. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis dell'articolo 93, le parole "1o gennaio 2020" sono sostituite con "1o gennaio 2021";

b) all'articolo 104, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'operatore commerciale titolare di piu' autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, puo' chiedere al Comune competente la trascrizione nell'autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nella Regione Abruzzo.".

10. Alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "per ricorrenti periodi stagionali" sono aggiunte le parole "per un periodo massimo di apertura di duecentosettanta giorni anche non consecutivi";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La prima colazione puo' essere garantita anche in esercizi esterni, previa comunicazione al SUAP del comune in cui ha sede il B&B.";

c) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "servizio cucina, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 6" sono sostituite dalle seguenti: "cucina, o altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione o per l'intrattenimento degli ospiti di superficie non inferiore a mq. 6";

d) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) il periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;";

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) non ottempera alla comunicazione al SUAP prevista dall'articolo 2, comma 2-bis.".

11. Alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al Titolo V le parole "Esercizi di affittacamere" sono sostituite con le parole "Esercizi di Affittacamere e B&B Imprenditoriali";

b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
"26-bis
(Bed & Breakfast Imprenditoriali)
1. L'attivita' di Bed & Breakfast puo' essere gestita in forma imprenditoriale, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA), da presentare al Comune in cui e' sito l'immobile da adibire all'attivita', nel rispetto dei limiti e condizioni di cui all'articolo 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241.
2. Si definisce B&B Imprenditoriale l'attivita' ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale all'interno di una abitazione o parte di essa, per fornire alloggio e prima colazione in non piu' di sei camere e quattordici posti letto, anche avvalendosi di personale qualificato.
3. L'attivita' di B&B in forma imprenditoriale e' esercitata in un'unica unita' immobiliare ovvero in due unita' immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani non oltre cento metri, misurati secondo il percorso piu' breve, fatti salvi i limiti massimi di cui al comma 2.
4. L'attivita' non richiede cambio di destinazione d'uso dell'immobile. I locali devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
5. L'esercizio delle attivita' di B&B in forma imprenditoriale necessita dell'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
6. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, approva, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, un disciplinare che definisce i requisiti e le modalita' di esercizio dell'attivita', compresa la modulistica che deve essere utilizzata ai fini della SCIA, tenuto conto del carattere imprenditoriale.".

12. Alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
"b) modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti altresi' interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;";

b) la lettera m) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
"m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci", delle aree attrezzate e delle viabilita' consentite, ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; e' consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;";

c) la lettera r) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
"r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane ove non espressamente previste nel Piano del Parco, fatto salvo per quelle previste dal Titolo IV della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e previa autorizzazione dell'Ente Parco.";

d) il comma 3 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Direttore del Parco e' nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attivita' di Direttore di Parco Nazionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree Protette Regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal d.lgs. 165/2001, dai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali. L'incarico di Direttore puo' essere riconfermato, con specifica motivazione, dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata.".

13. All'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche nonche' per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di strategicita', necessita' e rilevanza degli interventi, e' autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalita' delle infrastrutture urbane.";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere ammesso a finanziamento o rimborso un solo intervento per ciascun Comune, previa presentazione della relativa istanza al Dipartimento competente, per un importo massimo di euro centomila, fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al comma 2.";

c) al comma 3 le parole "di Opere Pubbliche" sono soppresse.

14. Dopo la lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 141/1997 e' aggiunta la seguente:
"c-ter) Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni.".

15. Alla legge regionale 1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:
"a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti o in corso di costruzione per i quali e' stato rilasciato un titolo edilizio e presentato l'inizio lavori al Comune prima del 30.6.2019; detti vani e locali devono essere situati all'interno dell'edificio (dal piano seminterrato al piano sottotetto) o collegati direttamente ad esso ed esserne pertinenze;";

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:
"a) siano stati legittimamente realizzati o assentiti;";

c) al comma 1 dell'articolo 4, le parole "L'altezza interna" sono sostituite con le parole "L'altezza interna media ponderale dell'intera superficie da recuperare".

16. Dall'applicazione del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 6/1999)

1. Al comma 26-bis dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40, le parole "anche ai veicoli che risultano in possesso dei suddetti requisiti nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai veicoli che acquisiscano il possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione nell'anno solare del compimento del ventesimo anno di eta'".

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 46/2019)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) e' sostituito dal seguente:
"4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico in materia di protezione civile regionale.".

2. All'articolo 20 della l.r. 46/2019, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La l.r. 72/1993 e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 4 dell'articolo 1, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12 e 13 che sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma.".

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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