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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 13 luglio 2022, n. 11
Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 70/5 del 5 luglio 2022, pubblicata nel BURA 15 luglio 2022, n. 99 Speciale ed entrata in vigore il 16 luglio 2022)

Testo vigente
(in vigore dal 16/07/2022)

Art. 1
(Finalita' e disposizioni generali)

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita') che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilita' senza discriminazioni e sulla base di pari opportunita' e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate) che prevede il pieno rispetto dei diritti di liberta' e di autonomia delle persone con disabilita', anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, la presente legge e' finalizzata a garantire interventi specifici a favore delle persone cieche e sordomute volti a sopperire alle difficolta' nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli alunni e studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive.

2. In attuazione della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), la presente legge detta norme per la disciplina delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

3. Ai fini della presente legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Art. 2
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati per le funzioni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), esercitano le funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo 1, mediante la gestione dei seguenti servizi:

a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre-linguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;

b) fornitura dei testi scolastici;

c) fornitura sussidi mimografo-visivi;

d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito;

e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;

f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista.

2. La forma di esercizio delle funzioni previste al comma 1 e' deliberata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella gestione dei servizi derivanti dalle funzioni di cui al comma 1, ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale puo' essere privilegiata la forma dell'affidamento in concessione ad enti, associazioni ed istituti che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre- linguali.

Art. 3
(Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali)

1. I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti.

2. I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e dall'insegnante di sostegno.

Art. 4
(Contributi ai Comuni)

1. Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, i Comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale il programma delle attivita' educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi, sordomuti e sordi-pre-linguali.

2. Il contributo da assegnare ed erogare ai Comuni, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale e di altri fondi statali resi disponibili, sulla base del numero di alunni e studenti che necessitano degli interventi comunicati dai Comuni nel proprio atto programmatorio.

Art. 5
(Erogazione di contributi)

1. All'atto dell'approvazione del programma di attivita' di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede a deliberare l'erogazione ai Comuni del contributo concesso ai sensi dell'articolo 4.

2. I Comuni provvedono a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalita' stabiliti con atto della Giunta regionale.

Art. 6
(Disposizioni attuative)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, detta le disposizioni attuative per assicurare l'uniforme gestione sul territorio regionale da parte dei Comuni dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023, il termine previsto dall'articolo 4 per la presentazione del programma e del piano finanziario e' stabilito in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 2022, determinati in euro 640.000,00 complessivamente, per euro 240.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71571 e per euro 400.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 02, capitolo 71529, della parte spesa del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022;

b) per gli anni 2023 e 2024:
1) con le con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71571 pari ad euro 240.000,00 per ciascuna annualita', della parte spesa del Bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2023 e 2024;
2) con i finanziamenti statali annualmente trasferiti alle Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016) e s. m. e i. e con altre risorse statali trasferite per le finalita' della presente legge.

2. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia sociale provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


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