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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4
Interventi a favore del mototurismo.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 63/01 del 24 febbraio 2022, pubblicata nel BURA 18 marzo 2022, n. 28 Speciale ed entrata in vigore il 19 marzo 2022)

Testo vigente
(in vigore dal 19/03/2022)

Art. 1
(Finalita' ed obiettivi)

1. La Regione valorizza il suo territorio e promuove lo sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile anche attraverso il sostegno e lo sviluppo del proprio patrimonio escursionistico al fine di attrezzare itinerari o crearne di nuovi per l'incremento del mototurismo.

2. Obiettivi della presente legge sono anche l'estensione della stagione turistica, la promozione delle aree interne e la generazione di nuove opportunita' di lavoro.

3. Per le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione istituisce la "Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo", contribuisce al suo sviluppo, alla sua gestione e manutenzione, ne promuove e favorisce la conoscenza a livello nazionale ed internazionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni competenti in materia.

Art. 2
(Rete degli itinerari mototuristici)

1. La Regione redige la "Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo" ed il relativo Piano di gestione, nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale. Il Piano di gestione favorisce la percorribilita' dell'intero territorio, il collegamento motociclabile dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarita' attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili ai motociclisti.

Art. 3
(Programmazione regionale)

1. Nell'ambito degli interventi di programmazione turistica regionale, la Regione individua e promuove in particolare:

a) la Rete degli itinerari mototuristici di cui all'articolo 2 con relativo sostegno e valorizzazione;

b) eventi quali motoraduni, motoraid e rievocazioni con moto d'epoca;

c) la diversificazione dell'offerta da parte delle strutture ricettive per il pernottamento o la ristorazione e lo svago anche tramite apposita segnaletica da definirsi con regolamento regionale;

d) il coordinamento degli itinerari regionali abruzzesi con quelli delle altre regioni e con gli itinerari mototuristici internazionali;

e) la promozione in scala sia nazionale che estera degli itinerari mototuristici d'Abruzzo.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei o con altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.

Art. 4
(Interventi a favore delle persone con disabilita', della mobilita' sostenibile e della guida con prudenza)

1. La Regione promuove e sostiene quelle attivita' di mototurismo effettuate con particolari mezzi che possano essere condotti da soggetti diversamente abili o che possano portare, oltre al conducente, anche i soggetti diversamente abili.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attivita' o per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilita' della rete mototuristica anche, ad esempio, a particolari tipologie di moto come, ad esempio, motocarrozzette o sidecar.

3. La Regione promuove e sostiene le attivita' di mototurismo effettuate con mezzi ecologici come, a titolo esemplificativo, i motocicli elettrici.

4. La Regione promuove una campagna di sensibilizzazione al mototurismo in sicurezza mediante cartellonistica stradale da posizionare nelle principali direttrici utilizzate negli itinerari moto turistici per richiamare alla guida prudente ed al rispetto del codice della strada.

5. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attivita'.

Art. 5
(Integrazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo)

1. In attuazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e dell'articolo 16, comma 3 bis della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione professionale), la Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'integrazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1101 (Approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo), definendo le competenze del profilo dell'"accompagnatore mototuristico" deputato ad accompagnare singole persone o gruppi in percorsi mototuristici, fornendo informazioni generali sul territorio, sulle zone di pregio naturalistico e ambientale, sui siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati.

2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 16, comma 3 bis della l.r. 111/1995, definisce i contenuti didattici dei corsi erogati da parte degli organismi di formazione accreditati dalla Regione.

3. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente e' istituito un elenco, dal valore puramente informativo e ricognitivo, degli operatori che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 2. L'elenco e' pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale turistico regionale.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 4 si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01, "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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