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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 11 marzo 2013, n 6
Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo
 

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 141/1 del 5 maro 2013, pubblicata nel BURA 13 marzo 2013, n. 10 ed entrata in vigore il 14 marzo 2013)


Art. 1
(Modifiche all'art. 4 della l.r. 29/2011)


1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo) è sostituito dal seguente:
"7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio. L'eventuale avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione è destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed una quota è riservata a finanziare interventi urgenti a favore della marineria pescarese."


Art. 2
(Integrazioni all'art. 102 della l.r. 64/2012)


1. All'articolo 102 della legge regionale 16 dicembre 2012, n. 64 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei Regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006 (Legge europea regionale 2012)" dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.
5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006."


Art. 3
(Ulteriori misure di sostegno alla Marineria di Pescara)


1. Al fine di tutelare le risorse ittiche, è autorizzato l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013 della scadenza dell'arresto temporaneo delle Unità da pesca con sistemi a strascico di stanza nel porto di Pescara, disposto originariamente con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012, già integrata dalle DD.GG.RR. n° 613 del 28.09.2012 e n. 827 del 3.12.2012, e con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n° 41 del 6.7.2012, integrata dalle successive Ordinanze n° 67 del 3.10.2012 e n° 73 del 3.12.2012.


2. Limitatamente alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che abbiano già adempiuto alle prescrizioni all'uopo dettate dalla Capitaneria di Porto di Pescara con le Ordinanze di cui al comma 1, è corrisposto, in relazione al periodo di arresto effettivamente praticato nel periodo 1.3.2013 - 30.4.2013, un aiuto in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012.


Art. 4
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:


a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016-141501 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221" per euro 23.498,00 che presenta la necessaria copertura finanziaria;


b) per euro 404.502,00, con l'utilizzo di una quota del saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione, in attuazione dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 29, stanziato nell'unità previsionale di base 15.01.002 "Fondo speciale per spese correnti", già disponibile a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 04.03.2013 che formalizza le risultanze finanziarie liquidatorie dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA).


2. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1, lett. b), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 25 della L.R. n. 3/2002, istituendo un nuovo capitolo di spesa denominato "Interventi regionali alla marineria pescarese" sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 08.01.016. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


3. Dall'attuazione dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. La Regione Abruzzo, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 - 2015, provvede alle attività previste con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.


Art. 5
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



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