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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 60/2 del 27 dicembre 2021, pubblicata nel BURA 14 gennaio 2022, n. 3 Speciale ed entrata in vigore il 15 gennaio 2022)

Testo vigente
(in vigore dal 15/01/2022)

Art. 1
(Integrazione all'art. 23-bis della l.r. 18/1983)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione posti al di fuori delle zone territoriali omogenee di tipo A o in zone a queste assimilabili, al fine di utilizzare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale vigente, resta ferma l'applicabilita' della deroga ai limiti di altezza di cui all'articolo 8 del d.m. 1444/1968, come disposta dal comma 1-ter dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001 e nei limiti ivi consentiti.".

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 146/1996)

1. Alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilita', gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 4, le parole "entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole "Entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre" e dopo le parole "piano programmatico di esercizio" sono inserite le seguenti: "corredato del parere del Collegio Sindacale in ordine al bilancio economico preventivo annuale";

c) all'articolo 32, comma 1, dopo la parola "Azienda" sono inserite le seguenti: "ai fini della definizione della programmazione degli interventi da parte dell'Agenzia regionale di Informatica e Committenza (ARIC), ai sensi di quanto previsto con l'articolo 15-septies della l.r. 25/2000";

d) all'articolo 32, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Dipartimento della Regione Abruzzo competente in materia sanitaria svolge una attivita' di indirizzo e controllo strategico sulle forniture, finalizzata al conseguimento di programmati livelli di riduzione della spesa previsti nel Programma Operativo triennale o in altri strumenti di programmazione pluriennali fornendo indirizzi a cui le singole ASL nell'ambito della loro programmazione annuale e pluriennale devono attenersi. In particolare, il Dipartimento fornisce alle ASL indirizzi:
a) programmatici generali sui livelli di spesa massima conseguibili;
b) programmatici specifici su alcune tipologie di spesa definendone livelli di spesa massima conseguibili;
c) sugli standard qualitativi di beni e servizi ad alto valore spendente.
3. In occasione della predisposizione del bilancio di esercizio, ogni ASL rimette al Dipartimento della Regione Abruzzo competente in materia sanitaria una relazione riepilogativa sullo stato di attuazione del programma degli acquisti dell'anno, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi forniti dal Dipartimento e fornendone eventuali motivazioni.
4. Eventuali controlli sulla corretta applicazione del codice dei contratti o di altre disposizioni normative riguardanti i singoli contratti richiesti da altri soggetti statali e/o regionali esulano dal controllo del Dipartimento Sanita' e competono ratione materiae all'ARIC ed agli appositi servizi regionali preposti alle attivita' di vigilanza dei contratti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.";

e) all'articolo 32, i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

f) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'ARIC svolge attivita' di rilevazione, elaborazione e informazione a favore delle Aziende Sanitarie regionali e del Dipartimento competente in materia sanitaria sui dati relativi ai prezzi e alle condizioni di fornitura riscontrati nell'acquisizione di beni e servizi.".

Art. 3
(Integrazione all'art. 36 della l.r. 15/2002)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 36 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) e' aggiunto, in fine, il seguente:
"11-bis. In caso di vendita o comunque di subentro nella proprieta' dello stabilimento termale, la concessione e' trasferita al nuovo proprietario dello stabilimento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 43 e a condizione che il soggetto subentrante si impegni a mantenere operative e funzionanti le strutture termali ameno sei mesi durante l'anno.".

Art. 4
(Modifiche all'art. 6 della l.r. 10/2004)

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "Il Presidente della Provincia, sentito I'OFR, emana con proprio decreto l'elenco della fauna esotica per la quale puo' essere ammesso l'allevamento ed i requisiti minimi di benessere animale necessari per l'allevamento" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente della Provincia, sentito l'OFR, puo' emanare con proprio decreto l'elenco della fauna esotica e dell'avifauna esotica di specie selvatica cosi' come definita dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, all'articolo 8-sexies, lettera g), per le quali puo' essere ammesso l'allevamento ed i requisiti minimi di benessere animale necessari per l'allevamento";

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione gli allevamenti a scopo amatoriale e ornamentale di avifauna autoctona, anche domestica, esclusivamente a fenotipo selvatico. Non sono soggetti a richiesta di autorizzazione gli allevamenti di avifauna autoctona, domestica, a fenotipo mutato e/o di ibridi.";

c) in coda al comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: "Dal predetto obbligo sono esentati gli allevatori di uccelli regolarmente iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), i quali sono pero' tenuti a comunicare alla Provincia il proprio codice R.N.A. (Registro Nazionale Allevatori), rilasciato dalla suddetta Federazione.".

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 31/2010)

1. Alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"10-bis. Chiunque nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nella tabella C in allegato alla presente legge, oppure i diversi valori limite stabiliti nel provvedimento di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006.";

b) alla tabella C "Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche" allegata all'articolo 6, dopo la settima riga e' aggiunta, in fine, la seguente:



Escherichia coli < 5000 UFC/ 100 mL


Art. 6
(Modifica all'art. 7 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), al comma 2, lettera c), le parole "gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi, ad eccezione degli interventi locali,".

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 42/2011)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, i commi da 3 a 17 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunita' del Parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale.
4. La proposta di cui al comma 3 e' formalizzata dalla Comunita' del Parco con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
5. In ossequio al principio di leale collaborazione e di autonomia delle comunita' locali, le funzioni degli organi di cui al comma 2 non espressamente individuate nel presente articolo trovano declinazione specifica nello statuto dell'Ente e nei rispettivi regolamenti interni, che disciplinano altresi' le modalita' di funzionamento degli organi e di partecipazione dei membri, anche esterni, nonche' la previsione di gettoni di presenza e rimborsi spese, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili e dei limiti di cui al comma 9.
6. Il Consiglio direttivo e' composto dal Presidente e da sei membri dei quali:
a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunita' del Parco come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunita';
b) tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici.
7. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla lettera a), comma 6, entro sessanta giorni dall'insediamento della Comunita' del Parco ad opera del componente la Giunta competente, decorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta dall'ufficio regionale competente, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
8. I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina e non possono essere nominati per piu' di due volte consecutive. Il Consiglio direttivo puo' validamente esercitare le funzioni di competenza quando sia composto da almeno quattro membri.
9. Al Presidente dell'Ente Parco spetta un'indennita' non superiore al 60% di quella attribuita per la medesima carica dai parchi nazionali; ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza non superiore a quello spettante ai consiglieri comunali di comuni con abitanti compresi tra 1.001 e 10.000.
10. La Comunita' del Parco e' costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali delegati, e dal Presidente della Provincia, o Consigliere provinciale delegato, dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco.
11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli organi direttivi, puo' affidare la gestione ad un Commissario scelto tra i dipendenti del Dipartimento competente.
12. Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
13. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco; redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicita' della gestione.
14. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non puo' essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.
15. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennita' chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.
16. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2:
a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) i dipendenti dell'Ente Parco;
c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco;
e) i Parlamentari nazionali o europei;
f) i Consiglieri o Assessori regionali;
g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
h) i Presidenti delle Camere di Commercio;
i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunita' del Parco;
j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o societa' partecipate dalla Regione.
17. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 16 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni dalla seconda nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente Parco.";

b) all'articolo 3, i commi da 18 a 31 sono abrogati;

c) il comma 4 dell'articolo 3-bis e' abrogato;

d) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 e' abrogata.

Art. 8
(Modifiche all'art. 55 della l.r. 2/2013)

1. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 20/2016)

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunita' e aree montane), dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. I Commissari straordinari di cui al comma 2-bis, al fine di ottenere il contributo stanziato dall'articolo 1, commi da 797 a 804, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), possono procedere all'assunzione di assistenti sociali.
2-quater. Dopo l'emissione del decreto di estinzione delle Comunita' montane di cui all'articolo 15-quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997, gli assistenti sociali assunti sono trasferiti all'ente gestore dell'Ambito Distrettuale Sociale.".

Art. 10
(Modifica all'art. 3 della l.r. 42/2016)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) e' inserito il seguente:
"4-bis. Chiunque intraprende un percorso della REASTA lo fa sotto la propria responsabilita', usando la necessaria diligenza, rispettando i regolamenti, la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante.".

Art. 11
(Modifica all'art. 20 della l.r. 28/2017)

1. All'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. L'obbligo di conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1o marzo 2024.".

Art. 12
(Modifica all'art. 93 della l.r. 23/2018)

1. All'articolo 93 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) al comma 4-bis le parole "1o gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2023".

Art. 13
(Modifiche all'art. 20 della l.r. 45/2019)

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicita' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)), le parole "1o marzo" sono sostituite con le parole "31 ottobre".

2. All'articolo 20 della l.r. 45/2019, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. In sede di prima applicazione, al termine della gestione commissariale, al fine di consentire il rinnovo delle cariche consortili, si intendono aventi diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5 che sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento emessi per l'anno in corso, comunque comunicati.
4-ter. Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e per seggio, seguendo l'ordine alfabetico in riferimento all'ultimo avviso di pagamento del contributo consortile comunicato ai sensi del comma 4-bis ed alle successive modifiche intervenute alla data di pubblicazione sull'Albo consortile dell'atto di indizione delle elezioni da parte del Commissario. E' fatto salvo il diritto dei nuovi proprietari o conduttori di cui al comma 1 dell'articolo 5 ovvero di quelli risultanti dai provvedimenti di discarico operati sul ruolo di chiedere l'iscrizione nelle liste degli aventi diritto.
4-quater. Per quanto non espressamente previsto dai commi 4-bis e 4-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto, qualora non contrastanti con la presente legge.".

Art. 14
(Modifica all'art. 27 della l.r. 3/2020)

1. All'articolo 27 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)), al comma 2-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 15
(Modifiche all'art. 5 della l.r. 1/2021)

1. Alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "assistenza per autorita' di bacino" sono inserite le seguenti: "nonche' per i Servizi competenti in materia di trasporto pubblico locale";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di garantire in ogni modo la sicurezza pubblica e privata, una quota non inferiore al 70% degli importi annuali di cui al comma 1 e' destinata comunque a finanziare gli interventi di cui al comma 1 inerenti le attivita' di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico, gli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali, gli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, l'assistenza ai geni civili, l'assistenza per rischio sismico, l'assistenza per autorita' di bacino, il servizio di trasporto pubblico locale e le attivita' delle Strutture preposte alle suddette funzioni.".

Art. 16
(Modifica all'art. 4 della l.r. 8/2021)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con "30 giugno 2022".

_________________
Note all'art. 16:

Con delibera del 1 marzo 2022, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il presente articolo per contrasto con gli articoli 41, 97 e con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

_____________________________________

Art. 17
(Abrogazione dell'art. 10 della l.r. 15/2021)

1. L'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 15 (Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo) e' abrogato.

Art. 18
(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 19/2021)

1. L'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)) e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Disposizioni finanziarie)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 decorre dall'annualita' 2022.
2. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, iscritte al Titolo 1, Tipologia 101, stimate in euro 160.000,00 per ciascuna annualita' del biennio 2022-2023 del bilancio regionale pluriennale 2021-2023, si provvede con la contestuale diminuzione di pari importo dello stanziamento della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di spesa 324001 del bilancio regionale 2021-2023, esercizi 2022-2023.
4. Per gli anni successivi al 2023, si provvede con legge di bilancio.".

Art. 19
(Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua)

1. Al fine di consentire l'affidamento ai Consorzi di bonifica delle funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene, ivi compresa la gestione delle opere di 2a e 3a categoria ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sul reticolo idrografico principale regionale di cui all'allegato A della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e modifica alla l.r. 5/2015) e su espressa richiesta della Autorita' idraulica competente, ovvero sul reticolo idrografico secondario qualora tali opere siano realizzate con fondi regionali, previo accordo preventivo da sottoscrivere con la Regione Abruzzo, agli stessi e' concesso il relativo finanziamento annuale, da quantificare con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. Al Servizio Difesa del suolo, incardinato nel Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, e' demandata l'adozione dei consequenziali atti necessari a dare esecuzione alla previsione del presente articolo, previa individuazione dei parametri dimensionali, nonche' in relazione ai costi effettivi ricadenti sui bilanci dei Consorzi di bonifica, su cui commisurare le risorse finanziarie a cio' finalizzate, a valere sullo stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nel pertinente capitolo di spesa 152103 della Missione 09, Programma 01, Titolo 2. Il mancato o parziale trasferimento di dette risorse ai Consorzio di bonifica, entro e non oltre il trenta di aprile di ogni anno, comporta la sospensione dell'accordo di cui al comma 1 e la conseguente immediata ripresa in capo alla Regione di tutte le attivita' affidate ai sensi del presente articolo.

Art. 20
(Ulteriori obblighi di trasparenza)

1. Al fine di garantire un maggior livello di trasparenza, in aggiunta agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' fatto obbligo di pubblicazione tempestiva, per un periodo non inferiore a cinque anni, in forma integrale, comprensivi degli allegati, di tutti i provvedimenti dirigenziali e dell'organo di indirizzo politico della Giunta regionale d'Abruzzo, nonche' degli atti monocratici adottati dal Presidente della Giunta regionale.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 7 del d.lgs. 33/2013 (dati aperti e riutilizzo) e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati personali sensibili e giudiziari, nonche' delle linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014.

3. La struttura responsabile della pubblicazione motiva nell'atto le ragioni per le quali dispone l'omissione della pubblicazione degli allegati all'atto medesimo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' a tutte le Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale abruzzese e alle societa' interamente partecipate dalla Regione Abruzzo.

5. E' fatto obbligo per il Dipartimento competente della Giunta regionale di istituire un'apposita sezione, accessibile anche da "Amministrazione Trasparente", nella quale sono consultabili gli atti di cui al comma 1, ivi inclusi i provvedimenti approvati dall'Organo di indirizzo politico della Giunta regionale adottati in data antecedente all'entrata in vigore della presente norma.

Art. 21
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 trovano copertura nei termini indicati negli articoli medesimi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


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Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
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Formulario degli atti notarili 2014
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