Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 39/4 del 1o dicembre 2020, pubblicata nel BURA 11 dicembre 2020, n. 206 Speciale ed entrata in vigore il 12 dicembre 2020)
Testo vigente
(in vigore dal 12/12/2020)
Art. 1
(Riconoscimento debito fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, e' riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.994.444,35 (Iva al 10% compresa), in favore di T.U.A. S.p.A., a saldo della fattura n. 100189 del 6.12.2019 emessa a fronte della produzione di servizi di trasporto pubblico locale.
2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti al comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.994.444,35 nelle economie vincolate reiscritte con D.G.R. n. 185 in data 10.4.2020, Missione 10, Programma 2, Titolo 1, macroaggregato 03, capitolo di parte spesa n. 181510.4 del bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020.
Art. 2
(Interventi a sostegno dell'evento culturale "Atri da vivere")
1. Al fine di promuovere e sostenere il patrimonio culturale regionale, la Regione eroga per l'anno 2020 un contributo pari ad euro 35.000,00 a favore dell'Associazione Abruzzo Ontario, finalizzato all'organizzazione dell'evento culturale "Atri da vivere".
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Associazione Abruzzo Ontario", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e' assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 4 (Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay) della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), in quanto lo svolgimento del predetto festival, a seguito dell'emergenza relativa al Covid 19, e' stato rinviato al 2021.
4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Associazione Abruzzo Ontario" per euro 35.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61646, per euro 35.000,00.
Art. 3
(Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020)
1. Al fine di ristorare il Comune di Montesilvano dei gravi danni subiti a causa degli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020 e dei costi sostenuti per i necessari lavori di straordinaria manutenzione, la Regione eroga in favore del Comune stesso, per l'anno 2020, un contributo straordinario pari ad euro 70.000,00.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 09, Programma 01, Titolo 2.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, e' assicurata mediante:
a) la riduzione di euro 20.000,00 dell'autorizzazione legislativa limitatamente a quanto previsto alla quarta riga della tabella di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilita' regionale 2020), relativamente al contributo in favore del Comune dell'Aquila per l'evento della "Perdonanza celestiniana", poiche' il predetto evento e' gia' beneficiario dei contributi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013);
b) la riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento della Missione 09, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 152108/4 "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico".
4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020" per euro 70.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 62680/1 per euro 20.000,00;
c) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 2, capitolo 152108/4 per euro 50.000,00.
5. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 e' competente il Dipartimento regionale DPC Territorio - Ambiente.
Art. 4
(Misure straordinarie in materia di cultura e spettacolo)
1. Per il solo esercizio finanziario 2020, quota parte del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), pari ad euro 140.000,00, da destinare alle istituzioni culturali non beneficiarie del FUS, prevista alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della medesima legge, e' destinata ad incrementare le risorse gia' stanziate sul capitolo di spesa 61620 denominato "Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni" al fine di soddisfare interamente la graduatoria conseguente al bando per la concessione di contributi in favore delle manifestazioni culturali (grandi eventi) realizzate nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 55/2013.
2. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio regionale pluriennale di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620 per euro 140.000.00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61665 per euro 140.000,00.
3. In considerazione del mantenimento delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, che non consentono attualmente agli organismi dello spettacolo dal vivo di introitare entrate da incassi e da abbonamento in misura sufficiente ad assicurare la sostenibilita' economica e la continuita' all'attivita', i finanziamenti regionali di cui al Capo I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo) del Titolo VIII della l.r. 46/2014 destinati agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), per il solo esercizio finanziario 2020, verranno erogati a titolo di ristoro, in misura pari ad un massimo del 35% del contributo erogato per l'annualita' 2019.
Art. 5
(Interventi a sostegno dello sport)
1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative sportive erogando a favore del Comune di Chieti la somma di euro 50.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria del Planet beach stadium.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comune di Chieti per manutenzione straordinaria Planet beach stadium", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 08, Programma 02, Titolo 2.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e' assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 4 (Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay) della l.r. 39/2019 in quanto lo svolgimento del predetto festival, a seguito dell'emergenza relativa al Covid 19, e' stato rinviato al 2021.
4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comune di Chieti per manutenzione straordinaria Planet beach stadium" per euro 50.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61646, per euro 50.000,00.
Art. 6
(Modifiche all'art. 28 della l.r. 3/2020)
1. Alla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2020, come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attivita' relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni), alla dodicesima riga, relativa al contributo per la Confraternita S. Maria di Loreto, le parole "Madonna che scappa" sono sostituite dalle seguenti: "Restauro e valorizzazione dei simulacri seicenteschi protagonisti delle tradizionali rappresentazioni sacre della Pasqua Sulmonese: la Madonna con i Santi Pietro e Giovanni, Cristo morto e Cristo risorto custoditi dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto".
Art. 7
(Disposizioni eccezionali in materia di contributi agli enti, societa' ed associazioni sportive)
1. Per il solo anno 2020, in via eccezionale, per le circostanze determinate dall'epidemia da Covid-19, l'erogazione del contributo di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), che verra' materialmente corrisposto nell'anno 2021, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato. Il contributo erogabile non puo' comunque essere superiore al totale delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.
Art. 8
(Modifiche alla l.r. 11/1993)
1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: "Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicita' dei prezzi";
b) al comma 1 dell'articolo 2, all'ultimo periodo, le parole "i prezzi e i dati sulle attrezzature" sono sostituite dalle seguenti: "le caratteristiche";
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 comunicano le caratteristiche delle strutture al Dipartimento regionale competente con le modalita' previste dall'articolo 6, secondo le tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attivita', la comunicazione delle caratteristiche delle e' presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attivita'.
3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.";
d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "entro i termini fissati dall'articolo 3" sono sostituite dalla seguenti: "secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1";
e) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;
f) l'articolo 7 e' abrogato;
g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8
Pubblicita' dei prezzi
1. Nelle strutture indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a, b e c), i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonche' degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che puo' essere conteggiata a parte purche' tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.
3. Il Dipartimento regionale competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.";
h) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 e' abrogata;
i) al comma 1, lettera b), dell'articolo 48 la parola "comunicati" e' sostituita dalla seguente: "esposti".
Art. 9
(Modifiche alla l.r. 46/2019)
1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 6 le parole "Al personale dell'Agenzia si applica il CCNL di riferimento per il personale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "Il personale dell'Agenzia e' considerato a tutti gli effetti personale regionale e allo stesso si applica il CCNL di riferimento.";
b) al comma 8 dell'articolo 6 le parole "il relativo personale e' riassorbito nell'organico regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il personale in servizio e' trasferito ad altra unita' amministrativa della Giunta regionale";
c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Poli logistici di pronto intervento)
1. Per lo svolgimento delle attivita' di protezione civile la Regione puo' dotarsi di uno o piu' Poli logistici di pronto intervento sul territorio regionale nei quali sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi in emergenza anche con la presenza di personale assegnato all'Agenzia.";
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 le parole "dalla nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dall'assunzione dell'incarico''.
Art. 10
(Modifiche all'art. 25 della l.r. 3/2020)
1. All'articolo 25 (Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato") della l.r. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "laboratoristici di cui all'articolo 4 della stessa legge" sono inserite le seguenti: "o comunque le attivita' realizzate dai comuni che perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 3 della medesima l.r. 49/2013";
b) al comma 1 le parole "vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attivita' di laboratorio" sono soppresse;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'ammontare complessivo del contributo da erogare al singolo Comune, previa rendicontazione delle spese sostenute e ammissibili relative agli eventi ed attivita' di cui al comma 1, e' quantificato nella misura massima di 1/3 dello stanziamento assegnato al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 4. Le eventuali economie che si dovessero generare per rendicontazioni inferiori al contributo massimo spettante a ciascun Comune possono comunque essere erogate equamente agli altri Comuni fino a concorrenza delle spese ammissibili.".
Art. 11
(Rifinanziamento art. 10 "Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi" della l.r. 6/2018)
1. Al fine di scorrere la graduatoria approvata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 674 dell'11.11.2019 per l'accesso dei Comuni abruzzesi ai contributi per l'acquisto di giochi inclusivi da istallarsi nei parchi giochi pubblici per la piena integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilita', e' integrato per l'esercizio 2020 lo stanziamento dell'articolo 10 (Fondo straordinario per I'acquisto di giochi inclusivi) della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2018)) per euro 100.000,00.
2. Agli oneri del presente articolo si provvede con lo stanziamento all'interno della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 71533 "Fondo straordinario per I'acquisto di giochi inclusivi" del bilancio regionale 2020-2022.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e' assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71533, per euro 100.000,00;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni" per euro 100.000,00.
4. Per gli anni successivi, si provvede con legge di bilancio.
Art. 12
(Modifica alla 1.r. 10/2020)
1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis
(Disposizioni in materia di promozione all'acquisto di prodotti regionali)
1. Al fine di sostenere le imprese produttive e le attivita' commerciali operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiate dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le eventuali economie che si dovessero generare dall'attuazione dell'articolo 19 possono essere utilizzate dal Co.Re.Com. Abruzzo per la realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli organi di informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e Testate online, l'acquisto di prodotti regionali.".
Art. 13
(Ulteriori interventi di carattere finanziario)
1. Per la realizzazione di un'area attrezzata per lo sport e l'inclusione sociale della Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo di Vasto e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 50.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo alla parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo di Vasto".
2. Per il progetto di recupero e valorizzazione della struttura pubblica, rotonda storica, di Vasto Marina e' autorizzata in favore del Consorzio Vivere Vasto Marina, per l'anno 2020, la spesa di euro 70.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato "Recupero e valorizzazione della rotonda storica di Vasto Marina - Consorzio Vivere Vasto Marina".
3. Per la riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 30.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato "Riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto".
4. La copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 e' assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 42 della l.r. 3/2020.
5. A tal fine e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 1, capitoli di nuova istituzione denominati "Contributo alla parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo di Vasto", "Recupero e valorizzazione della rotonda storica di Vasto Marina - Consorzio Vivere Vasto Marina", "Riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto" per euro 150.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo 71700, per euro 150.000,00.
6. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2020 sono inserite le seguenti righe al termine della tabella:
Beneficiario
Importo in euro
Intervento
Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona
25.000,00
Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attivita' associative o sociali, per "Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona"
Associazione promotrice Mastro Giurato di Lanciano
25.000,00
Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attivita' associative o sociali, per "Associazione promotrice della Rievocazione Storica dell'investitura del Mastro Giurato di Lanciano"
7. Il contributo straordinario per l'anno 2020 di cui al comma 6 e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni).
8. Gli oneri derivanti dal comma 6 trovano copertura finanziaria attraverso la seguente variazione, per competenza e per cassa, al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
a) in aumento parte Spesa: capitolo 62680 denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" di cui alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro complessivi 50.000,00;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Capitolo 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni" per euro complessivi 50.000,00.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).