(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 32/4 del 5 agosto 2020, pubblicata nel BURA 12 agosto 2020, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 13 agosto 2020)
Testo vigente
(in vigore dal 13/08/2020)
Art. 1
(Finalita' e definizioni)
1. La presente legge disciplina le attivita' enoturistiche nel rispetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica).
2. Per enoturismo si intendono tutte le attivita' di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti.
Art. 2
(Avvio delle attivita' di enoturismo)
1. Possono esercitare l'attivita' di enoturismo:
a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attivita' di vitivinicoltura;
b) imprese agroindustriali che svolgono attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attivita' di enoturismo presentano la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) allo Sportello unico delle Attivita' produttive (SUAP) del comune in cui e' esercitata l'attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La modulistica della SCIA e' approvata dalla Struttura regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le attivita' di enoturismo non possono essere svolte dai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Abruzzo).
4. Agli operatori agrituristici iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 38/2012 che svolgono attivita' di vitivinicoltura, di degustazione e attivita' didattiche inerenti alla vitivinicoltura e il vino continuano ad applicarsi, ai fini dell'avvio delle attivita', le disposizioni di cui alla l.r. 38/2012.
Art. 3
(Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo)
1. Durante lo svolgimento delle attivita' di enoturismo e' presente il titolare dell'azienda o un familiare coadiuvante o un socio delegato o un dipendente delegato o un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio e essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38);
b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo per il conseguimento del requisito della capacita' professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo professionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
e) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta, presso imprese vitivinicole, in qualita' di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attivita' vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica/pratica;
g) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi ad oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia o wine management.
2. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1 lett. f), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Agricoltura del 12 marzo 2019 e dalla presente legge regionale.
Art. 4
(Standard minimi di qualita' per svolgere attivita' di enoturismo)
1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attivita' di enoturismo garantiscono i seguenti standard minimi di qualita':
a) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
d) sito o pagina web aziendale almeno in tre lingue compresa l'italiano;
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' enoturistica;
h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
i) l'attivita' di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole e' effettuata esclusivamente con calici di vetro da degustazione al fine di non pregiudicare l'analisi sensoriale e di garantire la valutazione e il riconoscimento della qualita' dei vini.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo e' stipulata, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile nei confronti dei visitatori.
3. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti indirizzi per lo svolgimento di corsi di formazione tesi a garantire il rispetto, nell'esercizio dell'attivita' di enoturismo, dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 5
(Attivita' di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti)
1. Nel caso in cui le attivita' di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Abruzzo, quali:
a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialita' tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
b) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con d.m. 350/1999;
c) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
d) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea;
e) nel caso in cui l'abbinamento abbia ad oggetto prodotti agroalimentari freddi puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica, limitatamente all'assemblaggio degli stessi.
2. Dall'attivita' di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attivita' che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
3. Allo scopo di promuovere le tipicita' delle produzioni abruzzesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al d.m. 12 marzo 2019 e del divieto di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione abruzzese.
Art. 6
(Elenco degli operatori delle attivita' di enoturismo)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono attivita' enoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascuna attivita', che e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione, disciplinandone le modalita' di tenuta.
2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dalla presente legge che hanno presentato la SCIA.
3. Ai fini della istituzione ed implementazione dell'elenco i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, trasmettono annualmente i dati alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.
Art. 7
(Promozione dei percorsi enoturistici)
1. La Regione incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attivita' di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle attivita' di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, il supporto necessario per le finalita' di cui al comma 1.
Art. 8
(Vigilanza e Controllo)
1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni, dalle Aziende unita' sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura controlla i requisiti e gli standard minimi di qualita' per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori. Tale controllo e' effettuato annualmente su un numero di strutture non inferiore al 5 per cento di quelle presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli e' comunicato ai Comuni.
Art. 9
(Sospensione e revoca dell'attivita')
1. Qualora vengano meno uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita', il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi piu' gravi il Comune puo' sospendere l'attivita' per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attivita' e la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. L'attivita' e' altresi' revocata qualora l'interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attivita' stessa.
Art. 10
(Sanzioni)
1. Chiunque svolge le attivita' di enoturismo senza aver presentato la SCIA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attivita' svolta senza titolo abilitativo. L'attivita' di enoturismo non puo' essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
2. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni che ne introitano i relativi proventi.
Art. 11
(Norma transitoria)
1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge gia' esercitano una o piu' attivita' riconducibili alle attivita' enoturistiche si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attivita' non possono piu' essere esercitate.
Art. 12
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).