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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 11 agosto 2020, n. 25
Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 32/2 del 5 agosto 2020, pubblicata nel BURA 12 agosto 2020, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 13 agosto 2020)

Testo vigente
(in vigore dal 13/08/2020)

CAPO I
Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1
(Modifiche all'art. 7 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e' rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici presupponendo anche le analisi e gli accertamenti strutturali effettuati per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 90 del medesimo d.p.r. 380/2001.".


Art. 2
(Modifiche alla l.r. 10/2020)

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' abrogato.


Art. 3
(Modifiche all'art. 37 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 del sostituito articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009) le parole "alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, attive" sono sostituite con le parole "agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) attivi";

b) alla lettera b) del comma 1 del sostituito articolo 19 della l.r. 6/2009 le parole "alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo" sono sostituite con le parole "agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 attivi" e le parole "nonche' alle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "nonche' agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017";

c) alla lettera d) del comma 1 del sostituito articolo 19 della l.r. 6/2009 le parole "alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo" sono sostituite con le parole "agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 attivi".


Art. 4
(Modifiche alla l.r. 15/2020)

1. Alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 e' abrogata;

b) il comma 4 dell'articolo 7 e' abrogato;

c) il comma 5 dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"5. Per quelle strutture sportive (tra cui palestre, piscine, ecc.) che risultino favorire o promuovere l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.";

d) al comma 1 dell'articolo 19 le parole ", fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'autorita' giudiziaria ove contemplato" sono soppresse.


Art. 5
(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 16/2020)

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Sostituzione del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 9/2020)
1. Il comma 11 dell'articolo 5 della l.r. 9/2020 e' sostituito dal seguente:
"11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g) del DPCM 22 marzo 2020 un incentivo economico nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo. La misura e' finanziata con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.".".


Art. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


CAPO II
Ulteriori disposizioni

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 22/2020)

1. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 22 (Istituzione del Premio regionale "Federico Caffe'") sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "laurea magistrale in materia economica, economico politica ed economico sociale della Regione Abruzzo" sono sostituite dalle parole "laurea magistrale in economia degli atenei italiani";

b) il comma 3 dell'articolo 5 e' abrogato.


Art. 8
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. A decorrere dall'annualita' 2020, le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2-ter. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio.".


Art. 9
(Modifiche all'art. 5 della l.r. 95/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane) dopo le parole "Comunita' montane" sono aggiunte le parole ", Comuni montani, Unioni di Comuni Montani".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 e' abrogata

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 e' sostituito dal seguente:
"4. Le risorse del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali sono ripartite tra i soggetti di cui al comma 2 nel modo seguente:
a) per il 90% sulla base di un avviso pubblico adottato con proprio provvedimento dal competente Servizio Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale - Competitivita' Territoriale della Giunta regionale;
b) per il 10% attraverso il finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo articolo 48.".

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 e' sostituito dal seguente:
"5. L'Avviso pubblico di cui al comma 4, lettera a), indica i criteri di ripartizione, le tipologie di attivita' e le iniziative finanziabili attraverso le risorse del Fondo.".

5. I commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 sono abrogati.


Art. 10
(Modifiche all'art. 48 della l.r. 95/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 95/2000, dopo le parole "Comunita' montane" sono aggiunte le parole ", Comuni montani, Unioni di Comuni Montani".

2. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 95/2000 e' sostituito dal seguente:
"4. I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione Abruzzo, dagli Enti pubblici, dalle Amministrazioni provinciali, dalle Comunita' montane, dai Comuni montani, dalle Unioni di Comuni montani o da Aziende ed Enti regionali che operano nelle zone montane.".


Art. 11
(Istituzione del fondo straordinario per l'erogazione di aiuti integrativi a sostegno della "distillazione di crisi")

1. Con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6705 del 23 giugno 2020 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 Aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualita' 2020), la Regione Abruzzo istituisce, per l'anno 2020, un fondo straordinario di euro 400.000,00 per l'erogazione di aiuti integrativi a sostegno della "distillazione di crisi" nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

2. La Giunta regionale, entro 7 giorni dall'approvazione della presente legge, approva con proprio provvedimento le modalita' per la concessione dei contributi, nel rispetto di quanto stabilito dal d.m. 6705/2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione denominato "Aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi" iscritte al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2020/2022.

4. La copertura di cui al comma 1 e' assicurata con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa dell'investimento di risposta al Coronavirus - CRII. L'utilizzo delle risorse e' subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.


Art. 12
(Contributi straordinari ex artt. 28 e 30, comma 8 della 1.r. 3/2020)

1. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, i contributi straordinari concessi per l'anno 2020 ai sensi degli articoli 28 e 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)) e destinati a manifestazioni, eventi, attivita' associative, sociali e ad interventi per la tutela e valorizzazione di edifici di culto ed al rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale ''Pigro'' e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), si intendono confermati, anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare le manifestazioni e gli eventi a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attivita' associative o sociali dei soggetti beneficiari.

2. La Giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione delle strutture regionali competenti alla concessione dei contributi di cui al comma 1.


Art. 13
(Modifiche all'art. 32 della l.r. 3/2014)

1. Al comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "in apposito capitolo" sono sostituite dalle parole "in appositi capitoli";

b) dopo le parole "delle attivita' vivaistiche forestali pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per il supporto allo svolgimento di attivita' amministrative e tecniche afferenti alla forestazione anche attraverso la stipula di convenzioni, cui e' destinato il 30% degli indennizzi.".


Art. 14
(Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 10/2004)

1. L'articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) e' sostituito dal seguente:
"Art. 19
(Documenti per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia in possesso dei seguenti documenti:
a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
b) polizze assicurative previste al comma 8 dell'articolo 12 della l. 157/1992;
c) tesserino venatorio regionale;
d) tesserino di abbattimento;
e) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.
2. Il tesserino venatorio regionale ha validita' per una stagione venatoria ed e' predisposto dalla Giunta regionale. Al rilascio del tesserino provvede la Regione che si avvale della collaborazione degli enti territoriali, degli Ambiti Territoriali di Caccia di residenza anagrafica del cacciatore o di altri soggetti autorizzati. Il tesserino puo' essere rilasciato in modalita' cartacea o telematica e puo' essere recapitato al domicilio del cacciatore.
3. Il tesserino venatorio regionale deve riportare le generalita' del cacciatore, le specifiche disposizioni inerenti al calendario venatorio regionale, la forma di caccia prescelta e l'ambito territoriale di iscrizione e ammissione, nonche' il numero di licenza e associazione di appartenenza.
4. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attivita' venatoria nella propria o in altra regione, nonche' ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.
5. La Regione tiene un apposito schedario dei tesserini venatori regionali rilasciati, aggiornato annualmente; nello schedario sono riportate anche le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidivita'.
6. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' altresi' necessario il possesso di un tesserino di abbattimento, che viene rilasciato dall'ATC al quale si e' iscritti o ammessi. Sul tesserino di abbattimento il cacciatore deve annotare in modo indelebile il numero e le specie dei capi di selvaggina abbattuti, nonche' ogni altra annotazione richiesta dall'ATC.
7. Il tesserino d'abbattimento deve essere restituito al termine dell'esercizio dell'attivita' venatoria annuale, e comunque non oltre il 15 marzo, compilato secondo le modalita' stabilite dal calendario venatorio regionale.".


Art. 15
(Funzionamento del Centro di recupero rapaci e selvatici)

1. Per garantire il regolare funzionamento del Centro di recupero rapaci e selvatici, istituito con legge regionale 8 settembre 1988, n. 73 (Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici), attraverso la prevista assegnazione del contributo annuale, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) Parte spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 12, capitolo 141581/1 "Provvidenze annuali in favore del Centro recupero rapaci selvatici - L.R. 25.7.1989, n. 61 e L.R. 12.11.1997, n. 130", in aumento per euro 35.803,00;

b) Parte spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 111413/3 "Spese per la gestione delle Aziende forestali regionali - L.R. 12.4.1996, n. 28 e s.m.i.", in diminuzione per euro 35.803,00.


Art. 16
(Interventi di completamento reti fognarie)

1. Le risorse stanziate sul capitolo 162325/1, piano dei conti 2.03.01.02.000 denominato "Interventi di prevenzione dall'inquinamento e risanamento dei corpi idrici - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali", derivanti dalle sanzioni sugli scarichi idrici di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici come da previsione dell'articolo 136 dello stesso decreto, recepito dalla legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), sono utilizzate per complessivi euro 90.775,50 per assicurare la conclusione degli interventi seguenti, originariamente finanziati a valere sulle risorse della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 70 (Rimodulazione dei fondi stanziati con L.R. 9 settembre 1981, n. 40 "Interventi regionali in attuazione degli articoli 19 e 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 recante: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650"):

a) lavori realizzazione di collettori fognari di collegamento al depuratore in localita' Meta e Pallocco nel Comune di Civitella Roveto;

b) intervento di completamento della rete fognaria nel Comune di Caramanico Terme.


Art. 17
(Riconoscimento debito fuori bilancio Banda Ultra Larga)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), e' riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 455.655,68 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi della Convenzione operativa con la Regione Abruzzo approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 492 del 25 luglio 2014 per garantire la copertura degli oneri relativi all'IVA di cui alle fatture n. 2030180446 e n. 2030180448 del 9.10.2018 del 1o report di rendicontazione per il progetto Banda Ultra Larga (PSR 2007/2013 Misura 3.2.1. azione B) nelle aree rurali bianche C e D del territorio regionale.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura, per un importo complessivo pari ad euro 455.655,68 nelle risorse allocate sul capitolo 101480, Titolo I, Missione 16, Programma 01, codice del piano dei conti 1.04.01.02.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020.

3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio regionale di previsione 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 01, capitolo 101480/1 denominato "Oneri a carico della regione per l'attuazione del programma di sviluppo rurale_ L.R. 10.08.2010, n. 38, art. 14 " in aumento per euro 56.000,00;

b) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 01, capitolo 111417/1 denominato "Oneri derivanti dalla convenzione con il corpo forestale dello Stato - L.R. 26.8.2014, n. 35, art. 31, comma 9" in diminuzione per euro 56.000,00.

4. Il rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) sul capitolo 101480 previsto nell'Allegato 2 "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" di cui all'articolo 4 della l.r. 3/2020 e' aumentato di euro 56.000,00.


Art. 18
(Rafforzamento amministrativo Dipartimento Agricoltura)

1. Al fine di operare il rafforzamento amministrativo del Dipartimento Agricoltura per l'attuazione e il supporto nella realizzazione di interventi relativi al settore agricolo e a quello agroalimentare attraverso la stipula di convenzioni con Abruzzo Engineering, societa' in house della Regione Abruzzo, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 03, capitolo 102499/9 di nuova istituzione ed iscrizione, da denominare "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.05.1997, n. 53 - Assistenza supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura attraverso convenzioni con Abruzzo Engineering" in aumento per euro 100.000,00.

b) Parte Spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, capitolo 102499/3 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.05.1997, n. 53" in diminuzione per euro 100.000,00.


Art. 19
(Iniziative per la promozione turistica del territorio)

1. La Regione, in occasione di eventi e manifestazioni aventi rilevanza nazionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e con qualificati soggetti privati, organizza e sostiene iniziative tese alla promozione turistica del territorio. Per l'anno 2020, tenuto conto del fatto che il "Festiva1 internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay" non puo' essere organizzato a causa dell'emergenza Covid-19, alle finalita' indicate nel periodo precedente e' destinata una parte delle risorse, pari a euro 400.000,00, indicate all'articolo 4 della l.r. 39/2019.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria attraverso la seguente variazione, per competenza e per cassa, sul bilancio regionale di previsione 2020:

a) lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo I e' diminuito di euro 400.000,00;

b) lo stanziamento della Missione 07, Programma 01, Titolo I, e' aumentato di euro 400.000,00.

3. Per le annualita' successive al 2020, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.


Art. 20
(Riprogrammazione economie)

1. La Giunta regionale e' autorizzata alla riprogrammazione delle economie che derivano dall'assegnazione dello Stato per le agevolazioni alle imprese - d.lgs. n. 112/98, di importo pari ad euro 4.658.046,76 al fine di sostenere e rendere celeri, attraverso le necessarie attivita' di supporto tecnico amministrativo, gli interventi di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2020 ed all'articolo 2 della l.r. 10/2020 in favore delle imprese danneggiate nell'ambito della pandemia Covid-19, nonche' per l'attuazione e la gestione di interventi agevolativi di cui alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) in favore delle imprese artigiane e dell'attivita' di gestione del Fondo Regionale di Garanzia, di cui alla DGR n. 712 del 30 novembre 2009, nonche' le relative attivita' di supporto prestate dalle societa' in house regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed f) della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2a modifica).

2. Allo stato di previsione del bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le variazioni necessarie per competenza e per cassa nei limiti delle risorse riprogrammate.


Art. 21
(Disposizioni per l'emergenza Covid presso la casa circondariale di Vasto)

1. Al fine di supportare le azioni della Casa-lavoro con sezione circondariale di Vasto finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, la Regione Abruzzo, tramite il Consiglio regionale, concede allo stesso istituto un contributo straordinario di euro 2.500,00.

2. Il contributo di cui al comma 1, pari a euro 2.500,00, trova capienza alla Missione 1, Titolo 1, capitolo 1109.1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale.


Art. 22
(Modifica all'art. 30 della l.r. 3/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 3/2020 e' sostituito dal seguente:
"2. Le risorse complessivamente stanziate sul capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, sono riservate:
a) per l'anno 2020, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
b) per l'anno 2021, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
c) per l'anno 2022, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.


Art. 23
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Manuale pratico delle notificazioni
F. Sassano, Maggioli Editore, 2014
Il volume affronta, con taglio analitico e pratico, l'istituto della notificazione dopo la recente attivazione ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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