CAPO I
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 1
(Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2012.
ARTICOLO 2
(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d’impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno di cui all’"Allegato 2" .
ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di entrate regionali)
1. Per l’esercizio finanziario 2012, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico di cui all’articolo 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate al
finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per l’importo di € 2.000.000,00 (due
milioni).
2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste
all’articolo 93, comma 8 ter, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7,
nonché secondo le disposizioni previste dall’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n.
25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla
perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche".
3. Per l’esercizio 2012 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico - Art. 86 del D.Lgs. 112/98" è fissato in € 10.000.000,00 (dieci milioni).
ARTICOLO 4
(Modifiche alle denominazioni delle unità previsionali di base e istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. La denominazione dell’unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale 08.01.020 è ridenominata "Interventi di parte corrente nel settore delle acque minerali,
termali, cave, torbiere ed altre attività estrattive".
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio finanziario 2012 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti iscritti con la legge di bilancio:
a) capitolo 11701 - UPB 01.01.003 - denominato "Imposta Regionale sulle Attività Produttive -
IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento ordinario corrente Servizio Sanitario
Regionale";
b) capitolo 11702 - UPB 01.01.003 - denominato "Imposta Regionale sulle Attività Produttive -
IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento Funzioni Regione";
c) capitolo 11710 - UPB 01.01.003 - denominato "Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario Regionale";
d) capitolo 11750 - UPB 01.01.003 - denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Fi-nanziamento ordinario corrente Servizio Sanitario Regionale";
e) capitolo 11751 - UPB 01.01.003 - denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Fi-nanziamento aggiuntivo corrente Ser-vizio Sanitario Regionale";
f) capitolo 12631 - UPB 01.02.001 - denominato "Compartecipazione Regionale all’IVA - D.Lgs. 56/2000 - Fi-nanziamento ordinario corrente Servizio Sanitario Regionale";
g) capitolo 12632 - UPB 01.02.001 - denominato "Compartecipazione Regionale all’IVA - D.Lgs. 56/2000 - Fi-nanziamento Funzioni Regione".
ARTICOLO 5
(Riprogrammazione economie vincolate)
1. Per l’esercizio finanziario 2012 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’"Allegato 3" alla presente legge ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all’"Allegato 3" per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.
3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l’esercizio finanziario 2012 e gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo iacquistano la loro destinazione di spesa originaria.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all’"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.
ARTICOLO 6
(Interventi in materia di entrate regionali per il bilancio relativo all’esercizio finanziario 2012)
1. Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per
il rimborso dell’anticipazione di cui al comma 98 dell’articolo 2 della L. 23 dicembre
2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)", sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale.
2. Il comma 2 dell’articolo 83 della legge 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" è abrogato e l’importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale non utilizzato per il finanziamento del Programma Operativo del
Servizio Sanitario regionale è riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario.
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44)
1. Al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44
recante "Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale" le parole "nella misura del 5,25%" sono sostituite dalle parole "applicando alle aliquote di cui all’articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali".
2. Al comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44
le parole "nella misura del 4,25%" sono sostituite dalle parole "applicando le aliquote di cui
all’articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997" e le parole " si applica l’aliquota del 5,25%" sono sostituite dalle parole "si applicano le aliquote di cui all’articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997 con la maggiorazione di 0,92 punti percentuali".
3. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 le parole "di cui al comma 3 dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è fissata all’1,4%" sono sostituite dalle parole "è determinata applicando all’aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali".
ARTICOLO 8
(Disposizioni in materia di politiche internazionali)
1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e
alla necessaria
razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", nella legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", a partire dall’esercizio finanziario 2012 cessa la partecipazione della Regione alle spese di funzionamento degli sportelli per l’informazione comunitaria denominati "Info-point"istituiti presso le province ai sensi dell’articolo 4bis della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11 recante "Norme in materia di politiche internazionali".
ARTICOLO 9
(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11)
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11 recante "Norme in materia di politiche internazionali" è sostituito dal seguente:
"3. Le spese relative ai servizi di supporto, alla cancelleria, al finanziamento, alla rappresentanza della sede degli uffici regionali a Bruxelles nonché le spese derivanti dalle attività connesse all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) trovano copertura finanziaria nell’apposito capitolo 02.01.007 - 11470 ridenominato "Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)".
ARTICOLO 10
(Disposizioni in materia di conferimento di funzioni regionali agli enti locali)
1. Al fine di perseguire ulteriormente la contrazione progressiva della spesa pubblica e la necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", nella legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", i trasferimenti per spese correnti e per oneri del personale derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli enti locali e funzionali ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12.8.1998, n. 72, sono ridotti, a partire dall’esercizio finanziario 2012, nella misura del 10% annuo con riferimento allo stanziamento iscritto nel bilancio dell’esercizio 2011.
ARTICOLO 11
(Disposizioni in materia di partecipazioni in società di capitali ed in consorzi e quote associative regionali)
1. Al fine di perseguire ulteriormente la contrazione progressiva della spesa pubblica e la necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", nella legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)", la Direzione Regionale Affari della Presidenza e le altre direzioni regionali interessate completano, entro il termine del 30 aprile 2012, i procedimenti di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".
2. Ai fini previsti dall’articolo 24 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, l’adesione della Regione Abruzzo all’Associazione CIAPI è da ritenersi strategicamente rilevante.
3. La struttura della Giunta regionale, competente in materia di patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo, è autorizzata a trasferire a titolo gratuito all’Associazione CIAPI, per il perseguimento delle finalità statutarie, i beni immobili che saranno acquisiti al patrimonio regionale in conseguenza del mancato riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione CIAPI, istituita con legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, recante "Fondazione CIAPI".
4. In relazione a quanto stabilito dal comma 3, la Regione Abruzzo assume le iniziative necessarie per la soppressione delle disposizioni dello Statuto dell’Associazione CIAPI che prevedono il pagamento della quota associativa annuale da parte della Regione Abruzzo.
5. A decorrere dal corrente esercizio, non sono più iscritti stanziamenti di spesa nel bilancio regionale per il pagamento da parte della Regione Abruzzo della quota associativa annuale a favore dell’Associazione CIAPI.
6. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) 1° Provvedimento di variazione" è abrogato.
ARTICOLO 12
(Disposizioni in materia di Comunità Montane)
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" tese alla contabilizzazione della totalità degli oneri relativi al personale delle Comunità montane ransitato alla Regione Abruzzo.
ARTICOLO 13
(Fondo di dotazione ex articolo 4 legge regionale 28 aprile 2000, n. 77)
1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 77/2000 recante
"Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita
presuntivamente per l’anno 2012 in € 2.800.000,00.
2. Ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale n. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è
finanziato:
a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa
organica sul turismo);
b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’articolo 10
della legge regionale n. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA;
3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, nello stato di previsione dell’entrata è iscritto lo stanziamento di € 2.000.000,00, sul capitolo 34020, UPB
04.02.002, denominato: "Fondi derivanti dai rientri di cui alla legge regionale n. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 77/2000".
4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 800.000,00, sul capitolo 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 77/2000 - Fondo di dotazione".
5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.
ARTICOLO 14
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29)
1. All’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell’ammontare dei residui attivi e delsaldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano diliquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell’iscrizione dei relativi stanziamentinel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del
principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del
fondo di riserva per spese obbligatorie dell’eventuale importo corrispondente al saldo positivo
rilevato dal piano di liquidazione.
2. All’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 è aggiunto il seguente comma 7 bis:
"7 bis. La Direzione regionale competente in materia di Politiche agricole e Sviluppo Rurale, procedealla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale aisensi del comma 7."
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 le parole "è stabilita con legge finanziaria" sono sostituite dalle parole "è stabilita con legge di bilancio".
4. Durante la liquidazione, su indicazione della Giunta regionale, possono essere utilizzate le economie dei fondi precedenti il 2012 assegnati all’ex ARSSA per la valorizzazione e la promozione del comparto agroalimentare.
CAPO II
Disposizioni in materia di demanio idrico
ARTICOLO 15
(Modifica all’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15)
1. Il comma 5 decies dell’articolo 33 della legge regionale 15/2002 (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:
"5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100 mila annui. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta nel capitolo di spesa, di nuova istituzione, 08.01.020 - 131010, denominato "Trasferimento ai Comuni del 10% dei proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", è destinata all’amministrazione comunale nella quale è sita la concessione e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento
della Giunta regionale".
ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 recante "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche")
1. Al comma 2, dell’articolo 1 (Fondo speciale) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche" le parole "articolo 11" sono sostituite dalle parole "articolo 12".
2. Al comma 1, dell’articolo 12 (Aggiornamenti dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011 le
parole "di potenza nominale concessa o riconosciuta, in € 27,50" sono sostituite con le parole "di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in € 35,00".
3. All’ultimo capoverso del comma 5, dell’articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 le parole "comma 2 dell’art 10" sono sostituite dalle parole "comma 2 dell’articolo 11".
CAPO III
Disposizioni in materia di trasporti e viabilità
ARTICOLO 17
(Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL)
1. Per l’anno 2012 le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 recante "Disposizioni in materia di libera circolazione" si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lett. a), b) ed e) dell’articolo 1, comma 1, della medesima legge, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.
2. All’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 i commi 1 bis e i ter sono sostituiti dai seguenti commi:
"1 bis. Le minori entrate derivanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio dall’attuazione della presente legge e valutate, per l’anno 2012, in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 06.01.003 - 181565 denominato "Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale".
1 ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)".
ARTICOLO 18
(Riordino delle partecipazioni societarie in materia di trasporto pubblico)
1. La Regione Abruzzo, in conformità all’articolo 66 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale 2011), attua azioni di riordino delle proprie partecipazioni societarie del trasporto pubblico locale al fine di:
a) dar vita ad un nuovo soggetto imprenditoriale che operi nel settore del trasporto pubblico locale;
b) attuare politiche di contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione dei costi ed
economie di scala.
2. Al fine di dare vita ad un’unica azienda pubblica per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, con esclusione di quelli ferroviari, la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57 dello Statuto regionale, costituisce un’unica società mediante la fusione della società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A) S.p.A." con sede in Chieti e della società "Gestione Metropolitana Trasporti (G.T.M.) S.p.A." con sede in Pescara, in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle società interessate alla
fusione stessa.
3. La nuova azienda pubblica assume la forma di società per azioni, denominata NEWCO SPA, con sede in Chieti/Pescara ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni.
4. Alla NEWCO SPA è assegnato, mediante scissione parziale della società "Ferrovia Adriatico Sangritana (F.A.S.) S.p.A" con sede in Lanciano, la parte del patrimonio attinente l’attività di gestione dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.
5. La Regione Abruzzo è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A" alla quale competerà la gestione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri e merci.
6. Gli organi amministrativi dell’ARPA SPA e della GTM SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il progetto di fusione, la situazione patrimoniale e la prevista relazione degli amministratori
unitamente a quella degli esperti di cui all’articolo 2501 sexies c.c..
7. Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, a norma del comma 3 dell’articolo 2501 ter c.c., il progetto di fusione unitamente agli altri documenti di cui al comma 6 devono essere approvati dal Consiglio regionale. L’approvazione costituisce rinuncia del termine di cui all’ultimo comma dell’articolo 2501 ter c.c..
8. Gli organi amministrativi della FAS SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il progetto di scissione ai sensi dell’articolo 2506 bis c.c. e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 4.
9. Prima della pubblicazione a norma dell’ultimo comma dell’articolo 2506 bis c.c., il progetto di scissione deve essere approvato dal Consiglio regionale. L’ap-provazione costituisce rinuncia del termine di cui all’ultimo comma dell’articolo 2501 ter c.c..
10. L’omissione degli adempimenti previsti dal presente articolo a carico degli organi di
amministrazione costituisce giusta causa per dar corso alla revoca degli amministratori delle società inadempienti.
11. A seguito della revoca degli amministratori la Regione in qualità di socio di maggioranza nomina un commissario per la prosecuzione delle attività necessarie al perfezionamento del riordino di cui al presente articolo.
12. Al fine di coordinare le operazioni di riordino delle partecipazioni societarie di cui al presente articolo è costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Comitato di coordinamento composto da:
a) l’Assessore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;
b) il Direttore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;
c) il Dirigente del Servizio regionale "Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo" della Direzione "Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica";
d) il Presidente e il Direttore dell’Arpa Spa;
e) il Presidente e il Direttore della GTM Spa;
f) il Presidente e il Direttore della FAS Spa..
13. Il Presidente della Regione o un suo delegato allo scopo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare le operazioni che derivano dall’attuazione del presente articolo.
14. A conclusione delle operazioni di riordino e in ogni caso entro il 30 giugno 2012, il Presidente della Regione relaziona al Consiglio regionale in ordine alle azioni di cui al presente articolo.
15. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 19
(Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità)
1. Gli stanziamenti previsti nel corso dell’anno 2012 nel capitolo di spesa 172334, UPB 06.02.002
denominato "Interventi in conto capitale per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/98 in materia di viabilità" sono destinati, per € 200.000,00 per gli interventi relativi alla "ex SP 073-Trastulli Valle Peduli" e, per € 600.000,00 per l’intersezione strada statale tra SP ex ss 84 - Variante Frentana - via per Fossacesia e via per Treglio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, per il tramite del Servizio Bilancio, è autorizzata all’utilizzo del capitolo di spesa 15.01.003-323600 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate".
CAPO IV
Disposizioni in materia di Enti regionali
ARTICOLO 20
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30
recante "Soppressione
dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)", le
parole "Allo scadere del
centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle parole "A
decorrere dal giorno successivo al 30 settembre 2012".
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30/2011, le parole "Ai
fini di quanto previsto
all’articolo 1, entro il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della
presente legge" sono
sostituite dalle parole "Ai fini di quanto previsto all’articolo 1, entro il
30 settembre 2012".
3. Al comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 30/2011 le parole "è
stabilita con legge finanziaria"
sono sostituite dalle parole "è stabilita con legge di bilancio".
4. All’articolo 4, della legge regionale 30/2011, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. L’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché
dei residui passivi risultanti
dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione di cui all’articolo 2, comma
2, lettera c), sono
iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso
ai sensi dell’articolo
25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo), nel
rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante
integrazione dello
stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell’eventuale
importo corrispondente al
saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione.
2 ter. La Direzione regionale competente in materia di Turismo, procede alla
gestione dei residui
attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale
ai sensi del comma 2 bis".
5. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge
regionale 23 agosto 2011, n. 30,
la Direzione competente in materia di Turismo trasferisce all’Agenzia per la
Promozione del Turismo
della Regione Abruzzo nove dodicesimi delle risorse finanziarie iscritte nei
capitoli di spesa del
bilancio di previsione 2012 della Regione. La Giunta regionale con variazione
di bilancio, adottata ai
sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione
Abruzzo), entro il 31 ottobre 2012, iscrive nei pertinenti capitoli dello
stesso gli stanziamenti relativi
ai restanti tre dodicesimi.
ARTICOLO 21
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30
recante "Soppressione
dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)", le
parole "Allo scadere del
centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle parole "A
decorrere dal giorno successivo al 30 settembre 2012".
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30/2011, le parole "Ai
fini di quanto previsto
all’articolo 1, entro il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della
presente legge" sono
sostituite dalle parole "Ai fini di quanto previsto all’articolo 1, entro il
30 settembre 2012".
3. Al comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 30/2011 le parole "è
stabilita con legge finanziaria"
sono sostituite dalle parole "è stabilita con legge di bilancio".
4. All’articolo 4, della legge regionale 30/2011, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. L’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché
dei residui passivi risultanti
dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione di cui all’articolo 2, comma
2, lettera c), sono
iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso
ai sensi dell’articolo
25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo), nel
rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante
integrazione dello
stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell’eventuale
importo corrispondente al
saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione.
2 ter. La Direzione regionale competente in materia di Turismo, procede alla
gestione dei residui
attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale
ai sensi del comma 2 bis".
5. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge
regionale 23 agosto 2011, n. 30,
la Direzione competente in materia di Turismo trasferisce all’Agenzia per la
Promozione del Turismo
della Regione Abruzzo nove dodicesimi delle risorse finanziarie iscritte nei
capitoli di spesa del
bilancio di previsione 2012 della Regione. La Giunta regionale con variazione
di bilancio, adottata ai
sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione
Abruzzo), entro il 31 ottobre 2012, iscrive nei pertinenti capitoli dello
stesso gli stanziamenti relativi
ai restanti tre dodicesimi.
ARTICOLO 22
(Istituzione del fondo di riserva per gli enti strumentali della Regione Abruzzo)
1. Al fine di garantire la copertura delle spese che gli Enti strumentali
della Regione Abruzzo devono
sostenere in quanto parte soccombente in sentenze passato in giudicato è
autorizzato
l’accantonamento della somma di € 220.000,00 nell’apposito fondo di riserva
denominato " Fondo di
riserva per l’esecuzione di sentenze a carico degli enti strumentali
regionali" di cui all’UPB
02.01.009 - capitolo 321908, di nuova istituzione ed iscrizione, dello stato
di previsione della spesa
del bilancio per l’anno 2012.
ARTICOLO 23
(Prestazioni onerose del Centro Funzionale d’Abruzzo)
1. Il Centro Funzionale d’Abruzzo, nell’ambito dell’attività istituzionale, eroga ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, prestazioni a carattere oneroso relative essenzialmente alla fornitura di dati meteorologici, climatologici ed idrologici.
2. Al fine di consentire l’effettiva erogazione di tali prestazioni, la Giunta Regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della competente Direzione della Protezione Civile, approva uno specifico tariffario contenente, in maniera analitica, i costi delle attività con la specifica delle tipologie delle prestazioni.
3. Il tariffario è aggiornato annualmente in relazione al costo di gestione previsto per ogni
apparecchiatura.
4. Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2012 nell’ambito della UPB 03.01.001 denominata "Interessi attivi ed altri proventi finanziari", con una quantificazione presunta di € 50.000,00. Le entrate di cui al presente comma vanno ad incrementare gli stanziamenti di cui alla UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile".
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare con provvedimento amministrativo le necessarie variazioni al bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012.
6. Le risorse di cui al comma 4 possono essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.
ARTICOLO 24
(Modifica alla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34)
1. Il comma 9 dell’articolo 22 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34
recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è sostituito dal seguente:
"9. Agli oneri relativi all’istituzione, al funzionamento e alle attività del Centro Funzionale di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" e nella UPB 05.02.10 denominata "Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali, fondo regionale di solidarietà per la
protezione civile.".
ARTICOLO 25
(Modifica alla legge regionale 29/2011)
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 recante "Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo" le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012".
ARTICOLO 26
(Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 4/2009)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell’Elenco regionale dei
componenti gli organi di controllo. Nell’ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere
assegnato all’organo di controllo di un solo Ente regionale.
1 ter. All’istituzione dell’Elenco regionale di cui al comma 1 bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012.
1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia anitaria, a
norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)."
CAPO V
Disposizioni in materia di demanio idrico e attività di escavazione
ARTICOLO 27
(Disposizioni per il rilascio di concessioni di pertinenze idrauliche e aggiornamento del canone annuo)
1. Il canone demaniale per le concessioni di pertinenze idrauliche, determinato in base al valore agricolo medio dell’anno di riferimento del seminativo irriguo nelle diverse regioni agrarie, viene moltiplicato per il seguente coefficiente di utilizzazione:
a) Uso agricolo (imprenditori agricoli – orto familiare): 1%;
b) Uso pubblico, privato, sportivo ed altre attività assimilabili: 10%;
c) Uso o a servizio di attività commerciale o industriale: 15%.
2. Per le concessioni di pertinenze idrauliche adibite a superfici coperte a servizio dell’attività commerciale, industriale e sportiva con scopo di lucro, il canone demaniale è
stabilito in € 5,00 per metro quadrato di superficie occupata.
3. Per le aree demaniali ad uso banchinamento il canone è stabilito in € 15,00 per metro lineare e dal prodotto della superficie occupata oltre il ciglio superiore della sponda per il costo unitario di € 0,50.
4. Le modifiche di cui al presente articolo sono applicate al rinnovo dell’atto di concessione demaniale ed i canoni demaniali sono adeguati secondo le variazioni annuali dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’ISTAT.
ARTICOLO 28
(Utilizzazioni senza titolo di pertinenze idrauliche e di attraversamenti di corsi d’acqua)
1. Le occupazioni di pertinenze idrauliche e di attraversamenti di corsi
d’acqua che si protraggono oltre la scadenza del titolo concessorio o autorizzativo in assenza di istanza di rinnovo, comportano l’obbligo al pagamento di un indennizzo pari al 20% del canone dovuto, da calcolare in dodicesimi per il periodo di carenza del titolo.
2. Per le occupazioni di pertinenze idrauliche e di attraversamenti di corsi d’acqua prive di regolare titolo autorizzativo viene applicato un indennizzo pari al 50% del canone
provvisorio previsto per l’uso accertato, calcolato in forma retroattiva per tutto il periodo di accertata occupazione e fino alla data di rilascio dell’area.
3. L’occupazione può essere regolarizzata se il titolare produce l’istanza di concessione o di autorizzazione entro trenta giorni dalla data del verbale di sopralluogo di
accertamento dello stato dei luoghi.
ARTICOLO 29
(Concessioni in materia di attività estrattiva e di escavazione)
1. Nella Regione Abruzzo il rilascio delle concessioni per l’apertura di cave di ghiaia, per l’esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e
torbiere, è sospeso fino all’approvazione del Piano regionale per l’esercizio delle attività
estrattive e di escavazione, così come disposto dalla legge regionale n. 54 del 1983 e s.m.i.. Lo stesso Piano deve essere approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche per le concessioni in corso di rilascio per l’apertura di nuove cave di ghiaia, per l’esercizio di nuove attività estrattive e per la coltivazione di cave e torbiere.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica per il rinnovo delle concessioni riguardanti le attività esistenti, alla data del 30 dicembre 2011 e, altresì, alle concessioni per le quali è stato emesso il relativo decreto ed i cui lavori non risultano iniziati alla data del 30 dicembre 2011.
4. Le richieste di concessioni per l’apertura di nuove cave di ghiaia, per l’esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere presentate successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono dichiarate non più procedibili fino all’approvazione del Piano regionale di cui al comma 1.
CAPO VI
Disposizioni in materia di cultura
ARTICOLO 30
(Disposizioni finanziarie sul teatro di prosa)
1. Quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 62436 "Interventi a favore del Teatro di prosa - legge regionale 11.2.1999, n. 5", UPB 10.02.009, per un importo di € 30.000,00, è destinato al rifinanziamento degli interventi previsti dal comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 "Norme organiche sul teatro di prosa".
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 31
(Finanziamento a sostegno del Teatro Lanciavicchio di Avezzano)
1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell’attività svolta dal teatro
Lanciavicchio diAvezzano. A tal fine concede, per l’anno 2012, un contributo straordinario di € 30.000,00, finalizzato al sostegno dell’atti-vità teatrale del Teatro Lanciavicchio di Avezzano.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in € 30.000,00, si provvede mediante stanziamento di € 30.000,00 nel capitolo di nuova istituzione 61673 della UPB 10.01.004 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano".
3. Allo schema di bilancio sono apportate le seguenti variazioni:
a) capitolo di spesa 11223 – UPB 02.01.005, denominato "Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale", in diminuzione di € 30.000,00;
b) capitolo di spesa 61673 – UPB 10.01.004, denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano", in aumento di € 30.000,00.
ARTICOLO 32
(Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce)
1. La Regione Abruzzo aderisce al Premio nazionale di cultura "Benedetto Croce", in collaborazione con il Comune di Pescasseroli, con la Comunità Montana Alto Sangro ed Altipiano delle Cinquemiglia e con l’Istituto di Studi Storici di Napoli e con la Fondazione Mezzogiorno Europa e ne fa propri gli obiettivi sostenendo lo studio, l’approfon-dimento e la ricerca sui problemi delle regioni centro meridionali, con particolare attenzione alle zone di montagna e dell’Appennino abruzzese e centro-meridionale.
2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, partecipa all’erogazione delle borse di studio e dei premi in materia letteraria, storica ed economica, già previsti nell’ambito del Premio, e sostiene le iniziative previste nel protocollo d’intesa tra il Comune e la Fondazione Mezzogiorno Europa, in particolare la Summer School, da realizzarsi nell’estate di ogni anno.
3. Al fine di promuoverne finalità ed intenti, la Regione concede per l’anno 2012 un contributo al Comune di Pescasseroli (AQ), organizzatore e gestore del premio di cui al comma 1.
4. Il Comune di Pescasseroli è tenuto a presentare annualmente, dopo la celebrazione della manifestazione, apposita relazione contabile al Servizio Politiche Culturali della Giunta regionale che, verificatane la correttezza, eroga la somma prevista in bilancio.
5. Il Comune di Pescasseroli può utilizzare il contributo, oltre che per le borse di studio, i premi e le iniziative di cui al comma 2, anche per le spese di realizzazione della manifestazione, ma in misura non superiore al 40 %.
6. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 20.000,00, trovano capienza con lo stanziamento di competenza e cassa sul capitolo di
spesa di nuova istituzione n. 61674 - UPB 10.01.004 denominato "Contributo al Comune di Pescasseroli per il Premio Nazionale Benedetto Croce".
7. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all’anno 2012:
a) UPB 10.01.004 - capitolo 61430 "Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura - legge regionale 30.11.1973, n. 43, articolo 1" - in diminuzione di € 20.000,00;
b) UPB 10.01.004 - Capitolo 61674 "Contributo al Comune di Pescasseroli per il Premio Nazionale Benedetto Croce" - in aumento di € 20.000,00.
8. Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di bilancio dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.
ARTICOLO 33
(Disposizioni sulla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 recante "Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni)
1. Per le annualità 2011 e 2012 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15:
a) Art. 10 - Attività lirica-progetti;
b) Art. 11 - Norme di finanziamento;
c) Art 12 - Progetti;
d) Art. 13 - Norme di finanziamento;
e) Art. 14 - Finalità
f) Art. 15 - Norme di finanziamento;
g) Art. 19 - Accesso di altri soggetti.
2. Per le annualità 2011 e 2012, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della legge regionale n. 15/2000 e gli importi in essi previsti, sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino capienza negli stanziamenti previsti in bilancio.
3. Per l’annualità 2011 le disposizioni di cui al comma 2, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2010, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2000.
4. Per l’annualità 2012 le disposizioni di cui al comma 2, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2011, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2000.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge regionale n. 15/2000 trovano copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - legge regionale 22.2.2000, n. 15".
ARTICOLO 34
(Disciplina progetti nazionali e comunitari Assessorato alle Politiche Culturali)
1. Al fine di incrementare l’efficacia dell’azione di reperimento di risorse finanziarie da destinare allo sviluppo delle attività culturali, la Regione Abruzzo finalizza le risorse rinvenienti dalla rendicontazione delle spese relative al personale impiegato nella realizzazione di progetti comunitari di competenza dell’Assessorato alle Politiche Culturali, al potenziamento delle attività connesse alla predisposizione di programmi e progetti, da presentare all’approvazione dell’Unione Europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, a partire dall’esercizio finanziario 2012, un capitolo di entrata denominato "Proventi da rimborsi per spese di personale impiegato nella realizzazione di progetti comunitari" e il correlato capitolo di spesa denominato "Oneri per attività inerenti la predisposizione di programmi e progetti da presentare all’Unione Europea".
3. Gli impegni di spesa a valere sul capitolo di spesa di nuova istituzione potranno essere assunti solo previo accertamento degli importi sul corrispondente capitolo di entrata di nuova istituzione.
4. Relativamente all’annualità 2011, le rendicontazioni delle spese del personale impiegato, trasmesse dal Dirigente del Servizio Politiche Culturali al Servizio Bilancio, sono accertate sul capitolo di entrata di cui al comma 2, per l’assunzione degli impegni di spesa a valere
sul capitolo di spesa di cui al comma 2, al fine della realizzazione dei progetti medesimi.
CAPO VII
Disposizioni in materia di eventi sismici
ARTICOLO 35
(Modifiche alla legge regionale 28/2011)
1. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" è sostituito dal seguente:
"5. Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all’articolo 16 sono riscosse:
a) per una quota del 90% dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla
copertura di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle
attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle
strutture tecniche competenti;
b) per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e sono vincolatealla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l’Edilizia preposto all’attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici provinciali."
ARTICOLO 36
(Disposizioni finanziarie per l’area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009)
1. Per favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nell’area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009, i soggetti privati ed economici sono esonerati dal pagamento degli oneri di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all’attività di ricostruzione.
2. Per il triennio 2012-2014, per favorire l’insediamento di nuove attività commerciali, industriali e simili, nell’area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009, gli oneri di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 ad eccezione della quota fissa stabilita con apposito atto della Giunta regionale, sono ridotti al 40%.
ARTICOLO 37
(Norme per la ricostruzione post-sisma)
1. Ai fini della celere ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel caso di piani attuativi in variante allo strumento urbanistico vigente, per le aree perimetrate in attuazione del comma 5 bis dell’articolo 14 della legge n. 77 del 2009 compreso il procedimento amministrativo dell’accordo di programma, la pubblicazione dei provvedimenti sul BURA deve avvenire in via prioritaria ed urgente e non comporta oneri finanziari per l’amministrazione comunale.
CAPO VIII
Disposizioni in materia di personale
ARTICOLO 38
(Modifiche alla legge regionale 77/1999)
1. Al comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti periodi: "In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione, il titolare dell’Ufficio può essere provvisoriamente sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. Per il periodo della sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per cento dell’indennità di posizione organizzativa prevista per l’Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione."
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio la riforma organica della legge regionale 77/1999.
ARTICOLO 39
(Ulteriori modifiche alla legge regionale 77/1999)
1. Nell’ambito delle strutture organizzative permanenti della Giunta regionale di cui alla legge regionale 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", è istituita, nei limiti dei posti della vigente pianta organica, la Struttura Speciale di Supporto: "Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia le procedure previste dalla legge regionale 14.9.1999, n. 77 per l’effettiva costituzione della struttura e ne regolamenta l’attività. Nelle more dell’effettivo insediamento della suddetta struttura speciale di supporto, le relative competenze restano disciplinate dalla legge regionale 77/99 e dai relativi atti di organizzazione.
3. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 77/99 è aggiunta la seguente lettera h):
"h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".
4. Al primo capoverso del comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 77/99 dopo la lettera g) è aggiunta la lettera "h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".
ARTICOLO 40
(Disposizioni transitorie per il funzionamento dell’Ufficio B.U.R.A.)
1. Al fine di garantire il funzionamento dell’Ufficio B.U.R.A., la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 51 del 9 dicembre 2010 recante "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo", si avvale fino al 31 dicembre 2012 dei rapporti di collaborazione, già in scadenza alla data del 31 dicembre 2010, con il personale attualmente in servizio presso il medesimo Ufficio della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di personale.
2. La competente Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia provvede a tutti gli atti
consequenziali.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutati in € 400.000.00, trovano copertura nel bilancio regionale esercizio 2012 come appresso specificato:
a) € 300.000,00 sul capitolo 21401 UPB 02.01.005 denominato "Finanziamento progetti finalizzati
per l’assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa";
b) € 100.000,00 sul capitolo 21498 UPB 02.01.005 denominato "Oneri riflessi delle collaborazioni".
ARTICOLO 41
(Disposizioni per il funzionamento del "Centro Regionale Beni Culturali" di Sulmona)
1. Al fine di garantire il funzionamento del "Centro Regionale Beni Culturali" di Sulmona, la Giunta regionale per il funzionamento degli uffici si avvale, fino al 31 dicembre 2012, della collaborazione del personale attualmente in servizio presso la medesima struttura.
2. La Direzione competente per materia provvede a tutti gli atti consequenziali.
3. Al bilancio di previsione sono apportate le seguenti modifiche:
a) lo stanziamento previsto sulla UPB 02.01.005 del capitolo 11213 è ridotto di € 300.000,00;
b) lo stanziamento previsto sulla UPB 02.01.005 del capitolo 21401 è aumentato di € 300.000,00.
ARTICOLO 42
(Modifiche alla legge regionale 6/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 6 dell’8.4.2011 recante "Misurazione e
valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali" come modificata dall’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 24 è sostituito dal seguente:
"3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009, i componenti dell’OIV non possono
essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
non possono, altresì, essere nominati:
a) Componenti dell’OIV della Giunta regionale coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio
antecedente, incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la
Regione Abruzzo ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate;
b) componenti dell’OIV del Consiglio coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente,
incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con il Consiglio regionale".
2. Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, dopo l’articolo 12 è inserito l’articolo 12 bis:
"Art. 12 bis (Misurazione e valutazione delle prestazioni nelle Aziende USL regionali)
1. Le disposizioni di principio recate dalle norme della presente legge si applicano, per quanto compatibili, anche alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
2. La Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aree del comparto del Servizio sanitario nazionale, definisce, con propria deliberazione, linee generali di indirizzo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai fini dell’implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Servizio sanitario regionale, in conformità ai principi dei Titoli II e III del D.Lgs. 150/2009 e della presente legge. Nell’ambito di tale attività di definizione delle linee generali di indirizzo, da concludersi entro il 30 giugno 2012, dovranno essere adeguatamente valorizzate le specificità e peculiarità del Servizio sanitario regionale, con particolare riguardo alla definizione del numero delle fasce di merito all’interno delle quali viene collocato il personale oggetto di valutazione e alla necessità di contemperare, per quanto possibile, il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni con la metodologia della negoziazione per budget già implementata presso le Aziende USL regionali".
ARTICOLO 43
(Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 49/2010)
1. L’art. 4 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010) è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Attuazione dell’art. 14 del d.l. 78/2010)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all’articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento di personale tra Consiglio regionale, Giunta ed Aziende ed Agenzie in soppressione è considerato procedura di mobilità interna così come disciplinata dai rispettivi regolamenti per la mobilità.”
CAPO IX
Disposizioni in materia sanitaria e sociale
ARTICOLO 44
(Costo massimo delle prestazioni)
1. Il contributo dovuto agli assistiti del SSN per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le visite specialistiche, ancorché maggiorato della somma di € 10,00 (dieci), non può comunque superare l’intero costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale.
ARTICOLO 45
(Modifiche della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32)
1. Alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" come modificata dalla legge regionale 19/2009, la parola "fìsioterapista" è soppressa.
2. All’articolo 3, comma 5, lett. b), della legge regionale 32/2007 sono soppresse le seguenti parole "e per gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici di cui al comma 2 dell’articolo 8 ter D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni".
ARTICOLO 46
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nelle more del riordino del fabbisogno sanitario per le attività riabilitative, ex articolo 26 della L. 833/1978, fermo restando il budget assegnato alla struttura privata provvisoriamente accreditata, è possibile, nell’ambito della stessa AUSL, trasferire parte di esso presso sedi già autorizzate e non accreditate della stessa struttura privata.
ARTICOLO 47
(Assistenza durante i ricoveri)
1. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.
2. Le modalità di designazione sono definite con regolamento proposto dalla Giunta regionale.
3. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.
ARTICOLO 48
(Norme per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie diagnostiche e riabilitative)
1. Le prestazioni sanitarie di diagnostica strutturale e di laboratorio, le visite specialistiche, le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa e di radioterapia, previa prescrizione del medico di medicina generale o pediatrica di base o di specialista della ASL, devono essere erogate dalle strutture della ASL entro il termine previsto dalla DGR 575 dell’11.8.2011.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel caso di richiesta urgente, sull’impegnativa specialistica il medico richiedente deve specificare, oltre alla prescrizione, la causa, il quesito clinico, il sospetto diagnostico e la motivazione dell’urgenza.
3. Il completo raggiungimento dell’obiettivo di abbattimento delle liste di attesa, nei termini previsti dalla DGR 575 dell’11.8.2011, è elemento decisivo per la valutazione ed eventuale conferma dei Direttori Generali delle ASL.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ciascuna Azienda sanitaria provvede, per la quota di propria competenza, nell’ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti capitoli dei propri bilanci.
ARTICOLO 49
(Incentivi economici per la promozione della dialisi peritoneale)
1. La Regione Abruzzo, al fine di facilitare ed incentivare il ricorso al sistema di cura mediante dialisi peritoneale da parte dei soggetti affetti da insufficienza renale cronica bisognevoli di trattamento dialitico permanente, concede incentivi economici per la promozione della dialisi peritoneale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che scelgono di sottoporsi al sistema della dialisi peritoneale presso il proprio domicilio, la Regione Abruzzo, attraverso le ASL, concede un assegno di cura pari a € 800,00 (euro ottocento) mensili, a partire dal mese successivo a quello di inizio del trattamento e per l’intera durata del trattamento stesso, finalizzato al sostegno delle spese che i dializzati sostengono per il compenso al personale di assistenza, per il materiale, le attrezzature ed i farmaci occorrenti per la dialisi domiciliare.
3. Nel primo mese di trattamento la ASL provvede direttamente mediante il personale medico ed
infermieristico dei servizi di Nefrologia e Dialisi e dei Distretti Sanitari di Base ad instaurare il trattamento dialitico domiciliare ai nefropatici di cui al comma 1 e ad addestrare i soggetti, da essi indicati, che provvedono a praticare il trattamento nei mesi successivi.
4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio per l’approvazione una proposta di regolamento che disciplina le modalità di concessione dell’assegno di cui al comma 2.
ARTICOLO 50
(Disposizioni in materia di barriere architettoniche)
1. Per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e le eliminazioni delle barriere architettoniche negli edifici privati" è autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2012, l’iscrizione della somma pari ad € 400.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 262418 – UPB 03.02.005 denominato "Interventi per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce il procedimento per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
ARTICOLO 51
(Contributo per la realizzazione di strutture sociali destinate a disabili e minori)
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la realizzazione di strutture sociali destinate a disabili e minori da parte delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale, compartecipa finanziariamente con gli Enti Locali e le Fondazioni bancarie. La compartecipazione regionale non può essere superiore al 10 per cento dell’importo dell’intervento.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l’attribuzione del contributo con priorità per gli interventi funzionali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano per l’esercizio 2012 a € 100.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 13.02.003 sul capitolo di spesa n. 72307 di nuova istituzione denominato "Compartecipazione regionale alle strutture sociali".
4. Per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con le annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale n. 3/2002.
5. Allo schema di bilancio sono apportate le seguenti variazioni:
a) capitolo di spesa 11223 - UPB 02.01.005 denominato "Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale" in diminuzione di € 100.000,00;
b) capitolo di spesa 72307 - UPB 13.02.003 denominato "Compartecipazione regionale alle strutture sociali" in aumento € 100.000,00.
ARTICOLO 52
(Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell’Amministrazione di Sostegno)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 recante "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e in conformità con il proprio ordinamento, favorisce e promuove la conoscenza e la divulgazione dell’amministrazione di sostegno.
2. La Regione, per le finalità di cui al presente articolo, promuove e disciplina a livello comunale o sovracomunale l’istituzione e gestione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di sostegno, nonché definisce il profilo della figura dell’Amministratore di sostegno riguardo le proprie attitudini e competenze.
3. E’ istituito presso la Direzione regionale competente, a fini statistici e conoscitivi, l’Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente mediante raccolta dei nominativi iscritti negli Albi di cui al comma 2.
ARTICOLO 53
(Misure di sostegno sociale)
1. La Regione riconosce il valore dell’attività svolta dai Centri antiviolenza e dalle Case di accoglienza operanti sul territorio regionale a sostegno delle donne maltrattate.
2. Per le finalità della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, il capitolo 71666 - UPB 13.01.003, è incrementato per l’anno 2012 di € 60.000,00.
CAPO X
Ulteriori disposizioni di adeguamento normativo
ARTICOLO 54
(Modifiche alla legge regionale 35/2011)
1. Al comma 4, dell’articolo 6, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) le parole da "è composto" fino a "sono scelti" sono sostituite dalle seguenti: "è Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto".
2. Al comma 5, dell’articolo 6, della legge regionale 35/2011 le parole "e i due coadiutori sono eletti" sono sostituite dalle seguenti: "è eletto".
3. Al comma 5, dell’articolo 6, della legge regionale 35/2011 la parola "decadono" è sostituita dalla parola "decade".
4. Al comma 6, dell’articolo 6, della legge regionale 35/2011 le parole "e di Coadiutore" sono
soppresse.
5. Dopo il comma 6, dell’articolo 6, della legge regionale 35/2011 è inserito il seguente:
"6 bis. L’Ufficio di Garante è altresì incompatibile con l’espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l’Ufficio ricoperto".
6. Al comma 8, dell’articolo 6, della legge regionale 35/2011 le parole "e i due Coadiutori" sono soppresse.
7. Il comma 9, dell’articolo 6, della legge regionale 35/2011 è sostituito dal seguente:
"9. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest’ultimo".
8. Il comma 10, dell’articolo 6, della legge regionale 35/2011 è sostituito dal seguente:
"10. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile pari al 35 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali".
ARTICOLO 55
(Interpretazione autentica del comma 2 bis dell’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 recante: "Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari")
1. Al comma 2 bis, dell’articolo 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), le parole "sia stato nominato" sono autenticamente interpretate nel senso che la disposizione, di cui al comma 2 bis, si applica anche al titolare dell’assegno che sia già stato nominato, alle cariche indicate, alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 2011, n. 20 recante "Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)".
ARTICOLO 56
(Integrazione alla legge regionale 36/2011)
1. All’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 recante "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell’istituto dell’assegno vitalizio", dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il diritto all’assegno vitalizio e all’assegno di reversibilità è un diritto disponibile del consigliere regionale al quale lo stesso ha la facoltà di rinunciare qualora non sia ancora iniziata la relativa corresponsione. In caso di rinuncia, qualora il Consigliere sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili per la costituzione del fondo che finanzia i vitalizi e le reversibilità. In caso di rinuncia, il consigliere ha diritto a ricevere tutti i contributi versati al suddetto titolo nell’espletamento del mandato di consigliere regionale, rivalutati al saggio legale di interesse.
Entro il 30 giugno 2012 l’Ufficio di Presidenza provvede ad emanare opportuno regolamento in materia."
ARTICOLO 57
(Locazione immobili)
1. Ai fini del contenimento della spesa e della trasparenza delle procedure,
gli uffici della Regione edegli Enti dipendenti dalla Regione, delle Società partecipate, dei Consorzi, delle Agenzie e delle Aziende regionali, prima di procedere alla stipula di contratti di locazione di beni immobili, provvedono ad una verifica della disponibilità di locali idonei alle finalità da perseguire da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali del territorio interessato.
2. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, suproposta della Giunta, approva un Regolamento con cui disciplina le modalità
di adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
ARTICOLO 58
(Modifiche alla legge regionale 15/2004)
1. Al comma 9 dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2012".
2. Al comma 1 dell’articolo 149 della legge regionale legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" la cifra di "€ 20.000,00" è sostituita dalla seguente "€ 40.000,00".
ARTICOLO 59
(Finanziamento a sostegno della riserva "Monte Salviano")
1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza della Riserva naturale guidata "Monte Salviano" nel Comune di Avezzano istituita con legge regionale 134/1999 e concede un contributo straordinario al Comune di Avezzano, per l’anno 2012, per la gestione della Riserva, di cui all’articolo 4 comma 1 legge regionale 134/1999, di € 35.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati complessivamente in € 35.000,00 si provvede mediante stanziamento di € 35.000,00 nel capitolo di nuova istituzione 271603 della UPB 05.01.001 denominato "Contributo straordinario in favore del Comune di Avezzano per la Riserva del Monte Salviano".
3. Allo schema di bilancio sono apportate le seguenti variazioni:
a) capitolo di spesa 11223 - UPB 02.01.005 denominato "Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale" in diminuzione di € 35.000,00;
b) capitolo di spesa 271603 - UPB 05.01.001 denominato "Contributo straordinario in favore del Comune di Avezzano per la Riserva del Monte Salviano", in aumento di € 35.000,00.
ARTICOLO 60
(Riqualificazione ex colonia Stella Maris)
1. E’ concesso un contributo straordinario pari a € 500.000,00 alla Provincia di Pescara per la
riqualificazione della ex colonia Stella Maris. La copertura finanziaria è assicurata mediante
riprogrammazione delle economie vincolate derivanti dalle UPB 03.02.004 e 03.02.005, previo
accertamento della sussistenza delle stesse.
ARTICOLO 61
(Modifiche al regolamento n. 1/2004)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 del regolamento n. 1/2004 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della
legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 recante "Individuazione di specie animali di notevole interesse
faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica") è sostituito dal seguente:
"2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il
certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture
tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai
relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura
tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all’accertamento dell’evento accerti e certifichi
direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da
struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all’accertamento dell’evento, è allegata
documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante. Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Abruzzo".
ARTICOLO 62
(Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale n. 15/2003 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie")
1. Nel risarcimento e nei benefici di cui all’articolo 2 della legge regionale 15/2003 sono da includere
gli imprenditori artigiani che svolgono le attività comunque coerenti con le finalità previste dall’articolo 1 della medesima legge.
ARTICOLO 63
(Disciplina delle misure di pubblicità dell’Autorità competente in materia di valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione
Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e
comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web della Regione
Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai consiglieri regionali.
2. La Direzione regionale competente organizza, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge,
una newsletter digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli
cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La newsletter informa tempestivamente
degli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), delle convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, delle
decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; fornisce altresì copia dei pareri del Comitato.
In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.
3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche
ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non
tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la
consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l’avvenuto deposito di istanze
per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di
cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un’adeguata riservatezza circa l’utilizzo delle informazioni contenute nello studio.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l’avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale
attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L’avvio della procedura e l’esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.
6. La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all’anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell’incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.
7. La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l’ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.
8. L’attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell’opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell’opera o del piano rispetto a quanto approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell’ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.
10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto;
in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L’audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell’avvio della discussione sulla relativa istanza.
13. E’ fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o
progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto
preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione.
Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all’attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame".
ARTICOLO 64
(Modifiche alla legge regionale 79/1993)
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79 recante "Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità sanitarie locali" è sostituito dal seguente:
"4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti".
ARTICOLO 65
(Autorizzazione ai comuni ad alienare)
1. I comuni sono autorizzati ad alienare gli edifici scolastici realizzati con fondi regionali e/o statali ed inseriti nel loro patrimonio che non sono usati per tale finalità da almeno 10 anni.
2. I comuni che con fondi regionali e/o statali hanno recuperato edifici di proprietà destinandoli a Edilizia Residenziale Pubblica, possono procedere alla loro alienazione a condizione che siano
trascorsi almeno 10 anni dal cambio di destinazione.
3. Entro 60 giorni dall’avvenuta vendita il comune provvede ad informare il competente Settore regionale.
ARTICOLO 66
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 recante "Nuova legge organica in materia di Confidi" è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Possono altresì accedere ai contributi di cui al comma 1, allo scopo limitatamente di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, i Confidi, con sede legale fuori del territorio della Regione Abruzzo e sede operativa in una o più province della Regione Abruzzo che incorporano, entro il 31 dicembre 2011, cooperative di garanzia con sede legale ed operativa nel territoriom regionale. I Confidi di cui al primo periodo del presente comma rilasciano garanzie esclusivamente in favore delle imprese abruzzesi operanti nel settore dell’agricoltura ed i contributi regionali utilizzati in contrasto con le presenti disposizioni sono revocati."
2. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010, dopo le parole "articolo 1, comma 2", sono aggiunte le parole "ed i confidi di cui all’articolo 1, comma 2bis,".
3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010 la lettera c) è così sostituita:
"c) essere iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa;".
4. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010, alla lettera e) dopo le parole "categorie economiche interessate" sono aggiunte le parole "con l’eccezione dei confidi di cui all’articolo 1,
comma 2 bis, i quali hanno nel proprio oggetto sociale la finalità di rilasciare garanzie
esclusivamente in favore delle imprese agricole;".
5. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010 alla lettera i), dopo le parole "ivi compresi i liberi professionisti", sono aggiunte le parole "con l’eccezione dei confidi di cui
all’articolo 1, comma 2 bis, i quali prestano garanzie esclusivamente in favore delle imprese agricole.".
CAPO XI
Patto di stabilità
ARTICOLO 67
(Patto di stabilità interno)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per
l’anno 2012, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale
coordina mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale l’assunzione degli impegni e
l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interruzione dei medesimi impegni e pagamenti
qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’Ente Regione.
ARTICOLO 68
(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)
1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n.10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e
modifiche a leggi regionali" possono beneficiare prioritariamente di quanto previsto dal
presente articolo. Per l’anno 2012, la medesima priorità è riservata ai Comuni alluvionati del teramano e dell’Amministrazione provinciale di Teramo per le spese sostenute nell’esercizio 2011 per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione, la cui particolare situazione è stata riconosciuta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.
3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.
CAPO XII
Disposizioni finali
ARTICOLO 69
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all’esercizio 2012.
ARTICOLO 70
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
Seguono allegati
ALLEGATO 1
Allegati
Omessi