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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 10 dicembre 2019, n. 42
Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 19/4 del 26 novembre 2019, pubblicata nel BURA 23 dicembre 2019, n. 167 Speciale ed entrata in vigore il 24 dicembre 2019)

Testo vigente
(in vigore dal 24/12/2019)

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione Abruzzo intende garantire un sostegno economico in favore delle famiglie che assistono un proprio familiare affetto da gravi patologie cliniche, quali malattie oncologiche, in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto, cui e' stata riconosciuta la condizione di disabilita' grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e che necessita di trattamenti clinici e continui in strutture autorizzate.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), istituisce un apposito fondo a cui possono accedere le famiglie che presentano all'interno del proprio nucleo familiare un componente che si trova nella condizione di cui al comma 1.


Art. 2
(Descrizione degli interventi)

1. Le famiglie residenti nei Comuni della Regione, che hanno quale componente un malato oncologico o un soggetto in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto, cui e' stata riconosciuta la condizione di disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, e che necessita di trattamento radioterapico, chemioterapico e di ogni altra prestazione terapeutica finalizzata alla cura delle suddette patologie, possono accedere ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, secondo le modalita' definite dal Regolamento di cui all'articolo 4.

2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, per i malati oncologici o in attesa di trapianto o sottoposti a trapianto, presso i luoghi ove insistono le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura. Il rimborso e' riconosciuto:

a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;

b) fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi;

c) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purche' adeguatamente documentate.

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da un familiare accompagnatore, la cui presenza e' certificata come necessaria dalla struttura competente dell'azienda sanitaria locale. Il rimborso e' riconosciuto:

a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico;

b) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purche' adeguatamente documentate.


Art. 3
(Modalita' di realizzazione)

1. Le famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalita' dettate dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentano alla Regione domanda di rimborso.

2. Hanno priorita' di accesso al fondo di cui all'articolo 1 le richieste avanzate da soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) non hanno alcun reddito;

2) hanno perso il proprio posto di lavoro;

3) hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.

3. Le richieste di contributo devono essere attinenti al rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie regionali accreditate.

4. Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessita' di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessita' di cura che assumono carattere salvavita.

5. I benefici economici sono concessi fino ad esaurimento della somma disponibile, la cui entita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 4.


Art. 4
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di regolamento che stabilisce le modalita', i criteri e i tempi di accesso ai contributi di cui all'articolo 2.

2. Il Regolamento predisposto dal Servizio della Giunta Regionale competente in materia di Politiche Sociali (di seguito Servizio competente), oltre a soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, contiene i seguenti elementi essenziali:

a) le istanze devono pervenire entro e non oltre il termine fissato dal Servizio competente;

b) le istanze sono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo;

c) nell'elenco degli ammessi i soggetti istanti sono collocati in posizione crescente partendo dalla situazione reddituale familiare (ISEE) inferiore;

d) il Servizio competente, fino alla concorrenza della somma disponibile la cui entita' e' individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, procede all'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi ed ammissibili, formulata in base all'ordine conseguito dai soggetti istanti nell'elenco degli ammessi, con esplicitazione della somma richiesta e del beneficio concesso;

e) il Servizio competente procede, inoltre, all'approvazione dell'elenco dei non ammessi, con esplicitazione delle motivazioni.


Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato ''Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto'' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, ai bilanci di previsione 2019-2021 del Consiglio e della Regione, sono apportate, per l'annualita' 2019, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato ''Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative'' del bilancio del Consiglio regionale in diminuzione di euro 10.000,00 con trasferimento delle risorse a favore della Giunta regionale per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato ''Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto''.

3. Per le annualita' successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'apposito stanziamento del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.


Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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