Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)
1. Dopo il comma 1, dell’art. 1, della l.r. 15/2000 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge per attività musicale si intende anche l’attività coreutica e di danza”.
2. Al comma 1, dell'art. 19, della l.r. 15/2000, dopo le parole "in possesso dei requisiti di cui all'art. 2" sono aggiunte le seguenti: "o che siano beneficiari del contributo derivante dal Fondo Unico per lo Spettacolo".
Art. 2
Modifiche alla l.r. 10 gennaio 2012, n. 2
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014)
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014” sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa, riportate nell’allegato “Prospetto A”.
2. L’Allegato 3 di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall’Allegato 3 alla presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.