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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 10 agosto 2012 n 44
Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge:


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione Abruzzo tutela e promuove il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, sostiene la riduzione del loro utilizzo a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso ad animali vivi.


Art. 2
(Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)


1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove e realizza appositi accordi con le Università degli Studi e gli Istituti scientifici e di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere l’istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati per la sperimentazione animale.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dalla Giunta regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela della salute.


Art. 3
(Osservatorio regionale sulla Sperimentazione Animale)


1. Al fine di promuovere il benessere e la tutela degli animali impiegati nella sperimentazione e svolgere funzione di proposta in merito a metodologie alternative all’uso di animali vivi, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute, l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale.
2. L’ORSA si compone di cinque membri, senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline che hanno attinenza con la sperimentazione animale. I componenti dell’ORSA sono nominati dal Consiglio Regionale. Dei cinque componenti almeno uno deve essere scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni di volontariato legalmente riconosciute, aventi finalità di protezione degli animali e di sviluppo di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.
3. L’ORSA attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).
4. I dati e le informazioni elaborati dall’ORSA sono raccolti annualmente in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente:
a) l’elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale;
b) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori;
c) le finalità e le tipologie dell’esperimento;
d) il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento.
5. Al fine di assicurare la competenza professionale del personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l’ORSA coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attività di competenza ed alle specie utilizzate, assieme all’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo che ne sostiene la spesa.
6. Le informazioni che rivestono particolare interesse commerciale, ai sensi del D.Lgs. 116/1992, non sono pubblicate sul Rapporto annuale.


Art. 4
(Norma finanziaria)


1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. Le pubbliche amministrazioni deputate e competenti provvedono alle attività previste dall’articolo 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 10 Agosto 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI



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