IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. Per la salvaguardia degli insediamenti civili, agricoli, industriali e tecnologici insistenti nell’alveo dell’ex lago del Fucino, la Regione Abruzzo garantisce la gestione, compresa la completa, funzionale e permanente manutenzione delle infrastrutture di bonifica esistenti nella predetta area e consistenti:
a) nella canalizzazione principale: Canale Allacciante, Canali Collettori, Fiume Giovenco - Tratto interno Fucino, Fosso n.15, Fosso n. 38;
b) nelle idrovore di Borgo Ottomila;
c) nell’Emissario di Incile.
2. Tali funzioni, svolte in precedenza e per le rispettive competenze dalla soppressa Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, (ARSSA) e dal Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri - Garigliano, sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 2
(Gestione opere di bonifica)
1. Con la soppressione dell’ARSSA, la gestione delle infrastrutture di bonifica di cui all’articolo 1, insistenti nell’alveo dell’ex lago del Fucino e già di competenza della citata Agenzia, viene trasferita al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano con sede in Avezzano.
2. Per l’esercizio delle funzioni trasferite al Consorzio di Bonifica Ovest, la Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, stipula apposita Convenzione con il Consorzio predetto.
Art. 3
(Trasferimenti)
1. In attuazione della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica), articolo 13, comma 3, vengono trasferiti al Consorzio di Bonifica Ovest, con oneri di registrazione degli atti a carico dello stesso, i beni immobili costituenti il complesso immobiliare di "Via Nuova" ad Avezzano, iscritto al N.C.E.U. al foglio n. 62, particella n. 1477 sub 1 (corte comune), sub 2, sub 3, sub 4; foglio n. 62, particella n. 1478. Strutture logistiche ed operative queste, già appartenenti al patrimonio disponibile dell’ARSSA, quali opere derivanti dalla Riforma Fondiaria, indispensabili per l’espletamento dei compiti connessi con la bonifica integrale del Fucino.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, viene formalizzato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; gli stessi beni entrano nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Ovest dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri finanziari relativi alla presente legge sono quantificati, per l’esercizio corrente, in Euro 400.000,00 e trovano copertura con quota parte delle economie vincolate relative al capitolo di spesa 07.02.003-102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la reiscrizione nel bilancio corrente delle economie vincolate di cui al capitolo di spesa 07.02.003-102489, mediante prelievo al capitolo 15.01.003-323600 denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate".
3. Per gli anni successivi l’onere di spesa è quantificato annualmente dalla Legge di Bilancio e trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531 di nuova istituzione, da denominare "Trasferimenti per gestione delle opere e infrastrutture idrauliche di Bonifica del Fucino" con un importo di euro 600.000,00 pari alla spesa storica annualmente sostenuta dall’ARSSA per la gestione e la manutenzione ordinaria di tali opere, rivalutati su base ISTAT. Possono essere stanziati importi maggiori qualora situazioni non prevedibili lo richiedano.
4. I costi connessi all’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Regione Abruzzo; è disposto apposito stanziamento con legge di bilancio che trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531. A riguardo, il Consorzio di Bonifica Ovest avanza formale richiesta corredata di proposta progettuale definitiva da approvarsi da parte della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale.
Art. 5
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 10.8.2010, n. 38 possono dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo articolo anche per stralci delle opere che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, debbono comunque essere rese funzionali; la definizione del lotto funzionale e il conseguente avvio della gestione di cui al comma successivo deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Per gli stralci funzionali di cui al comma precedente è autorizzata, ove possibile, la consegna provvisoria delle opere secondo le procedure della normativa sui LL.PP. al soggetto gestore del servizio per la messa in esercizio.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 10 Agosto 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI