NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 21 Febbraio 2005, n. 12
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Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, al fine di salvaguardare ed incrementare il patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela, valorizza e promuove i dialetti locali presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie.
Art. 2 (Tipologia delle iniziative sostenute dalla Regione)
1. La Regione sostiene le iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti del Lazio, intesi come parte del patrimonio culturale della Regione, rientranti nelle seguenti tipologie: a) attività di ricerca storica, linguistica e demo-etno-antropologica; b) organizzazione di seminari e convegni; c) realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali; d) costituzione e incremento di fondi bibliografici, archivi sonori e videocinematografici afferenti la documentazione di canti, musiche strumentali e danze tradizionali; e) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni folcloriche regionali; f) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive nonché trasmissioni radiofoniche e televisive; g) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.
Art. 3 (Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio)
1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, istituisce, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, l’Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio (ITPDL). 2. L’ITPDL è ente pubblico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale.
Art. 4 (Attività dell’ITPDL)
1. L’ITPDL svolge tutte le attività utili al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed in particolare: a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché con le università, gli istituti di ricerca, le associazioni e singoli studiosi; b) avvia l’elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico dei dialetti del Lazio; c) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione; d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore; e) assicura la fruizione pubblica del materiale raccolto, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento; f) promuove e realizza iniziative di diffusione delle ricerche svolte e delle documentazioni raccolte; g) promuove e realizza interventi rivolti al mondo della scuola compresi corsi di aggiornamento per insegnanti.
Art. 5 (Organi)
1. Sono organi dell’ITPDL: a) il direttore; b) il collegio dei revisori.
Art. 6 (Direttore)
1. Il Presidente della Regione, acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente e previa pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nomina il direttore dell’ITPDL scegliendolo tra i candidati in possesso di professionalità di livello universitario con specializzazione in materie storiche, linguistiche e demo-etno-antropologiche. 2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità ed i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dalla normativa vigente per i dirigenti delle strutture apicali dell’amministrazione regionale. 3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ITPDL e ne dirige le attività delle quali è responsabile nei confronti della Regione. 4. Il direttore redige annualmente una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti che trasmette all’assessorato competente in materia di cultura.
Art. 7 (Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche. 2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all’organizzazione dei lavori. 3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ITPDL e riferisce ogni semestre sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale.
Art. 8 (Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico è composto da sette membri nominati dal Presidente della Regione scelti tra docenti universitari nelle materie di cui all’articolo 6, comma 1. 2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del direttore dell’ITPDL. 3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente. 4. Il comitato scientifico presenta annualmente al direttore una proposta di programma contenente le iniziative e le attività per la realizzazione dei compiti istituzionali dell’ITPDL.
Art. 9 (Statuto e regolamento interno)
1. Il direttore, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto dell'ITPDL in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi. 2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni. 3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto, il direttore adotta il regolamento interno, contenente le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.
Art. 10 (Organizzazione e personale)
1. L'ITPDL ha una struttura amministrativa cui è preposto un dirigente nominato dal direttore e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private. 2. Il regolamento di cui all'articolo 9 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1. 3. Il rapporto di lavoro del dirigente di cui al comma 1 è a tempo pieno. 4. Il personale dell'ITPDL gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. 5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'ITPDL si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio. 6. L'ITPDL può, altresì, avvalersi: a) di personale comandato dalla Regione Lazio; b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.
Art. 11 (Finanziamento)
1. Il finanziamento dell'ITPDL è assicurato mediante: a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'ITPDL ai sensi della presente legge; b) introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi; c) somme stanziate nei bilanci della Regione e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'ITPDL; d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti.
Art. 12 (Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle proprie strutture, un centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio. 2. Il centro opera in collaborazione con l’ITPDL, con il compito di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati provenienti dagli studi e dalle iniziative poste in essere dall’ITPDL e da altre fonti.
Art. 13 (Promozione dello studio dei dialetti nelle scuole)
1. La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio nelle scuole, nelle università popolari e della terza età, nei centri anziani, in tutte le comunità di emigrati laziali in Italia o all’estero nonché nelle associazioni che abbiano tra gli scopi sociali lo studio e la promozione dei dialetti del Lazio, attraverso una costante attività propositiva e progettuale svolta direttamente o attraverso l’ITPDL.
Art. 14 (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 25 mila. 2. Il relativo onere è posto a carico dell’UPB G23 mediante l’istituzione di apposito capitolo denominato “Spese per il funzionamento dell’ Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio”.
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