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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 6
Istituzione della Giornata per un equo sviluppo globale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Regione Toscana, in coerenza con il suo storico impegno nel campo dei diritti umani, istituisce la Giornata per un equo sviluppo globale, quale giornata della memoria per ricordare le vittime della mancanza di cibo e di acqua e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della solidarietà e della giustizia sociale ed economica, dei diritti fondamentali della persona, del consumo consapevole, della tutela delle risorse essenziali e dell’educazione alla loro condivisione.
2. La Giornata per un equo sviluppo globale si celebra il 21 dicembre di ogni anno, mediante specifiche iniziative regionali sui temi di cui al comma 1, che possono includere il sostegno e la promozione di manifestazioni realizzate da enti, associazioni, organizzazioni non governative prive di finalità di lucro, finalizzate alla raccolta di aiuti destinati a popolazioni o comunità in condizioni di bisogno materiale.
3. Le iniziative regionali possono essere definite anche di concerto con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e, in generale, con i soggetti della sussidiarietà sociale di cui all’articolo 59 dello Statuto.


ARTICOLO 2
Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale


1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale, quale organismo di consulenza per l’individuazione delle iniziative e delle attività da assumere in ordine al programma di cui all’articolo 3.
2. Il comitato è composto da cinque membri scelti tra rappresentanti o esperti dei settori della cooperazione internazionale, dell’educazione e dell’istruzione nonché tra esponenti delle associazioni regionali di volontariato.
3. I membri ed il presidente del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
4. Ai membri del comitato non sono dovute indennità ma unicamente, se il luogo di residenza di questi è diverso dalla sede del comitato, il rimborso delle spese di trasporto e di vitto effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato, nei limiti e con le modalità previste per i dirigenti regionali.


ARTICOLO 3
Programma delle iniziative per la celebrazione della Giornata per un equo sviluppo globale


1. Le iniziative per la celebrazione della Giornata, le loro modalità organizzative, le risorse finanziarie ad esse destinate e le eventuali forme di concerto con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, sono previste in un programma approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il programma può richiamare anche iniziative ed interventi già previsti nei programmi di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) allorquando essi rivestano particolare interesse per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.
3. Il programma è predisposto sulla base di proposte formulate dal Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale, fatte pervenire alla Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.


ARTICOLO 4
Norma finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2011 in euro 50.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili sull’unità previsionale di base (UPB) 122 “Cooperazione internazionale. Promozione della cultura della pace – Spese correnti” annualità 2011 del bilancio pluriennale 2010 – 2012.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.


ARTICOLO 5
Efficacia differita


1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data del 1° gennaio 2011.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 9 febbraio 2010


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.



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