Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

Indietro
Legge regionale 9 aprile 2009, n. 17
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Considerato quanto segue:
1. La situazione di incertezza che si è verificata in relazione alle norme da seguire nelle aree per l’allenamento, l’addestramento e le gare per cani in cui è previsto l’abbattimento di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneità e trasparenza nella gestione dell’istituto a livello regionale.
2. Il foraggiamento del cinghiale è una pratica diffusa che influisce notevolmente sull’incremento numerico delle popolazioni con conseguenze non più sostenibili per il territorio agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle coltivazioni agricole. L’introduzione di un divieto generalizzato di foraggiamento, mitigato in relazione alle attività di cattura preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul territorio.


Si approva la presente legge


ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994


1. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
“3. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l’abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“4. L’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“7. L’addestramento, l’allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.”.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“7 bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa.”.
5. Dopo il comma 7 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis l’abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello di riconoscimento di colore arancione.”.


ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994


1. Dopo la lettera mm) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
“nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.”.


ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994


1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
“r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.”.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 9 aprile 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 7.04.2009.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
     Tutti i LIBRI >