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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7
Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Principi)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 27 della Costituzione e in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale:
a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche;
b) adotta, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche,
conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni.

CAPO II
DIRITTO ALLA SALUTE

ARTICOLO 2
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali minorili e nei centri di prima accoglienza di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), di seguito denominati istituti, ubicati nel territorio regionale.
2. In attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della l. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modifiche, è riconosciuta la parità di trattamento, in materia di assistenza sanitaria, fra cittadini liberi e cittadini detenuti ed internati, ivi compresi i minori.
3. La Regione, attraverso le aziende USL, assicura ai detenuti e agli internati, ivi compresi i minori, livelli di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, analoghi o equiparabili a quelli previsti per gli individui in stato di libertà.

ARTICOLO 3
(Protocolli di intesa)

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, provvede a verificare, in collaborazione con le competenti amministrazioni, il rispetto del diritto alla salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, negli istituti e con apposita relazione scritta riferisce agli organi regionali, i temi, i problemi e gli interventi da realizzare nell’ambito del progetto obiettivo di cui all’articolo 4.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, sentito il tavolo interassessorile di cui all’articolo 13, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi del d.lgs. 230/1999, stipula appositi protocolli d’intesa da sottoscrivere con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati:
a) gli impegni che la Regione e gli organi del Ministero della Giustizia assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori;
b) le modalità di potenziamento ed integrazione dei servizi e di collaborazione tra gli istituti penitenziari e le aziende sanitarie nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, sottoposti a provvedimenti penali e cautelari;
c) i criteri per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità che spettano all’amministrazione penitenziaria per la tutela del diritto alla sicurezza;
d) il personale, i beni strumentali e le risorse economiche messi a disposizione da ciascuna delle amministrazioni contraenti per le finalità di cui alle lettere a), b) e c).

ARTICOLO 4
(Progetto obiettivo)

1. La Giunta regionale, in attuazione dei protocolli di cui all’articolo 3, comma 2, sentiti gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con le procedure previste dalle norme sulla programmazione sanitaria, approva, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, in attuazione del piano sanitario regionale, che deve contenere tra l’altro:
a) le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti, con priorità per la prevenzione, per l’assistenza ai tossicodipendenti, ai minori, alle detenute madri e ai malati mentali;
b) le modalità organizzative del servizio sanitario presso gli istituti attraverso modelli integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, differenziati sulla base della tipologia degli istituti;
c) programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali, favorendo, nel quadro delle intese con l’amministrazione penitenziaria, il coinvolgimento del personale penitenziario;
d) programmi di assistenza medico-specialistica e di prevenzione da realizzarsi presso le aziende USL a favore degli operatori, con particolare attenzione alle malattie professionali ed ai rischi di chi opera a contatto con detenuti affetti da malattie infettive, anche acquistando materiali igienico sanitari.

ARTICOLO 5
(Interventi a favore dei minori)

1. La Regione, d’intesa con l’amministrazione penitenziaria, attiva specifici interventi di carattere sociale ed educativo nei confronti dei minori che si trovano negli istituti a causa della detenzione della madre.

ARTICOLO 6
(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, sentiti gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adotta le linee guida nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per il buon funzionamento dei servizi sanitari all’interno degli istituti, per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie e per la individuazione di indicatori di valutazione dell’assistenza erogata.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, presenta annualmente al Consiglio regionale, nell’ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione del Lazio di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, una specifica relazione, la quale diventa parte integrante del progetto obiettivo, da inviare tramite i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, al Ministero della Salute e al Ministero della Giustizia e al Garante regionale, che dia conto dello stato di salute dei detenuti, degli internati, ivi compresi i minori, e del funzionamento dei servizi.

ARTICOLO 7
(Compiti delle aziende sanitarie)

1. Nel rispetto degli atti di indirizzo di cui all’articolo 6, comma 1, tenuto conto del protocolli d’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, le aziende sanitarie, nel cui territorio vi siano istituti, assicurano:
a) gli obiettivi di salute contenuti nel progetto obiettivo di cui all’articolo 4, adeguato alle specificità detentive e organizzano attraverso specifiche articolazioni operative al fine di garantire l’erogazione di prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, con particolare riguardo all’assistenza e prevenzione delle tossicodipendenze e delle patologie correlate, al fabbisogno farmaceutico, all’assistenza per la medicina di base, all’assistenza medico specialistica, all’assistenza psicologica, alla medicina del lavoro e all’igiene e prevenzione;
b) il ricovero ospedaliero attraverso modalità adeguate alle specifiche problematiche del paziente detenuto;
c) il trattamento sanitario e psicologico dei detenuti “nuovi giunti” allo scopo di ridurre i rischi di suicidio;
d) idonee misure di protezione di particolari fasce di detenuti, quali minori, stranieri, diversamente abili, portatori di patologia mentale e tossicodipendenti.

ARTICOLO 8
(Personale sanitario)

l. Nell’ambito del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, sono definite le modalità di integrazione funzionale tra i servizi e gli operatori preposti alla tutela della salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, nella Regione Lazio.

ARTICOLO 9
(Programma degli investimenti)

1. I programmi regionali di edilizia sanitaria tengono conto delle esigenze di adeguamento della rete ospedaliera anche in ordine al ricovero dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori.

CAPO III
DIRITTO AL LAVORO

ARTICOLO 10
(Principi)

1. La Regione adotta opportune misure per garantire l’effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla formazione professionale da parte dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna.
2. La Regione, al fine di garantire la sicurezza sociale e ridurre il rischio di recidiva, promuove interventi volti al reinserimento sociale dei soggetti, adulti o minori, di cui al comma 1 o comunque sottoposti a misura penale, privilegiando il lavoro quale strumento principale di risocializzazione.

ARTICOLO 11
(Interventi a favore dell’occupazione e della formazione professionale)

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di lavoro, formazione professionale ed enti locali, definisce gli indirizzi nei confronti di province e comuni, al fine di garantire il rispetto del principio della universalità delle prestazioni in materia di lavoro e formazione professionale relativamente ai servizi offerti alle persone in esecuzione penale.
2. La Regione:
a) favorisce l’accesso al lavoro di persone in esecuzione penale;
b) promuove iniziative di sensibilizzazione verso i privati affinché assumano detenuti e internati, in applicazione della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti);
c) individua, con provvedimento della Giunta regionale, misure di inclusione lavorativa di persone in esecuzione penale ed eventuali misure di defiscalizzazione degli oneri sociali per chi assume persone detenute o ex detenute;
d) promuove e sostiene la partecipazione di persone in esecuzione penale a programmi e iniziative, in particolare sotto forma di cooperazione, di imprenditorialità e autopromozione sociale;
e) propone e sperimenta strumenti propedeutici all’impiego, quali stages, tirocini, nonché percorsi individualizzati e mirati di lavoro;
f) attua un piano straordinario di integrazione lavorativa per quanti sono dimessi dagli istituti del Lazio nell’anno di approvazione della legge;
g) individua tutti gli strumenti necessari per la messa in commercio ed alla distribuzione, con particolare evidenza per le attività commerciali svolte presso le strutture della Regione, dei prodotti e dei manufatti realizzati dai detenuti degli istituti di pena presenti nel territorio laziale.
3. La Giunta regionale redige, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano annuale per la formazione professionale negli istituti. L’assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, realizza le iniziative previste in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nonché con i competenti assessorati comunali e provinciali.
4. Il piano di cui al comma 3 è preceduto da una ricognizione dei bisogni formativi della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, e tiene conto dell’offerta formativa pubblica e privata già esistente e delle esigenze del mercato del lavoro.

CAPO IV
DIRITTO AL TRATTAMENTO

ARTICOLO 12
(Principi)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con gli obiettivi, in particolare, di:
a) favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale;
b) migliorare la qualità del trattamento intramurario, cofinanziando attività culturali, in coordinamento con l’amministrazione penitenziaria;
c) incentivare gli enti locali a promuovere corsi di preparazione al reinserimento sociale;
d) favorire il diritto allo studio dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, incentivando, in particolare, la creazione di poli universitari;
e) promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la professionalità e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori penitenziari;
f) favorire l’attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti nel settore;
g) migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, previa verifica dell’esistenza di una relazione affettiva;
h) tutelare la salute dei praticanti e contribuire alla realizzazione,
alla riqualificazione e all’ammodernamento delle strutture sportive interne degli istituti.
2. La Regione assicura l’attuazione di iniziative di informazione e promozione culturale sul tema dei diritti e delle garanzie previste dalla legge, anche attraverso appositi interventi del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

ARTICOLO 13
(Tavolo interassessorile per il trattamento)

1. E’ istituito il tavolo interassessorile per il trattamento, composto dagli assessori competenti in materia di bilancio, sanità, politiche sociali, scuola, formazione professionale, lavoro, cultura, enti locali e sport.
2. Il coordinamento del tavolo è affidato all’assessore competente in materia di enti locali.
3. Il tavolo si riunisce con la partecipazione del Garante regionale e dei garanti comunali dei detenuti entro i primi tre mesi dell’anno, al fine di definire ed approvare le linee di intervento in favore della popolazione in esecuzione penale.
4. Le decisioni del tavolo sono trasmesse ai competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
5. Il tavolo programma e coordina tutte le iniziative previste dalla presente legge.

ARTICOLO 14
(Personale)

1. La Regione, nel quadro delle funzioni demandate agli enti locali, ai sensi della l. 328/2000, dispone appositi finanziamenti in favore dei comuni per l’assunzione di educatori, mediatori culturali, psicologi e assistenti sociali da destinare all’attività individuate dall’ente locale in appositi piani di intervento sulle problematiche delle strutture penitenziarie e delle attività di rieducazione e reinserimento sociale. Tale personale è alle dirette dipendenze dell’ente e collabora, con le modalità definite dagli accordi di programma, con le direzioni degli istituti competenti.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i comuni nel cui territorio hanno sede istituti. Il personale viene utilizzato dall’amministrazione penitenziaria sulla base di apposite convenzioni, adottate con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e i comuni interessati.
3. Le procedure di selezione e i requisiti per l’attribuzione degli incarichi al personale di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 15
(Personale penitenziario)

1. La Regione provvede alla elaborazione ed alla gestione di programmi volti al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, assumendo iniziative finalizzate alla promozione del benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione.

ARTICOLO 16
(Funzioni di coordinamento e di controllo)

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l’attuazione della presente legge, in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, avvalendosi, altresì, del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale, contestualmente all’illustrazione al Consiglio regionale del documento di programmazione economica e finanziaria, espone lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, indicando l’entità e l’origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l’approvazione attraverso apposita risoluzione.
4. Presso l’assessorato competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è istituito il nucleo di progettazione relativo ai fondi comunitari per interventi in favore della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori.
5. La Regione, d’intesa con il Ministero della Giustizia concorda le modalità di accesso del Garante regionale e dei garanti comunali negli istituti e nei reparti di medicina penitenziaria degli ospedali della Regione.

ARTICOLO 17
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi della presente legge ed in particolare per l’attivazione e l’erogazione del servizio sanitario penitenziario regionale, come articolazione del servizio sanitario regionale, è istituito nell’ambito della UPB H11 un apposito capitolo di spesa denominato “Finanziamento del servizio sanitario penitenziario regionale”, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente con legge regionale del bilancio annuale di previsione.
2. Le risorse finalizzate in particolare al servizio sanitario penitenziario regionale sono ripartite e assegnate annualmente alle aziende sanitarie, con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle tipologie degli istituti, della consistenza della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, e dei problemi specifici di salute rilevati dalle aziende sanitarie, sentite le direzioni degli istituti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge che non fanno parte del servizio sanitario penitenziario di cui al comma 1, è istituito nell’ambito della UPB R45 un apposito capitolo di spesa denominato “Interventi a sostegno dei diritti dei detenuti nel Lazio”, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente con legge regionale del bilancio annuale di previsione.
4. Le spese relative alle attività di cui al comma 3 gravano per l’anno 2007 sul capitolo di nuova istituzione di cui al medesimo comma, per un importo pari a 500 mila euro cui si fa fronte con prelevamento di pari importo dal capitolo H41504 “Fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale (l.r. 38/96 e successive modificazioni)”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 8 giugno 2007
Marrazzo


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