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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


CAPO I
Principi generali


ARTICOLO 1
Principi e finalità


1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


ARTICOLO 2
Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza


1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo;
b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
d) la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
e) l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle strutture di massima dimensione, di cui all’articolo 3;
f) la definizione del sistema di controllo strategico e delle procedure del controllo di gestione;
g) la disciplina delle procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;
h) la definizione dei criteri di valutazione dei direttori generali, nonché l’attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente.
4. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.


CAPO II
Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale
SEZIONE I
Struttura operativa della Giunta regionale


ARTICOLO 3
Strutture di massima dimensione


1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono denominate direzioni generali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.
3. L’Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è equiparata ad una direzione generale.


ARTICOLO 4
Direzione generale della presidenza


1. La Direzione generale della Presidenza è la struttura di supporto tecnico ed amministrativo all’esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.
2. La Direzione generale della Presidenza garantisce il presidio delle coerenze dell’attività regionale in relazione, in particolare, alle funzioni concernenti:
a) la produzione normativa;
b) la programmazione;
c) l’informazione e la comunicazione istituzionale;
d) i rapporti istituzionali con gli enti locali.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, a specificare le competenze della Direzione generale della Presidenza.


ARTICOLO 5
Comitato tecnico di direzione


1. Il Comitato tecnico di direzione (CTD) è costituito dal Direttore generale della Presidenza, che lo presiede, e dai responsabili delle altre strutture di massima dimensione, di cui all’articolo 3.
2. Il CTD è organo consultivo del Presidente della Giunta regionale e della Giunta stessa e assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura operativa agli obiettivi definiti dalla Giunta, nonché la coerenza delle scelte organizzative.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del CTD.
5. Alle riunioni del CTD è invitato, di norma, il segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale).


ARTICOLO 6
Strutture a responsabilità dirigenziale


1. All’interno delle strutture di massima dimensione possono essere costituite strutture a responsabilità dirigenziale, denominate aree di coordinamento e settori.
2. Le aree di coordinamento sono le strutture di maggiore complessità dopo quelle di massima dimensione.
3. Le aree di coordinamento all’interno della Direzione generale della Presidenza sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le aree di coordinamento all’interno delle altre strutture di massima dimensione sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base delle complessità delle funzioni svolte.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
6. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.
7. Le strutture di cui al comma 6, ferma restando l’autonomia commissariale, sono costituite a diretto riferimento della struttura di massima dimensione interessata dall’oggetto delle funzioni commissariate per una durata corrispondente a quella dell’incarico di commissario.


SEZIONE II
Dirigenti regionali


ARTICOLO 7
Direttore generale


1. Il direttore generale assicura l’unitarietà di azione della direzione generale e svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione generale in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite dagli organi di direzione politica e dal CTD, curando l’integrazione con le altre direzioni generali;
b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza egli stessi, compresi quelli predisposti dal coordinatore di area;
c) dirige, organizza e gestisce la struttura cui è preposto, adotta gli atti conseguenti ed è responsabile dell’attuazione dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica;
d) cura e gestisce i rapporti con gli enti, le aziende e le agenzie regionali;
e) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un’istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e su proposta del coordinatore d’area per i settori costituiti all’interno dell’area;
f) nomina e revoca i coordinatori di area e i responsabili dei settori, su proposta del coordinatore d’area per i settori costituiti all’interno dell’area;
g) individua le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 11 e assegna i relativi incarichi;
h) assegna alle aree e ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi una quota per le spese generali della direzione;
i) dirige, coordina e controlla l’attività delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all’interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia;
j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all’articolo 11 secondo le modalità di cui all’articolo 19;
k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della direzione generale non appartenente alla qualifica dirigenziale.
2. Il direttore generale competente in materia di personale, su iniziativa del direttore generale di riferimento, esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e può promuovere, sentito il dirigente cui il personale è assegnato, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale.
3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e, su iniziativa di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.
4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato.
5. Le disposizioni della presente legge concernenti il direttore generale si applicano, in quanto compatibili, al Direttore generale dell’Avvocatura.


ARTICOLO 8
Coordinatore di area


1. Il coordinatore di area assicura l’integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal direttore generale di riferimento.
2. Il coordinatore di area, ferma restando l’autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11, svolge le seguenti funzioni:
a) assicura l’unitarietà di azione, l’integrazione delle materie e il coordinamento delle attività dell’area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal direttore generale;
b) cura l’attuazione e il controllo dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegnategli dal direttore generale;
c) definisce il piano di lavoro, sulla base degli obiettivi definiti dal direttore generale, e procede alla valutazione del personale a suo diretto riferimento;
d) dirige e controlla l’attività delle strutture dirigenziali dell’area, con facoltà di esercitare nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) propone al direttore generale la costituzione, la modifica, la soppressione delle strutture dirigenziali dell’area e delle posizioni dirigenziali individuali e la nomina dei relativi responsabili;
dirigenti che riferiscono all’area secondo quanto disposto all’articolo 19, comma 3;
g) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all’area.
3. Il coordinatore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell’area designato dal direttore generale.
4. Al coordinatore di area, per specifiche esigenze funzionali, possono essere attribuiti alcuni compiti trasversali di natura gestionale e amministrativa inerenti il proprio ambito organizzativo di riferimento.


ARTICOLO 9
Responsabile di settore


1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore;
c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore non appartenente alla qualifica dirigenziale;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un’area;
f) elabora il piano di lavoro del settore.
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal coordinatore di area di diretto riferimento, ove esistente, oppure da altro dirigente dallo stesso designato. Il responsabile di settore che sia di diretto riferimento al direttore generale è sostituito da altro dirigente designato da quest’ultimo.


ARTICOLO 10
Delega di funzioni dirigenziali


1. I coordinatori di area e i responsabili di settore possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno non prorogabile, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale, rispettivamente alcune delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 4, e all’articolo 9, comma 1, lettera b), sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.
2. L’attribuzione della delega comporta di norma, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), un aumento della retribuzione di posizione per i dipendenti responsabili di posizione organizzativa e della indennità di responsabilità per i dipendenti inquadrati nella categoria D. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.


ARTICOLO 11
Posizioni dirigenziali individuali


1. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali, che fanno riferimento ad un settore, ad un’area di coordinamento oppure alla direzione generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.


ARTICOLO 12
Accesso alla qualifica dirigenziale


1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un’unica qualifica.2. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare rispettivamente:
a) i dipendenti a tempo indeterminato dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, considerando utili a tale fine anche gli anni in cui i predetti dipendenti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche;
b) i dipendenti di enti pubblici economici o aziende private, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni.


ARTICOLO 13
Dirigenti con contratto a tempo determinato


1. Gli incarichi previsti dagli articoli 8, 9 e 11, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale della Giunta regionale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni, cessa comunque, in caso di scadenza dell’incarico del direttore generale, dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale ed è rinnovabile.
4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.


ARTICOLO 14
Nomina e requisiti del direttore generale


1. I direttori generali sono collocati al di fuori dell’organico della Giunta regionale.
2. I direttori generali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, può essere scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.
4. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, può altresì essere scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro.
5. Il Direttore generale dell’Avvocatura può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni alla Regione, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
l’incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.


ARTICOLO 15
Rapporto di lavoro del direttore generale


privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
2. L’incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore generale, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio.
4. Alla cessazione del contratto, salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato direttore generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il direttore generale può essere destinatario di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all’articolo 62, comma 2.


ARTICOLO 16
Cessazione del direttore generale dall’incarico


1. Il Direttore generale della Presidenza cessa dall’incarico decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Gli altri direttori generali cessano dall’incarico decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della Giunta regionale.
2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
3. Qualora il direttore generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di direttore generale ad un dirigente regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.
4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.
5. L’incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il direttore generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo direttore generale.


ARTICOLO 17
Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore


1. Gli incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale.
2. L’indennità di posizione e di risultato spettante ai coordinatori di area è determinata dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme contrattuali.
3. Entro il termine di cui al comma 1 il direttore generale conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine sono rinnovati automaticamente gli incarichi dei precedenti responsabili.
4. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative il direttore generale competente in materia di personale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante ad un dirigente già responsabile di struttura qualora quest’ultimo sia assegnato ad una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.


ARTICOLO 18
Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti


1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.
2. Il direttore generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti della struttura di cui è responsabile, sentiti i dirigenti interessati.
3. La mobilità dei dirigenti dalla direzione generale cui sono assegnati ad altra direzione o al Consiglio regionale è disposta, sentito il dirigente interessato, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta rispettivamente del direttore generale della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.
4. Con regolamento sono determinate le modalità e le procedure per l’attuazione della mobilità tra amministrazione regionale e soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 23 bis del d.lgs.
165/2001.
5. Il trasferimento e il comando di dirigenti presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal direttore generale competente in materia di personale, previo parere favorevole del direttore generale della struttura di appartenenza del dirigente interessato.


SEZIONE III
Sistema di valutazione dei dirigenti


ARTICOLO 19
Soggetti della valutazione


1. La valutazione dei direttori generali è effettuata dalla Giunta regionale.
2. La valutazione dei coordinatori di area è effettuata dal direttore generale di riferimento. Nel caso in cui il coordinatore di area garantisca l’integrazione di funzioni trasversali la valutazione è effettuata sentiti gli altri direttori generali.
3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 11 è effettuata dal direttore generale. Per i responsabili di settore e per i dirigenti di cui all’articolo 11 che riferiscono a un’area o al settore di un’area la valutazione avviene sulla base degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi forniti dai coordinatori di area.
4. La valutazione dei dirigenti di cui all’articolo 11 che riferiscono ad un settore di diretto riferimento al direttore generale è effettuata da quest’ultimo, su proposta del responsabile di settore.


ARTICOLO 20
Criteri e procedure per la valutazione dei dirigenti


1. Gli indirizzi, i criteri e le procedure per la valutazione dei dirigenti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dall’incarico. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal direttore generale di riferimento, sulla base degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi forniti dai coordinatori di area per i dirigenti assegnati all’area. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti di cui all’articolo 21. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta, e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.


ARTICOLO 21
Comitato dei garanti


1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;
b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;
c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
2. Il Comitato dura in carica tre anni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.


CAPO III
Dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale e accesso
Sezione I
Dotazione organica e articolazione degli organici


ARTICOLO 22
Dotazione organica e articolazione degli organici


1. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina la dotazione organica della propria struttura e i posti relativi alla qualifica dirigenziale e alle singole categorie per il personale non dirigente.


ARTICOLO 23
Programmazione del fabbisogno di personale


1. Con propria deliberazione la Giunta regionale per ogni legislatura determina gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno di personale.
2. Il direttore generale competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale previa comunicazione al CTD.


SEZIONE II
Accesso


ARTICOLO 24
Reclutamento del personale


1. Il reclutamento del personale presso la Regione avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;
b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l’impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;
c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;
d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 69 sono disciplinate:
a) le modalità di assunzione agli impieghi;
b) le procedure di selezione per l’assunzione a tempo determinato e ndeterminato;
c) le categorie riservatarie e le preferenze;
d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi
dei componenti interni ed esterni delle commissioni di selezione, comprese quelle per le borse di studio.
3. I bandi e gli avvisi di selezione possono prevedere l’indicazione dei posti per ambito provinciale.
4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire, tramite intesa, le modalità di utilizzazione delle graduatorie di concorsi banditi per profili professionali comuni ai rispettivi ruoli.
5. I bandi possono prevedere l’indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra la Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.
6. I bandi e gli avvisi di selezione della Regione, degli enti, aziende ed agenzie regionali sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
7. Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione della Regione Toscana trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende USL.
8. L’eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell’articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 è subordinato alla verifica da parte dell’amministrazione regionale del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 69.


ARTICOLO 25
Requisiti generali per l’accesso


1. Per accedere all’impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) maggiore età;
c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego;
d) titolo di studio prescritto dal bando.
2. Per quanto attiene al requisito di cui al comma 1, lettera a), sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea (UE) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), a tutti i posti delle dotazioni organiche a parità di requisiti purché abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.
3. Non possono accedere all’impiego regionale coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.
4. Il dirigente competente in materia di reclutamento del personale valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi dell’articolo 127, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all’impiego regionale, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.


ARTICOLO 26
Titoli di studio


1. I titoli di studio per l’accesso dall’esterno all’impiego regionale sono i seguenti:
a) categoria A: assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) categoria B: licenza della scuola dell’obbligo e abilitazione ovvero
specializzazione professionale se richieste;
c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
d) categoria D:
1) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D1: laurea o laurea magistrale, come disciplinate dall’ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere;
2) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D3: laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente ovvero titolo equivalente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.
2. Per licenza della scuola dell’obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale).
3. I bandi di selezione per la categoria B possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di specializzazione professionale, che la stessa sia acquisibile anche attraverso esperienze di lavoro.
4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell’UE sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.


ARTICOLO 27
Posti disponibili da coprire mediante selezione


1. Si considerano posti disponibili da coprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.


ARTICOLO 28
Graduatorie delle selezioni pubbliche


1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
2. Le graduatorie delle selezioni pubbliche restano aperte per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione, fatta eccezione per le graduatorie delle selezioni per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, che restano aperte per diciotto mesi.
3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.
4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato.
Tale utilizzazione cessa al termine di un solo scorrimento completo di ciascuna graduatoria.
5. La rinuncia o l’eventuale accettazione dell’assunzione a tempo determinato non comporta l’esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.
6. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell’idoneo comporta l’esclusione dalla graduatoria.
7. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria.
8. La Regione può, d’intesa con gli enti e le amministrazioni di cui al comma 7, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dagli stessi solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell’ente o amministrazione che ha bandito la selezione.


ARTICOLO 29
Mobilità, comando e distacco. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica
amministrazione


1. La mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra queste e il Consiglio regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. La Regione può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria o a qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
3. La mobilità dei dipendenti dalla direzione generale a cui sono assegnati ad altra direzione o al Consiglio regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato ed il direttore generale della struttura di provenienza, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta, rispettivamente, del direttore generale della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.
4. La Regione può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.
5. Il personale regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale regionale funzionalmente opera.
6. Il comando di cui al comma 5, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.
7. La Regione può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale.
8 La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
9. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.
10. Il dipendente regionale a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa senza assegni per instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione nei casi previsti dai CCNL o da specifiche disposizioni normative nazionali, previa intesa scritta tra gli enti.
11. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) oppure per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima triennale presso le istituzioni dell’UE.


CAPO IV
Attività extraimpiego dei dipendenti


ARTICOLO 30
Oggetto


1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di attività extraimpiego, retribuite e non, dei dipendenti della Giunta regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono per dipendenti della Giunta regionale quelli assunti a tempo indeterminato e determinato dalla Giunta.


ARTICOLO 31
Attività incompatibili


1. Il dipendente non può:
a) esercitare alcun commercio o industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici;
b) assumere cariche in società a capitale interamente privato anche se a titolo gratuito;
c) assumere le cariche di amministratore unico o delegato, di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali;
d) esercitare alcuna professione o svolgere incarichi professionali retribuiti, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 33.
2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo e dell’articolo 34 è diffidato dal dirigente della competente struttura a cessare dalla situazione di incompatibilità entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.


ARTICOLO 32
Attività compatibili


1. Il dipendente può svolgere le attività che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività:
a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l’utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;c) la partecipazione a convegni e seminari e la tenuta di singole lezioni
presso università ed istituti scolastici.
2. Ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico il comma 1 si applica limitatamente alle attività di cui alle lettere b) e c). 3. Possono altresì essere svolti:
a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;
b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
4. Le attività svolte, qualora comportino un compenso, sono comunicate all’amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 69.


ARTICOLO 33
Incarichi extraimpiego autorizzati ai dipendenti su richiesta di soggetti terzi
1. Il dipendente può essere autorizzato all’assunzione di:
a) incarichi esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;
b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.
2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti regionali non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 25 per cento del trattamento economico complessivo in godimento. Per i dipendenti non dirigenti il compenso annuale non può superare il 45 per cento del trattamento economico in godimento.
3. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce:
a) i criteri di individuazione degli incarichi e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
1) natura dell’incarico;
2) durata, tempi e modi di espletamento dell’incarico;
3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell’ articolo 34;
4) entità del compenso previsto.
b) modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta dal direttore generale competente in materia di personale.
5. L’atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell’incarico con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio ed esclude il conflitto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente.
6. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico sulla base dei seguenti elementi:
a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;
b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all’attività extraimpiego per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l’autorizzazione.


ARTICOLO 34
Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti della Giunta regionale


1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 si accede mediante atti dell’organo di direzione politica o del direttore generale competente in materia di personale.
3. Spettano agli organi di direzione politica gli atti di nomina e di designazione di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni. 4. Spetta al direttore generale competente in materia di personale il conferimento ai dipendenti degli incarichi di valenza interna.
5. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce:a) gli incarichi o le tipologie di incarichi retribuiti aventi valenza
interna di cui al comma 4 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa;
b) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi nei compiti d’ufficio, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:
1) istituzione di appositi registri regionali;
2) limiti dei compensi;
3) obblighi dell’incaricato;
4) conciliabilità degli incarichi con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.
6. Gli incarichi svolti in conseguenza diretta delle nomine di competenza del Consiglio regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 33.
7. Gli incarichi aventi valenza interna alle strutture del Consiglio regionale svolti dai dipendenti della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 33.8. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce gli incarichi in
rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.


CAPO V
Azioni positive per le dipendenti regionali


ARTICOLO 35
Pari opportunità e parità di trattamento


1. La Regione persegue una politica di pari opportunità e parità di trattamento fra uomo e donna nell’accesso all’impiego e durante il rapporto di lavoro mediante azioni positive, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle dipendenti nell’attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.


ARTICOLO 36
Azioni positive


1. La Giunta regionale approva azioni positive dirette specificamente a:
a) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività e nelle posizioni b) favorire un’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro per meglio conciliare la vita familiare con la vita lavorativa;
c) agevolare il reinserimento delle lavoratrici al rientro dal congedo per maternità, anche attraverso il mantenimento delle proprie mansioni o di mansioni equivalenti e l’accesso alla formazione;
d) attivare, nella gestione delle risorse umane, comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;
e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta e molestie sessuali.
2. Le azioni di cui al comma 1 si applicano ai dipendenti della Giunta regionale e, di norma, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai dipendenti del Consiglio stesso.


ARTICOLO 37
Soggetti proponenti


1. Le azioni positive sono individuate sulla base delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità di cui all’articolo 19 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999 in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246), la Commissione regionale con la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna) e le strutture regionali competenti in materia e concordate con le organizzazioni sindacali.


ARTICOLO 38
Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale


1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato per le pari opportunità, alla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, il Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali. 2. La direzione generale competente in materia di personale e di pari opportunità predispone un rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione e sullo stato di attuazione delle azioni positive.
3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità, alla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e alle organizzazioni sindacali.


ARTICOLO 39
Finanziamenti


1. Il bilancio regionale finanzia le attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità proposti dal Comitato per le pari opportunità e le azioni positive non riconducibili a attività regionali già finanziate da appositi stanziamenti regionali. La Regione ricerca i collegamenti a livello europeo e nazionale al fine di utilizzare i fondi delle rispettive programmazioni.


CAPO VI
Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione


ARTICOLO 40
Strutture di supporto agli organi di governo


1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all’interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all’articolo 43.
2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all’articolo 7.
4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.


ARTICOLO 41
Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo


1. Gli incarichi di responsabile dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.
2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:
a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.
4. Il responsabile dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.


ARTICOLO 42
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo


1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene
corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.
3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell’interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si complessiva dello stesso.
4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell’anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell’incarico.
8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto. 9. Per il responsabile dell’ufficio di gabinetto del Presidente della
Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all’articolo 8.
10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all’articolo 9.
11. Ai responsabili dell’ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonché al portavoce di cui all’articolo 43 può essere corrisposta, mediante deliberazione della Giunta, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall’amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.
12. L’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.


ARTICOLO 43
Portavoce del Presidente della Giunta regionale


1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l’intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell’incarico.
3. L’incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell’incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
5. Il trattamento economico del Portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.
6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4.
7. L’incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.


ARTICOLO 44
Personale delle strutture di supporto agli organi di governo


1. Il personale assegnato alle strutture di cui all’articolo 40 può essere scelto:
a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;
c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.
2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciale di supporto.
3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere
risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all’interessato è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell’interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all’ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all’unità superiore.
6. Entro novanta giorni dall’insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c).
7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
8. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.


ARTICOLO 45
Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo


1. Al personale di cui all’articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell’assegnazione, per le peculiarità dell’attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico.


ARTICOLO 46
Forme di supporto all’esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica


1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.
2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la direzione generale della presidenza di cui all’articolo 4 e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati.
3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.


ARTICOLO 47
Prestazioni esterne


1. La Giunta regionale, nell’ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.
2. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all’incarico da ricoprire.


CAPO VII
Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale
SEZIONE I
Coordinamento con le disposizioni sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale


ARTICOLO 48
Coordinamento con le disposizioni sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale


1. Il presente capo disciplina l’organizzazione e l’ordinamento del personale del Consiglio regionale per quanto non previsto dalla l.r. 4/2008 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale dell’11 novembre 2008.


SEZIONE II
Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale


ARTICOLO 49
Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale


1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento delle
funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
2. Ciascun componente dell’Ufficio di presidenza, il Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.
4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell’Ufficio di presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 e a quelli di cui all’articolo 55. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.


ARTICOLO 50
Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale


1. Gli incarichi di responsabile dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio di segreteria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l’Ufficio di presidenza del di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato.
2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:
a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.


ARTICOLO 51
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del
Consiglio regionale


1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 50, comma 1 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di presidenza, e rinnovabile.
2. Il contratto di cui al comma 1 può essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell’Ufficio di presidenza o del Portavoce dell’opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché delle ferie maturate e non godute.
3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso componente dell’Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell’opposizione, di un altro componente dell’Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare composto da oltre tredici consiglieri. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione della Giunta regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.
5. Per il responsabile dell’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai direttori di area di cui all’articolo 19 della l.r. 4/2008.
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, compreso quello del Presidente, e del Portavoce dell’opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 4/2008.
7. Ai soggetti di cui all’articolo 50, comma 1 può essere corrisposta, mediante deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall’amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest’ultimo.
9. All’instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all’articolo 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008.10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto,
ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell’anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b) la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell’incarico.
13. L’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.


ARTICOLO 52
Portavoce del Presidente del Consiglio regionale


1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata in carica, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell’incarico.
3. L’incarico è disposto con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell’incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al portavoce è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
5. Il trattamento economico del portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.
6. Al portavoce può essere corrisposta, mediante deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall’amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente CCNL.
7. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4.
8. L’incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.


ARTICOLO 53
Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale


1. Il personale assegnato agli uffici di cui all’articolo 49, commi 1 e 2 può essere scelto:
a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo oppure mediante comando alla Regione, reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale;
c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato con le modalità di cui all’articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c).
3. Agli adempimenti relativi all’instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 lettere b) e c) provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008.
4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio, di ciascun componente dell’Ufficio di presidenza o del Portavoce dell’opposizione. In tale caso all’interessato è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell’interessato e del Presidente, del portavoce dell’opposizione o del componente dell’Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell’opposizione, di un altro componente dell’Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell’interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
6. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
7. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.


ARTICOLO 54
Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio
regionale


1. Al personale assegnato agli uffici di cui all’articolo 49, commi 1 e 2 fatta eccezione per i responsabili, nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell’assegnazione, per le peculiarità dell’attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico.


SEZIONE III
Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato


ARTICOLO 55
Segreterie dei gruppi consiliari
1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo
svolgimento di funzioni di diretto supporto, la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.
2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a:
a) partiti o movimenti politici che siano rappresentati in almeno una delle camere del Parlamento da un gruppo parlamentare o da una componente politica all’interno del gruppo misto riconosciuta ai sensi dei regolamenti parlamentari;
b) partiti o movimenti politici che, sebbene privi di rappresentanza parlamentare, alle ultime elezioni politiche abbiano presentato, anche congiuntamente con altri, con il medesimo contrassegno, proprie candidature o liste di candidati in almeno dieci regioni.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica, altresì, qualora la variazione sia diretta a costituire il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l’assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.
6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l’unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.


ARTICOLO 56
Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari


1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari può essere scelto:
a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di comando o di fuori ruolo;
c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera a) è assegnato su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo. L’assegnazione è disposta dalla struttura competente in materia di personale.dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari.
4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.
5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
6. Agli adempimenti relativi all’instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, lettera b) dipendente di altra pubblica amministrazione in aspettativa o fuori ruolo, e del personale di cui al comma 1, lettera c), assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.
7. Il contratto di cui al comma 6 può comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data s pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve qualora il personale, previo consenso dell’interessato e del presidente del gruppo, venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell’opposizione, di un altro componente dell’Ufficio di presidenza oppure qualora, previo consenso dell’interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.
10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capogruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all’articolo 49, comma 2.
In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.
12. L’assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell’assenso scritto dell’interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.
13. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.


ARTICOLO 57
Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari


1. La definizione delle modalità di svolgimento dell’orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.
2. Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili.
3. Al personale assegnato ai gruppi consiliari, nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell’assegnazione, a fronte dell’attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico.


ARTICOLO 58
Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari


1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all’articolo 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l’incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D5, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.


ARTICOLO 59
Struttura speciale di segreteria del gruppo misto


1. Al gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3 dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi 1 e 2.
2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso. Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l’amministrazione.
3. Al personale di cui al comma 2 assunto a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale della categoria C.
4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 56 e 57, con l’eccezione che le funzioni previste in tli disposizioni, per il presidente del gruppo, sono attribuite a ciascun
componente del gruppo misto.5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si
costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all’articolo 58.


SEZIONE IV
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4(Autonomia dell’Assemblea legislativa
regionale)


ARTICOLO 60
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 4/2008


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 4/2008 sono inseriti i
seguenti:
“2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso.
2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l’attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l’oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell’attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.”.


ARTICOLO 61
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 4/2008


1. La lettera j) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
“j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale, ivi compresi i dirigenti, su proposta del direttore dell’area di assegnazione, nonché nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto degli organi del Consiglio regionale e, su proposta di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.”.


ARTICOLO 62
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 4/2008


1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r 4/2008 è
sostituita dalla seguente:
“h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale direttamente assegnato alla direzione di area non appartenente alla qualifica dirigenziale e nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione stessa.”.


ARTICOLO 63
Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 4/2008


1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
“Art. 22 bis Dirigenti con contratto a tempo determinato1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l’incarico debba svolgersi all’interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6.
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.
4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.”.


ARTICOLO 64
Modifiche all’articolo 24 della l.r. 4/2008


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 4/2008 sono inseriti i
seguenti:
“2 bis. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Ufficio di presidenza può attribuire l’incarico stesso ad un dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.
2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l’Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale a un dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.
2 quater. Al dirigente incaricato di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.
2 quinquies. L’incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:
“5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.”.


ARTICOLO 65
Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 4/2008


1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
“Art. 25 bis Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale, sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati.
3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d’intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.
4. Alle modalità ed alle procedure per l’attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest’ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.
5. Il trasferimento ed il comando dei dirigenti del ruolo del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal segretario generale previo parere favorevole del direttore dell’area di appartenenza del dirigente interessato.”.


ARTICOLO 66
Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 4/2008


1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
“Art. 27 bis Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica
dirigenziale
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.
3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale, su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d’intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.
4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.
6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.
7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.
8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all’articolo 29, comma 6.
9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.”.


ARTICOLO 67
Inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 4/2008


1. Dopo l’articolo 27 bis della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
“Art. 27 ter Attività extraimpiego del personale1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r. 1/2009 in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 3 e 34, comma 4 attribuite al segretario generale.
regionale provvede con regolamento interno.3. Fino all’entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2
al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 69 della l.r. 1/2009.
4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165/2001.”.


ARTICOLO 68
Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 4/2008


1. L’articolo 30 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 30 Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 1/2009.


CAPO VIII
Disposizioni finali


ARTICOLO 69
Regolamento


1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione.
2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, se compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato) e nel disciplinare delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio 2004, n. 632, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2006, n. 127.


ARTICOLO 70
Disposizioni di coordinamento


1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale, promuove a favore dei dipendenti azioni di carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalità attuative sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale.
3. Le azioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai dipendenti del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.


ARTICOLO 71
Disposizione transitoria


1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della legislatura, i contratti in essere, rispettivamente, del portavoce del Presidente della Giunta regionale e del portavoce del Presidente del Consiglio regionale incaricati al momento dell’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 72
Modifiche alla l.r. 27/2007


(Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”) è così sostituita: “Enti ed organismi dipendenti della Regione”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 27/2007 le parole “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,”.
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.
4. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,”.
5. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti
della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.
6. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,”.


ARTICOLO 73
Abrogazioni


1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) articoli 1, da 50 a 55, 78, 153, 154, 160, commi 2, 3 e 4, 161 e 164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);
b) legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali);
c) legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);
d) legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 (Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla l.r. 17 marzo 2000, n. 26);
e) legge regionale 11 luglio 2000, n. 62 (Modifica dell’art. 5 “Disposizioni di bilancio” della l.r. 11 luglio 2000, n. 61);
f) legge regionale 18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale”);
g) legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”) salvo quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera b);
h) legge regionale 9 giugno 2005, n. 44 (Portavoce dell’opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
i) legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale” ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 “Nuova disciplina sull’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni” e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58);
l) legge regionale 1 marzo 2006, n. 6 (Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 “Disciplina del gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto”).
2. E’ altresì abrogato l’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione.
Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).


ARTICOLO 74
Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore


1. Restano in vigore le seguenti leggi e disposizioni:
a) articoli 99, 144, 149, 150, 151, 152 e 160, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);
b) articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
c) legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 ‘Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale’”).


ARTICOLO 75
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 8 gennaio 2009


La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23.12.2008.



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