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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge:


ARTICOLO I
Reclutamento di personale dirigenziale


1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente
all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all’articolo 22 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l’amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i titoli viene valutato anche il servizio a tempo indeterminato o in qualità di dirigente con contratto a tempo determinato prestato presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.


ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009


1. Dopo il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è aggiunto il
seguente:
“8 bis. A far data dal 1°gennaio 2011, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, l’amministrazione deve attivare le procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi 2 e 3.”.


ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2009


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 sono aggiunti i seguenti:
“1bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l’amministrazione può coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
1 ter. Ai fini di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale l’elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali.
Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l’esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire.
1 quater. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.
1 quinquies. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni è comunque subordinato all’assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell’articolo 24, comma 8, e al consenso da parte dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L’amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1 ter contestualmente alle verifiche di cui all’articolo 24, comma 8.”.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 8 febbraio 2010
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.



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