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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Finalità

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.
2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

ARTICOLO 2
Competenze del Consiglio e degli organi di governo

1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);
c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;
d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.
2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;
b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;
c) per incarichi direzionali;
d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.
3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all’esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
a) costituzione o scioglimento;
b) nomina degli organi;
c) approvazione dei bilanci;
d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
e) definizione di indirizzi e direttive;
f) disciplina dell’ordinamento interno;
g) disciplina del personale.
4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell’organo di amministrazione è di competenza del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di governo.
5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.
6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.
7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest’ultimo, nell’espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.
8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate, per disposizione di statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato, d’intesa con altri soggetti, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.

ARTICOLO 3
Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell’articolo 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.
2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.
3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.
4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

ARTICOLO 4
Controllo preventivo del Consiglio

1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.
2. A tal fine, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.
3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.
4. In caso di osservazioni del Consiglio, l’atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimnto.
5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.
6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.

ARTICOLO 5
Elenchi regionali degli incarichi

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente della Giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.
2. Gli elenchi contengono:
a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
b) la fonte normativa dell’incarico;
c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;
d) i requisiti richiesti per l’incarico;
e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;
f) l’indennità prevista.
3. Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono inseriti sui siti web del Consiglio e della Giunta. Il Consiglio e il Presidente della Giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicità a tali elenchi.
4. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d’intesa fra le strutture tecniche di cui all’articolo 6.
5. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma 1 compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità.

ARTICOLO 6
Strutture tecniche di supporto

1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la presidenza della Giunta:
a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;
d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.
2. Le medesime strutture, inoltre:
a) raccolgono le indicazioni di candidati di cui all’articolo 7;
b) verificano la completezza della documentazione prevista dall’articolo 8.

ARTICOLO 7
Avviso di selezione, indicazioni di candidati e proposte di nomina

1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisce avviso pubblico per l’indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:
a) commissioni giudicatrici di concorso presso aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliero - universitarie i cui membri sono individuati mediante sorteggio tra gli iscritti nel ruolo sanitario regionale;
b) organismi in seno ai quali si è nominati in ragione dell’ufficio ricoperto all’interno dell’amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
c) organismi a far parte dei quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
d) organismi per far parte dei quali la legge di settore già prevede l’espletamento di avviso pubblico;
e) commissioni esaminatrici istituite da enti diversi dalla Regione la cui durata si esaurisce con la conclusione degli esami;
f) organismi la cui costituzione ha carattere d’urgenza;
g) organismi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), se non già ricompresi nelle lettere da a) ad f).
2. Nel caso di cui alla lettera f) del comma 1, il provvedimento di nomina o designazione dà conto delle motivazioni d’urgenza che hanno imposto la deroga all’avviso pubblico.
3. Le indicazioni di candidature, corredate del curriculum degli studi e delle esperienze professionali, devono essere presentate all’organo competente per la nomina o designazione non più tardi di settantacinque giorni antecedenti la data in cui la nomina o designazione deve essere effettuata, da parte:
a) delle organizzazioni sindacali regionali;
b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;
d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;
e) della persona direttamente interessata alla candidatura.
4. Le nomine e designazioni sono effettuate di norma tra i candidati indicati ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di indicazioni di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di urgenza di cui alla lettera f) del comma 1, l’organo competente ritenga,
motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.
5. Il Consiglio delibera le nomine e designazioni di propria competenza su proposta, effettuata ai sensi del comma 4, da parte:
a) dei presidenti dei gruppi consiliari;
b) di ciascun consigliere;
c) della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.
6. Le proposte di cui al comma 5, escluse quelle relative agli organi di controllo contabile, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare. L’inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.
7. Le proposte di cui al comma 5 relative agli organi di controllo contabile devono attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile, tenuto conto della composizione degli albi o elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati.

ARTICOLO 8
Documentazione per la proposta di nomina

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:
a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l’iscrizione ad albi professionali;
e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;
f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.
2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.
3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.
4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell’adozione del decreto di nomina o designazione.
5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

ARTICOLO 9
Requisiti professionali

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.
2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

ARTICOLO 10
Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni;
d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);
e) coloro che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 11
Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:
a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità; assessore e presidente di provincia della Toscana; presidente e membro di giunta delle comunità montane della Toscana e dei circondari istituiti per legge regionale; componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alle leggi regionali 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36. “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
c) avvocato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;e) difensore civico di regione, provincia o comune;
f) titolare di due incarichi in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici;
g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione.

ARTICOLO 12
Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l’esercizio della vigilanza sull’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
b) i dipendenti o consulenti dell’ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l’ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo;
egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;
k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all’articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all’assunzione dell’incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

ARTICOLO 13
Limitazioni per l’esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l’interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
3. E’ consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.
4. Non è consentita la nomina per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.
5. Non è consentita, per un periodo di due anni, la nomina in un incarico compreso fra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno stesso incarico per due mandati consecutivi.

ARTICOLO 14
Doveri inerenti il mandato

1. Nell’espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall’organo che li ha nominati, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.
2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all’organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull’attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull’attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio,
su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.
3. Il nominato ha l’obbligo:
a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;
b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).
4. Durante l’espletamento del mandato l’interessato è tenuto a comunicare all’organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.

ARTICOLO 15
Decadenza e revoca

1. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell’interessato dall’incarico con provvedimento motivato.
2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l’interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito, l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.
3. La decadenza dall’incarico è altresì pronunciata:
a) nel caso di cui all’articolo 13, comma 2;
b) nel caso di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti);
c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all’articolo 8, comma 1.
4. La revoca può essere disposta:
a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.
5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. In caso di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale la revoca è disposta previa istruttoria svolta dalla commissione consiliare competente.
6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l’interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
7. I soggetti che nel corso del mandato vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

ARTICOLO 16
Sospensione dall’incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all’emanazione del provvedimento definitivo.
2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

ARTICOLO 17
Sostituzione

1. In caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa prima della
scadenza del mandato di un soggetto nominato, l’organo regionale competente
provvede alla sostituzione.
2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione
l’organo regionale competente provvede alla nuova nomina o designazione sulla
base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale
incarico ovvero ai sensi dell’articolo 7, comma 4.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, l’incarico del
soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a
far parte.

ARTICOLO 18
Durata degli incarichi

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

ARTICOLO 19
Rappresentanza di genere

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, le strutture tecniche di cui all’articolo 6 provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal Consiglio e dagli organi di governo, escluse quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sia stata rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni genere.
2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni nonché alla Commissione regionale per le pari opportunità.
3. Ove dalla verifica stessa risulti non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

ARTICOLO 20
Norme transitorie

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all’entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e della presente legge.
3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.
4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell’impegno che l’incarico comporta e della strategicità dell’ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.
6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell’anno 2008, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l’avviso di cui all’articolo 7 della presente legge.
7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all’articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all’articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.

ARTICOLO 21
Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione

1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.
2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.
3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell’organo sono nulli.
5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non provvede almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio.
6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 22
Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell’insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

ARTICOLO 23
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);
b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);
c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all’art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31: “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”);
d) legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, concernente “Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni”).
2.Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l’articolo 22 della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 8 febbraio 2008


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