Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
Differimento attuazione interventi regionali
1. Gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. l dell'importo di Euro 1.630.000,00 e gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 34 dell'importo di Euro 11.500.000,00, sono realizzati a partire dall'anno 2011 con le modalità gestionali e contabili previste nelle medesime disposizioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio del corrente esercizio finanziario conseguenti alle disposizioni di cui al comma l.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 8 Aprile 2011
Il presidente
Giovanni Chiodi