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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 7 novembre 2008, n. 14
Misure per migliorare la qualità della vita dei pazienti in terapia anticoagulante.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità.


1. La Regione del Veneto predispone progetti-obiettivo azioni programmate e tutte le iniziative idonee dirette a fronteggiare le malattie congenite e/o acquisite che comportano trombofilie e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione associata alla prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) al miglioramento della qualità delle cure per i cittadini che eseguono terapia cronica con anticoagulanti orali o eparina;
b) alla prevenzione delle complicanze emorragiche e trombotiche;
c) a migliorare l’educazione e la conoscenza sociale generale per la conduzione della terapia con farmaci anticoagulanti;
d) a favorire l’educazione sanitaria del cittadino in terapia con farmaci anticoagulanti e della sua famiglia;
e) a provvedere all’aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi;
f) ad acquisire coagulometri portatili, per pazienti che si trovino in particolari condizioni di necessità cliniche e logistiche individuate dai entri di sorveglianza in accordo con i medici curanti.


ARTICOLO 2
Terapia con farmaci anticoagulanti.


1. Ai fini della prevenzione delle complicanze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli altri eventuali strumenti di programmazione indicano alle aziende ULSS, sentito l’istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:
a) individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti;
b) programmare gli interventi sanitari su tali patologie.


ARTICOLO 3
Centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA).


1. Le aziende ULSS, presso le quali sono istituiti i centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA), provvedono a fornire gratuitamente, ai cittadini che ne abbiano bisogno, la necessaria terapia con farmaci anticoagulanti oltre che agli eventuali presidi sanitari che si rendano necessari.
2. Ad ogni cittadino affetto da patologia che richiede la terapia cronica con farmaci anticoagulanti è fornita, a cura dell’azienda sanitaria in cui il paziente risiede, una tessera personale.
3. Tutti i pazienti in possesso della tessera personale hanno diritto, dietro prescrizione medica, alla erogazione gratuita delle prestazioni dei CSA, nonché di quanto sarà ritenuto necessario alla trattazione del caso.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua, con provvedimento, d’intesa con le organizzazioni sindacali, i compiti e le attività dei medici di medicina generale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1.


ARTICOLO 4
Interventi regionali.


1. Nell’ambito della programmazione sanitaria la Regione del
Veneto predispone interventi per:
a) l’istituzione di servizi specialistici per l’assistenza ai pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti, secondo parametri che tengano conto della densità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle zone di residenza e dell’incidenza delle malattie che comportano trombofilia;
b) l’istituzione di CSA a livello ospedaliero, a valenza dipartimentale secondo le linee guida della federazione dei centri di sorveglianza dei pazienti anticoagulati (FCSA);
c) la opportuna formazione del personale che opera nelle aziende sanitarie locali sul tema della terapia anticoagulante orale (TAO) al fine di evitare le complicanze trombo emorragiche.


ARTICOLO 5
Compiti dei CSA.


1. I CSA organizzati in strutture semplici ambulatoriali, secondo il modello dei centri diabetici, svolgeranno in particolare i seguenti compiti:
a) analisi del sangue per la valutazione dell’anticoagulazione in rapporto internazionale normalizzato (INR) e tempo di protrombina (PTT);
b) adeguamento terapeutico della dose giornaliera anticoagulante;
c) consulenza a reparti e servizi ospedalieri in occasione di ricoveri di pazienti in terapia anticoagulante;
d) consulenza per il medici di base ed altre strutture specialistiche;
e) addestramento, istruzione ed educazione sanitaria dei pazienti in terapia anticoagulante;
f) collaborazione con le associazioni di categoria dei pazienti anticoagulati (AIPA).


ARTICOLO 6
Associazioni di volontariato.


1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1 le aziende ULSS si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 45 della legge 23 dicembre del 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale.” e
della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato.”, e successive modificazioni.


ARTICOLO 7
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio pluriennale 2008-2010.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 7 novembre 2008



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