Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Temporanea inefficacia dell’indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale
1. L’incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L.R. 30.5.1973, n. 22 recante “Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri regionali” e dell’art. 1,
comma 2, della Legge 31.10.1965, n. 1261 recante “Determinazione delle indennità spettante ai membri del Parlamento”, operante dal 1° gennaio 2007, è inefficace dall’entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione della legislatura.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 7 Maggio 2007