Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

Indietro
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

SOMMARIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Principi e finalità
Art. 3 Regolamento di attuazione
Art. 4 Pianificazione territoriale
Art. 5 Piano regionale dello sviluppo economico
Capo II
Funzioni amministrative e organismi associativi
Sezione I
Ordinamento delle funzioni amministrative
Art. 6 Competenze dei comuni
Art. 7 Competenze delle province
Art. 8 Esercizio di funzioni da parte delle Camere di
commercio
Sezione II
Semplificazione amministrativa
Art. 9 Sportello unico per le attività produttive
Sezione III
Organismi associativi
Art. 10 Centri di assistenza tecnica
TITOLO II
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 11 Ambito di applicazione
Art. 12 Settori merceologici di attività
Capo II
Requisiti per l’esercizio delle attività commerciali
Art. 13 Requisiti di onorabilità
Art. 14 Requisiti professionali
Capo III
Commercio in sede fissa
Art.15 Definizioni
Art. 16 Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
Art. 17 Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita
Art. 18 Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita
Art. 19 Centri commerciali
Art. 20 Empori polifunzionali
Art. 21Vendita all’ingrosso
Art. 22 Regolamento regionale
Capo IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 23 Definizioni
Art. 24 Punti vendita non esclusivi
Art. 25 Esercizio dell’attività
Art. 26 Esenzione dall’autorizzazione
Art. 27 Direttive regionali
Art. 28 Piano comunale
Capo V
Commercio su aree pubbliche
Art. 29 Definizioni
Art. 30 Tipologie di commercio su aree pubbliche
Art. 31 Esercizio dell’attività
Art. 32 Autorizzazione all’esercizio dell’attività mediante posteggio
Art. 33 Concessioni temporanee di posteggio
Art. 34 Assegnazione dei posteggi
Art. 35 Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante
Art. 36 Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
Art. 37 Fiere e fiere promozionali
Art. 38 Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
Art. 39 Esercizio dell’attività in assenza del titolare
Art. 40 Piano e regolamento comunale
Capo VI
Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 41 Definizioni
Art. 42 Esercizio dell’attività
Art. 43 Abilitazione all’esercizio dell’attività
Art. 44 Attività stagionale
Art. 45 Attività temporanea
Art. 46 Direttive regionali
Art. 47 Programmazione comunale
Art. 48 Attività escluse dalla programmazione comunale
Art. 49 Somministrazione mediante distributori automatici
Capo VII
Distribuzione di carburanti
Art. 50 Definizioni
Sezione I
Impianti stradali
Art. 51 Bacini di utenza regionali
Art. 52 Impianti di pubblica utilità
Art. 53 Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti
Art. 54 Nuovi impianti
Art. 55 Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di nuovi impianti
Art. 56 Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti
Art. 57 Modifiche degli impianti
Art. 58 Collaudo
Art. 59 Localizzazione degli impianti
Art. 60 Regolamento regionale
Sezione II
Impianti ad uso privato e per natanti
Art. 61 Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti
Art. 62 Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali
Capo VIII
Forme speciali di commercio al dettaglio
Art. 63 Esercizio dell’attività
Art. 64 Spacci interni
Art. 65 Distributori automatici
Art. 66 Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
Art. 67 Norme speciali per la vendita tramite televisione
Art. 68 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
Art. 69 Persone incaricate
Capo IX
Sospensione volontaria, variazioni,subingresso e cessazione
Art. 70 Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 71 Sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche
Art. 72 Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione dei carburanti
Art. 73 Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
Art. 74 Subingresso
Art. 75 Affidamento di reparto
Art. 76 Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
nei punti vendita non esclusivi
Art. 77 Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche
Art. 78 Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti
Art. 79 Cessazione dell’attività
Capo X
Orari delle attività commerciali
Art. 8
0 Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
Art. 81 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 82 Orari per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 83 Orari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
Art. 84 Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti
Art. 85 Pubblicità degli orari
Art. 86 Disposizioni speciali
Capo XI
Pubblicità dei prezzi
Art. 87 Pubblicità dei prezzi
Capo XII
Vendite straordinarie e promozionali
Sezione I
Vendite straordinarie
Art. 88 Oggetto
Art. 89 Offerta delle merci
Art. 90 Pubblicità dei prezzi
Art. 91 Pubblicità delle vendite straordinarie
Art. 92 Vendite di liquidazione
Art. 93 Durata delle vendite di liquidazione
Art. 94 Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione
Art. 95 Vendite di fine stagione
Sezione II
Vendite promozionali
Art. 96 Vendite promozionali
Capo XIII
Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio
Art. 97 Definizioni
Art. 98 Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale
Art. 99 Valorizzazione dei luoghi del commercio e
degli esercizi storici
Capo XIV
Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze
Sezione I
Osservatorio regionale
Art. 100 Osservatorio regionale
Sezione II
Vigilanza
Art. 101 Vigilanza
Sezione III
Sanzioni
Art. 102 Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana
e periodica
Art. 103 Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 104 Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche
Art. 105 Sanzioni per l’attività di distribuzione dei carburanti
Sezione IV
Decadenze
Art. 106 Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa
quotidiana e periodica
Art. 107 Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione
Art. 108 Decadenza dell’autorizzazione per attività
commerciale su aree pubbliche
Art. 109 Decadenza dell’autorizzazione all’installazione e l’esercizio di impianti per la distribuzione dei
carburanti
Capo XV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 110 Decorrenza e abrogazioni
Art. 111 Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 112 Disposizioni transitorie
Art. 113 Disapplicazione di disposizioni statali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività commerciale in Toscana.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:
a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

Art. 2
Principi e finalità

1. L’attività disciplinata dalla presente legge si fonda
sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà
di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo
alla trasparenza dell’informazione sui prezzi, alla sicurezza
dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;
c) l’efficienza e la modernizzazione della rete distributiva,
con particolare riguardo alla crescita qualitativa
ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali
naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei
prezzi;
d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie
delle strutture distributive e le diverse forme di vendita,
con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle
piccole imprese, all’evoluzione qualificata delle relazioni
tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere
economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati
di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme,
la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali,
con particolare riguardo allo sviluppo e all’aggiornamento
professionale degli operatori;
f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli
occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi
territoriali;
g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari,
costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione
del sistema distributivo nell’intero territorio regionale;
h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e
della governance cooperativa come metodi di relazione e
di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche,
le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei
consumatori, anche ai fini della programmazione delle
diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo
secondo modelli co-evolutivi.

Art. 3
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento la Regione, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, stabilisce le norme di attuazione della presente
legge.

Art. 4
Pianificazione territoriale

1. Nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo
48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio) la Regione stabilisce con
apposite prescrizioni i criteri per la pianificazione territoriale
nel settore commerciale cui le province ed i comuni
si conformano nei loro strumenti di pianificazione.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 vengono definite
con particolare riguardo ai requisiti delle aree di localizzazione
ed agli standard di qualità e di prestazione delle
medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche
conto degli effetti d’ambito sovracomunale.

Art. 5
Piano regionale dello sviluppo economico

1. Nel Piano regionale dello sviluppo economico
(PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35
(Disciplina degli interventi in materia di attività produttive)
la Regione prevede interventi finanziari a sostegno
dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e dei
servizi commerciali.

Capo II
Funzioni amministrative e organismi associativi

Sezione I
Ordinamento delle funzioni amministrative

Art. 6
Competenze dei comuni

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono
conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non
riservate alla Regione, alle province o ad altri enti.

Art. 7
Competenze delle province

1. Le province, nell’ambito delle funzioni loro attribuite
in materia di formazione professionale, garantiscono,
attraverso le agenzie formative accreditate ai sensi
della normativa regionale, la formazione professionale
per l’accesso alle attività di vendita nel settore merceologico
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande,
l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori
del commercio.

Art. 8
Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio

1. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti
dalla presente legge, Regione, province e comuni possono
avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (CCIAA), sulla base di apposite convenzioni.

Sezione II
Semplificazione amministrativa

Art. 9
Sportello unico per le attività produttive

1. Nei comuni in cui è istituito e operante lo sportello
unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, si
può ricorrere allo stesso per i procedimenti amministrativi
previsti dalla presente legge.

Sezione III
Organismi associativi

Art. 10
Centri di assistenza tecnica

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della
rete distributiva, le associazioni di categoria del settore
commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello
provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti
interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica
alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate
maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni
presenti, relativamente al settore commercio,
nell’ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.
2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono
autorizzati dalla Regione all’esercizio delle attività di cui
al comma 3.
3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di
assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con
particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva
delle piccole e medie imprese, alla certificazione di
qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività
previste dal loro statuto.
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi
dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto
tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare
programmi di attività per la qualificazione della rete
distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione
commerciale e per la tutela dei consumatori.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione
definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione
di cui al comma 2.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I
Ambito di applicazione

Art. 11
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’attività
commerciale come definita dall’articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non
si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i
comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8
novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), e dalla l. 362/1991 qualora vendano esclusivamente
prodotti farmaceutici, specialità medicinali,
dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora
vendano esclusivamente generi di monopolio di cui
alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione
dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio)
da ultimo modificata dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e al decreto
del Presidente della repubblica 14 ottobre 1958, 1074
(Approvazione del regolamento di esecuzione, della L.
22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio)
da ultimo modificato dal d.p.r 385/2003;
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita
dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell’articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni
relative alla concessione dei posteggi nonché
per la sostituzione nell’esercizio dell’attività di vendita di
cui all’articolo 39;
d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23
giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche
in Toscana) modificata dalla legge regionale 28 maggio
2004, n. 27;
e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23
marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in
materia di turismo), limitatamente alla somministrazione
di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti
ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro
per l’artigianato), modificato dall’articolo 13 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di
produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente
dei beni necessari all’esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio;
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione
o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti,
purché i locali di vendita non superino le dimensioni
di un esercizio di vicinato;
h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché
ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico,
al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti
esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro
che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente
e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio
dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie
opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo,
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi
dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
8 10.2.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa);
k) all’attività di vendita effettuata durante il periodo
di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di
prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori,
purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni
e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni
stesse;
l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali
che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo,
anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione,
concernenti l’oggetto della loro attività;
m) alle attività di somministrazione svolte in forma
completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande
a fini promozionali;
n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e
periodica non soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 26.

Art. 12
Settori merceologici di attività

1. Ai sensi della presente legge l’attività commerciale
all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento
ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio
dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle
merceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministeriale
4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione
della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del
commercio), e all’articolo 2 del decreto ministeriale 16
settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita
tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente,
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari
e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio
con l’indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei
soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari
di farmacie di cui all’allegato 9 del d.m. 375/1988,
nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di
generi di monopolio di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale
17 settembre 1996, n. 561.
3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto
di distribuzione di carburanti, rilasciata dall’Agenzia
delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui
all’articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in
vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare
e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi
al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto
dei requisiti igienico-sanitari.
4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici
di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), hanno titolo a
porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico
non alimentare.

Capo II
Requisiti per l’esercizio delle attività commerciali

Art. 13
Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a
tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice
penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo
VI, capo II del codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti,
previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo
modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui
confronti è stata applicata una delle misure previste dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003,
n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza
passata in giudicato, una condanna per reati contro
la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi
in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione
da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il
gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni
alle norme sui giochi.
3. Non possono esercitare l’attività di distribuzione di
carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per il delitto previsto dall’articolo
472 del codice penale.
4. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma
1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del
presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere
dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena, non si applica il divieto di esercizio
dell’attività.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi,
i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia).

Art. 14
Requisiti professionali

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale
relativa al settore merceologico alimentare ovvero
alla somministrazione di alimenti e bevande, anche
se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di
persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a)relativamente all’esercizio dell’attività di vendita
nel settore alimentare:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione professionale per il commercio relativo al
settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla
vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato
la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto
alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in
qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS);
3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio
(REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina
del commercio), per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma
2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo
registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
b) relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione professionale relativo alla somministrazione
di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente
normativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per
almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti l’attività nel settore della somministrazione
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in
qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’INPS;
3) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971,
per attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro
per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione
dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.
2. Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico
alimentare ovvero della somministrazione di
alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni
o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al
comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante
o ad altra persona specificamente preposta all’attività
commerciale.
3. I requisiti professionali di cui al presente articolo
sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni
italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano,
purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o
provincia autonoma di residenza.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 3, la Regione
definisce:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie
dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero
1) e lettera b), numero 1), garantendone l’effettuazione
anche tramite rapporti convenzionali con soggetti
idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le
camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali
del commercio più rappresentative e gli enti da queste
costituiti;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie,
oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare
il livello professionale o riqualificare gli operatori in
attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione
ai corsi da parte degli operatori delle piccole e
medie imprese del settore commerciale.
Capo III
Commercio in sede fissa

Art. 15
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute
nel presente capo si intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso
o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad
altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa
o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati
oltre le casse;
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di
vendita:
1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con
popolazione residente fino a diecimila abitanti;
2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con
popolazione residente superiore a diecimila abitanti;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi
superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di
vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell’articolo
22, comma 1, lettera h);
f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi
superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture,
nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell’articolo
22, comma 1, lettera h);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro
commerciale si intende quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al
dettaglio in esso presenti.

Art. 16
Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento
della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo
15, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato
sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, ai
sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e accesso agli atti) da ultimo modificata
dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63, al comune
competente per territorio e possono essere effettuati dalla
data di ricevimento della denuncia.
2. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei
regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-
sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche
e di sicurezza nonché di quelle relative alle
destinazioni d’uso.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei
prodotti alimentari è consentito il consumo immediato
dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il
servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente
finalizzate.

Art. 17
Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento
della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo
15, comma 1, lettera e) e la modifica, quantitativa o
qualitativa di settore merceologico di una media struttura
di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune competente per territorio.
2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali
del commercio, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti
sociali interessate individuate dal comune, maggiormente
rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi di
cui all’articolo 22, comma 1, lettera i), definisce la programmazione,
le condizioni ed i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1.
3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore
ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento
di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di
rilascio della concessione edilizia inerente l’immobile e
dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la
contestualità.
4. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei
regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-
sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche
e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni
d’uso.

Art. 18
Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento
della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa,
di settore merceologico di una grande struttura di vendita
sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio secondo le procedure di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5.
2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata
da una conferenza di servizi indetta dal comune e
composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante
della provincia e un rappresentante del comune.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide
in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di cui
agli articoli 4, comma 1 e 22, comma 1, lettera i).
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte
in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti
dei comuni contermini, delle organizzazioni
imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori
e delle altre parti sociali interessate individuate
dal comune, maggiormente rappresentative in relazione
al bacino d’utenza interessato dall’insediamento. Ove il
bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra
regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla
stessa un parere non vincolante.
5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a
maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo
svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione
è subordinato al parere favorevole del rappresentante
della Regione.
6. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti
di rilascio della concessione edilizia inerenti l’immobile
e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone
la contestualità.
7. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei
regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-
sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche
e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni
d’uso.

Art. 19
Centri commerciali

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento
della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa,
di settore merceologico di un centro commerciale sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio.
2. La domanda di autorizzazione può essere presentata
da un unico promotore o da singoli esercenti, anche
mediante un rappresentante degli stessi.
3. Al momento della presentazione della domanda
il promotore del centro commerciale può non essere in
possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14,
che devono comunque essere posseduti al momento del
rilascio dell’autorizzazione.
4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti
all’interno del centro commerciale sono autorizzate con
autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato
sono soggetti alla denuncia di inizio di attività di cui
all’articolo 16, comma 1.
5. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto,
diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
6. Il comune può regolare uniformemente gli orari
delle attività presenti all’interno del centro commerciale.

Art. 20
Empori polifunzionali

1. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti
territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore
a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati
da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e
dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di
vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio
polifunzionale, oltre all’attività commerciale, altri
servizi di interesse per la collettività, eventualmente in
convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le
modalità e le condizioni stabilite dal comune.

Art. 21
Vendita all’ingrosso

1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo
ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere
esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli
13 e 14 effettuata al momento dell’iscrizione al registro
delle imprese presso la CCIAA competente.
2. E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale
dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la
vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura,
l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami.

Art. 22
Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione
stabilisce, in particolare:
a) il contenuto della denuncia di inizio di attività di
cui all’articolo 16, comma 1;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui
agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;
c) le norme sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
alle grandi strutture di vendita;
d) i criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione
di cui all’articolo 17, comma 1;
e) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1;
f) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei
di utenza;
g) le zone del territorio alle quali applicare i limiti
massimi di superficie di vendita di cui all’articolo 17,
comma 2;
h) la superficie di vendita massima delle medie e delle
grandi strutture di vendita;
i) gli indirizzi per la programmazione delle medie e
delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riquali
ficazione degli esercizi già operanti e le iniziative di
operatori commerciali associati, tenendo conto di eventuali
fenomeni di saturazione degli insediamenti, da individuarsi
in relazione ai rapporti tra le superfici della
media e grande distribuzione e la densità della popolazione,
nonché alla sostenibilità infrastrutturale, logistica e di
mobilità relativi a specifici ambiti territoriali ed evitando
fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita
che possano produrre impatti economici e territoriali
equivalenti a quelli della grande distribuzione;
j) i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una
media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione
a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
k) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi
strutture di vendita, con particolare riguardo all’inserimento
all’interno delle stesse di sistemi informativi per
la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione
della fruizione delle risorse ambientali e turistiche
del territorio;
l) i criteri per l’apertura degli esercizi commerciali
specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti
ed a consegna differita;
m) le modalità per l’attuazione della concertazione
locale prevista nella presente legge;
n) il contenuto della denuncia d’inizio attività di cui
all’articolo 63;
o) il contenuto della comunicazione di cui all’articolo 92, comma 2.

Capo IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 23
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute
nel presente capo si intendono:
a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti
alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti
vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati,
ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n.
416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria) abrogato dall’articolo 9 del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici
in aggiunta o meno ad altre merci;
b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta
ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli
quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di
prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono
altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione
ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 aprile
1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita
per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata
l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli
periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 24
Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzati all’esercizio di un punto
vendita non esclusivo, a condizione che l’attività si svolga
nell’ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il
limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1000;
c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo
di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) le grandi strutture di vendita;
f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo
di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita,
con esclusivo riferimento ai periodici di identica
specializzazione.
2. La prevalenza dell’attività, ai fini dell’applicazione
del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume
di affari.

Art. 25
Esercizio dell’attività

1. L’apertura e il trasferimento di sede di un esercizio
di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione
definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di
cui al comma 1.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere
stagionale.
4. L’autorizzazione per punti vendita esclusivi e non
esclusivi è rilasciata nel rispetto del piano comunale di
localizzazione di cui all’articolo 28.
5. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione
ai sensi dell’articolo 1 della l. 108/1999 l’autorizzazione
alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione
è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla
presentazione della comunicazione di cui all’articolo 1,
comma 2, della l.108/1999, abbiano effettivamente venduto
i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la
domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente
stabilito dal comune.

Art. 26
Esenzione dall’autorizzazione

1. Non è soggetta ad autorizzazione:
a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità
religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni
specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari
a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro
redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite
nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante
da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-
ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture
pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato
esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia
regolamentato con qualsiasi modalità.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione
al comune competente per territorio.

Art. 27
Direttive regionali

1. La Regione entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge emana direttive al fine di assicurare
un livello ottimale di vendita dei prodotti editoriali,
in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche
e sociali, alla popolazione residente e ai fiussi
turistici delle diverse aree territoriali.

Art. 28
Piano comunale

1. Sulla base delle direttive di cui all’articolo 27, i comuni
approvano il piano di localizzazione per il rilascio
di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. Il piano comunale è approvato previa concertazione
con le associazioni degli editori, dei distributori, le
organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni
dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. In mancanza del piano comunale, qualora nel territorio
del comune o di una frazione di esso non esistano
punti vendita, l’autorizzazione può essere rilasciata
anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti
dall’articolo 24.

Capo V
Commercio su aree pubbliche

Art. 29
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute
nel presente capo si intendono:
a) per commercio su aree pubbliche, le attività di
vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e
bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle
del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune
abbia la disponibilità;
b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali,
comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura
destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune
abbia la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività
commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l’offerta
di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti
e bevande;
d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del
mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto
a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private
di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date
in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata
dall’affiusso di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività;
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale
indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri
storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché
attività culturali, economiche e sociali o particolari
tipologie merceologiche o produttive;
h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario,
la manifestazione finalizzata alla promozione
del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche,
all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari,
alla conoscenza delle produzioni etniche
e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché
alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali
e sportive;
i) per presenze in un mercato, il numero delle volte
che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività
commerciale;
j) per presenze in una fiera, il numero delle volte che
l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale
fiera.

Art. 30
Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere
esercitata da imprenditori individuali o società di
persone secondo le seguenti tipologie:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.
2. L’esercizio del commercio in forma itinerante è
consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal
comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

Art. 31
Esercizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione
definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di
cui al comma 1.
3. Nelle aree demaniali non comunali l’autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata dal comune previo nulla
osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità
e le condizioni per l’utilizzo delle aree medesime.
4. Nel territorio toscano l’esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati
nelle altre regioni italiane o nei paesi dell’Unione
europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente
legge.

Art. 32
Autorizzazione all’esercizio dell’attività mediante posteggio

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione
di posteggio sono rilasciate contestualmente dal
comune in cui ha sede il posteggio.
2. La concessione di posteggio ha durata decennale
ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi
fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all’esercizio nell’ambito del territorio regionale
dell’attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente
liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.

Art. 33
Concessioni temporanee di posteggio

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio
per consentire la partecipazione a fiere promozionali
e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia agli operatori autorizzati all’esercizio
del commercio su aree pubbliche le concessioni
temporanee di posteggio nelle fiere promozionali
tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 34, comma 3.

Art. 34
Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale
concessione decennale di posteggio nel mercato,
nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.
2. Per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale
concessione decennale di posteggio nel mercato e
nella fiera, il comune invia i bandi,entro il 31 gennaio,
il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla
redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana
(BURT) , che provvede alla pubblicazione entro i trenta
giorni successivi.
3. Il comune rilascia l’autorizzazione e la contestuale
concessione decennale di cui al comma 1 tenendo conto
del maggior numero di presenze maturate nel mercato,
nella fiera, e nel posteggio fuori mercato. A parità di anzianità
di presenze, il comune tiene conto dell’anzianità
complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal
soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell’attività
quale risulta dal registro delle imprese. Il comune
determina gli ulteriori criteri di assegnazione.
4. Al fine del rilascio dell’assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri
di cui al comma 3.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative
ad autorizzazioni diverse.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza
si acquisisce con la partecipazione per l’intera manifestazione.
7. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza
si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai
due terzi della durata della manifestazione.

Art. 35
Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma
itinerante è rilasciata dal comune in cui il richiedente ha
la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore
ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore
e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di
studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente
liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata
più di un’autorizzazione di cui al comma 1, fatta salva la
facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già
esistenti.

Art. 36
Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. L’autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei
prodotti alimentari consente il consumo immediato dei
medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio
di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. L’attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto
della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
3. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare
da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 37
Fiere e fiere promozionali

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente
agli operatori già in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori
autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche
e possono partecipare anche gli imprenditori individuali
o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

Art. 38
Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del
commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi
ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge – quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare
posteggi:
a) ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile
1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese
a sostegno dell’imprenditoria giovanile) da ultimo
modificata dalla legge regionale 11 agosto 1995, n. 87;
b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla
stagionalità delle produzioni.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a ) non possono
essere titolari di più di una concessione di posteggio
riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 39
Esercizio dell’attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare dell’autorizzazione o dei
soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori
familiari purché in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 13 e 14.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare dell’autorizzazione
e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e
14 sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certi
ficazione.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su
richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività
di vigilanza e controllo.

Art. 40
Piano e regolamento comunale

1. Il comune approva il piano comunale per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in
particolare:
a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato
e nelle fiere;
b) l’individuazione delle aree da destinarsi a nuovi
mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
c) l’individuazione delle aree nelle quali l’esercizio
dell’attività commerciale è vietato o comunque sottoposto
a condizioni.
2. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma
1, i comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria
e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le
organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le associazioni dei
consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere
aggiornato con le stesse modalità previste per l’approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa
concertazione con le organizzazioni e le associazioni
di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di
un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati
un termine di almeno un anno per il definitivo
trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di
prevedere termini diversi a seguito di accordi.
7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico
e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva
la facoltà del comune di trasferire o modificare l’assetto
del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo
il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di
cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove
collocazioni.
8. Al fine di qualificare l’esercizio dell’attività commerciale
il comune può affidare la gestione dei mercati,
fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti
da individuarsi con le modalità definite dal piano.
9. Ogni area pubblica destinata all’esercizio dell’attività
è dotata dei necessari servizi igienico– sanitari in
misura proporzionale al numero dei posteggi.

Capo VI
Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 41
Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per somministrazione di alimenti e bevande, la
vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i
casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali
dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa
come adiacente o pertinente al locale, appositamente
attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio;
b) per superficie di somministrazione, la superficie
appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione.
Rientra in essa l’area occupata da banchi,
scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio
funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra
l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione,
cucine, uffici e servizi;
c) per impianti ed attrezzature di somministrazione,
tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo
di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di
cui alla lettera a);
d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore,
l’organizzazione di un servizio di somministrazione
di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al
consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da
lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore
nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di
lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni
e attività similari;
e) per somministrazione nelle mense aziendali, la
somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di
autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico
o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di
altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite
l’opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito
contratto.

Art. 42
Esercizio dell’attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
sono costituiti da un’unica tipologia così definita:
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche
di qualsiasi gradazione.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande
è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia
igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza
e di destinazione d’uso dei locali.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza
necessità di ulteriori titoli abilitativi.
4. La somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione non è consentita negli esercizi operanti
nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione
dello spettacolo viaggiante installati con carattere
temporaneo, nonché nell’ambito di manifestazioni sportive
o musicali all’aperto.

Art. 43
Abilitazione all’esercizio dell’attività

1. L’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande sono effettuati
in conformità agli atti di programmazione comunale di
cui all’articolo 47.
2. Gli atti di programmazione comunale prevedono
criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici,
anche relativi alle specificità delle diverse parti
del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi
o caratteristiche compatibili con l’esperibilità di
un bando pubblico.
3. I soggetti aggiudicatari delle attività programmate,
prima di dare inizio all’attività di somministrazione e comunque
non oltre centottanta giorni dall’aggiudicazione,
presentano la denuncia di inizio di attività, ai sensi degli
articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente
per territorio e possono attivare l’attività dalla data di ricevimento
della denuncia.
4. I requisiti di cui all’articolo 42, comma 2 devono
sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche
strutturali dei locali.

Art. 44
Attività stagionale

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande
può avere carattere stagionale ed essere esercitata
anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta
giorni e non superiore a centottanta giorni.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività si applicano le
procedure di cui all’articolo 43.

Art. 45
Attività temporanea

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone,
l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi
degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune sul cui
territorio l’attività si svolge e può essere effettuata dalla
data di ricevimento della denuncia.
2. L’attività di somministrazione di cui al comma 1
può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione
ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se
il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso
dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l’attività di
somministrazione.
3. L’attività di somministrazione di cui al comma 1
non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia
di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli
edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione
di cui al comma 1, nell’ambito di manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico, è richiesto esclusivamente
il possesso dei requisiti di onorabilità di cui
all’articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienicosanitarie
e di quelle in materia di sicurezza.
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali
interessate, redige il calendario-programma annuale delle
manifestazioni ricorrenti.

Art. 46
Direttive regionali

1. La Regione, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad
assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta,
in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico,
alla popolazione residente e fiuttuante, ai fiussi turistici,
alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree
territoriali.

Art. 47
Programmazione comunale

1. Sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo
46, i comuni definiscono gli atti di programmazione
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande,
18 10.2.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11
comprese quelle di cui all’articolo 44, previa concertazione
con le organizzazioni del commercio, turismo
e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del
settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente
rappresentative.

Art. 48
Attività escluse dalla programmazione comunale

1. Non sono soggette alla programmazione comunale
di cui all’articolo 47 le attività di somministrazione di
alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente
ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento
e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente
ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie,
gallerie d’arte. L’attività congiunta si intende prevalente
nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo
svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie
complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività,
esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non
costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la
semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio
delle strade extraurbane principali e delle autostrade,
come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal
decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei
mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali
delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235
(Regolamento recante semplificazione del procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo
41, comma 1, lettera e) e negli spacci annessi ad aziende,
amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione
viene effettuata nei confronti del personale dipendente
e degli studenti;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate
o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di
cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole,
case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine,
strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e
altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a denuncia
di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59
della l.r. 9/1995 al comune competente per territorio e
possono essere effettuate dalla data di ricevimento della
denuncia.

Art. 49
Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici in locali esclusivamente
adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta
a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli
58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio
e può essere effettuata dalla data di ricevimento
della denuncia.
2. E’ vietata la somministrazione mediante distributori
automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Capo VII
Distribuzione di carburanti

Art. 50
Definizioni

1. Al fine dell’applicazione della presente capo si intendono:
a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione,
il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il
gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili
per autotrazione in commercio, nonché l’olio lubrificante;
b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti
per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli
impianti ad uso privati e gli impianti per natanti;
c) per impianto stradale, il complesso commerciale
unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione
automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi
e dalle attività economiche accessorie integrative;
d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature
per l’erogazione automatica di carburante
senza l’assistenza di apposito personale con pagamento
preventivo al rifornimento;
e) per self-service post-pagamento, il complesso di
apparecchiature per il comando e il controllo a distanza
dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento
successivo al rifornimento;
f) per servizi all’automobile e all’automobilista, attività
quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio,
servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper,
servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto
telefonico pubblico, bancomat;
g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature
fisse senza limiti di capacità ubicate all’interno di aree
private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri,
magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento
esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di
imprese produttive o di servizio, con esclusione delle
amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato
può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento
di automezzi di proprietà di imprese diverse dal
titolare dell’autorizzazione a condizione che tra il titolare
ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una
associazione di imprese o che si tratti di società controllata
dalla società titolare dell’autorizzazione;
h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato,
tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore
a 9000 litri ubicate all’interno di cave per estrazione di
materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché
di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche
destinate al rifornimento di macchine e automezzi
di proprietà dell’azienda presso la quale viene usato il
contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria
C di cui al decreto del Ministro dell’interno del 31
luglio 1934.

Sezione I
Impianti stradali

Art. 51
Bacini di utenza regionali

1. A garanzia di un’articolata ed equilibrata presenza
del servizio di distribuzione di carburanti il territorio regionale
è ripartito in aree di pianura e aree montane.
2. Ai fini del presente capo per aree montane si intendono
i comuni riconosciuti interamente montani ed i
territori montani dei comuni parzialmente montani di cui
all’allegato 1 della legge regionale 28 dicembre 2000, n.
82 (Norme in materia di Comunità montane), modificata
dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37.
3. Nelle aree montane possono essere installati anche
nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature
self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza
del gestore a condizione che si tratti di un impianto di
pubblica utilità come definita all’articolo 52 e che ne sia
garantita una adeguata sorveglianza secondo le modalità
stabilite dal comune.
4. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità
funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire
l’attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione
nei termini e con le modalità stabiliti dal
comune.
5. Nelle aree montane con popolazione inferiore ai
tremila abitanti ed interessate da fenomeni di rarefazione
del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati
impianti senza la presenza del gestore connessi
agli empori polifunzionali di cui all’articolo 20.

Art. 52
Impianti di pubblica utilità

1. E’ da considerarsi impianto di pubblica utilità:
a) nelle aree di pianura, l’impianto ubicato ad una distanza
superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni,
dall’impianto più vicino;
b) nelle aree montane, l’impianto ubicato ad una distanza
superiore a 5 chilometri, nelle diverse direzioni,
dall’impianto più vicino;
c) l’impianto che costituisce l’unico punto di rifornimento
esistente nel territorio comunale.

Art. 53
Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento
del sistema distributivo anche attraverso la
riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono
a sottoporre a verifica gli impianti esistenti entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento
di cui articolo 60.
2. Ai fini del presente capo per incompatibilità si intende
la collocazione dell’impianto in un’area non idonea
con la presenza di impianti di distribuzione.
3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare
il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta
e relativa dell’impianto definite nel regolamento di cui
all’articolo 60.
4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4,
comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59), modi-
ficato dall’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8
settembre 1999, n. 346 nonché quelle effettuate ai sensi
della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per
la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo
dei carburanti).
5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti
non precedentemente erogati o installare dispositivi
self service pre o post pagamento, possono procedere, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, solo nel caso
in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza,
nel caso in cui abbiano presentato al comune una
dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle
fattispecie di incompatibilità.
6. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità
assoluta non sono suscettibili di adeguamento
e il comune revoca l’autorizzazione.
7. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità
relativa possono permanere nel sito originario
qualora abbiano le condizioni previste dal regolamento
di cui all’articolo 60 ovvero qualora siano suscettibili di
adeguamento. L’adeguamento avviene nel termine e con
le modalità stabilite dal comune.
8. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma
7 il comune revoca l’autorizzazione salvo quanto previsto
al comma 9.
9. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando
non venga istallato un nuovo impianto, il comune può
autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto
di pubblica utilità come definito all’articolo 52 anche in
presenza delle fattispecie d’incompatibilità relativa.

Art. 54
Nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina
e gasolio e sono dotati di dispositivi self - service pre
e post – pagamento, di servizi o attività informative di
interesse turistico, di almeno due servizi all’automobile e
all’automobilista, nonché di un’attività di vendita al dettaglio
con superficie di vendita:
a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a
150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
fino a diecimila abitanti;
b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a
250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
superiore a diecimila abitanti.
2. Gli standard di qualità e di prestazione dei servizi
e delle attività informative di interesse turistico di cui
al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 60.
3. Il comune può autorizzare l’esercizio di un’attività
di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita
della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto
previsto nei piani comunali di settore. La domanda di
autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare
dell’autorizzazione e dal gestore.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 non può essere
ceduta separatamente dall’autorizzazione per l’istallazione
e l’esercizio di impianti.

Art. 55
Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di nuovi impianti

1. L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 60 la Regione
definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine
entro il quale l’impianto è posto in esercizio o sono
utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

Art. 56
Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti

1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi selfservice
pre-pagamento possono essere istallati dispositivi
self-service post-pagamento a condizione che gli impianti
stessi siano forniti di servizi all’automobile e all’automobilista
e che sia esercitata una attività di vendita al
dettaglio su una superficie di vendita:
a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con
popolazione residente fino a diecimila abitanti;
b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con
popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
2. I servizi o le attività informative di interesse turistico
possono essere allestiti nel rispetto degli standard di
cui all’articolo 54, comma 2.
3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle
attività economiche accessorie integrative di cui all’articolo
54, comma 3.

Art. 57
Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all’impianto:
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti
erogati;
b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e
dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della
capacità delle seconde;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia
erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia
o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di
destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del
gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e
di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei
carburanti sono soggette a denuncia di inizio di attività,
ai sensi dell’articolo 58 e 59 della l.r. 9/1995, che il
titolare presenta al comune e all’ ufficio competente dell’Agenzia
delle Dogane e possono essere effettuate dalla
data di ricevimento della denuncia.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo
quanto stabilito all’articolo 55 le seguenti modifiche:
a) l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa
area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di
tutte le parti costitutive dello stesso.

Art. 58
Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali
è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in
esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto
dall’interessato al comune dove ha sede l’impianto.
2. Il comune, per l’espletamento del collaudo, nomina
una commissione della quale fanno parte un rappresentante
del comune con funzioni di presidente, un rappresentante
del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un
rappresentante dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane,
un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante
dell’Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL),
competenti per territorio.
3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal
ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell’interessato.
4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è
autorizzato l’esercizio provvisorio, previa presentazione
al comune di idonea documentazione attestante la conformità
dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li
disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio il comune è
tenuto ad effettuare il collaudo.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal
comune e sono a carico del richiedente.
6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici
anni dalla precedente verifica.
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle
modifiche di cui all’articolo 57, comma 1 soggette a
denuncia di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell’intervento
è attestata da perizia giurata che il titolare
trasmette al comune e all’ufficio competente dell’Agenzia
delle Dogane.

Art. 59
Localizzazione degli impianti

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative
di cui al presente capo, i comuni, entro centottanta giorni
dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, predispongono
apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento
della rete distributiva comunale.
2. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione
di carburanti il territorio comunale è ripartito in zone.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 60 la Regione stabilisce:
a) le zone comunali di cui al comma 1;
b) le superfici minime degli impianti;
c) le distanze minime tra gli impianti.
4. Il comune ha facoltà di determinare valori di super
fici e distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del
comma 3, lettere b) e c), in misura non superiore al 20
per cento.
5. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti
con erogazione di metano e per l’aggiunta di metano
in impianti esistenti, il comune ha facoltà di determinare
valori di distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del
comma 3, lettera c), in misura superiore al venti per cento,
per realizzare progetti previsti da accordi territoriali
promossi dalla Regione Toscana.
6. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche
all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i
criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione
di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione
può essere riconosciuta a consorzi di gestori di
impianti incompatibili, ai titolari di impianti, singoli o associati,
che risultino proprietari, nell’ambito del territorio
regionale, di un numero di punti vendita non superiore
a cinque, oltreché alla realizzazione di impianti eroganti
anche carburanti ecologici.
7. Non possono essere installati impianti nei centri storici
o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze.

Art. 60
Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione
definisce, in particolare:
a) le fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa
di cui all’articolo 53, comma 3, nonché le condizioni di
cui all’articolo 53, comma 7;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui
all’articolo 55;
c) le zone comunali, le superfici e distanze minime tra
gli impianti di cui all’articolo 59, comma 3;
d) gli standard di qualità e prestazione dei servizi e
delle attività informative di interesse turistico di cui agli
articoli 54, comma 2 e 56, comma 2.

Sezione II
Impianti ad uso privato e per natanti

Art. 61
Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti

1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di
impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità
a quanto previsto dall’articolo 55.
2. L’autorizzazione è rilasciata per il rifornimento
diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente.
E’ vietata la cessione di carburante e degli altri
prodotti a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione,
dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate
come indicato all’articolo 50, comma 1, lettera
g), sia a titolo oneroso che gratuito.
3. L’attivazione di contenitori–distributori mobili ad
uso privato è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai
sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune
competente per territorio e possono essere effettuati dalla
data di ricevimento della denuncia; il titolare dell’attività,
contestualmente alla denuncia, è tenuto ad attestare il
rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
4. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio
di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal
comune nel quale ha sede l’impianto, nel rispetto della
disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione
di carburanti.
5. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono
adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono
derogare alle caratteristiche tipologiche e ai criteri di
superficie e distanza previste nella presente legge e nel
regolamento per i nuovi impianti.

Art. 62
Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli
impianti stradali da parte di operatori economici o altri
utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi
direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori
a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione
al comune competente per territorio. I recipienti
per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle
prescrizioni tecniche in materia.
2. Il titolare dell’autorizzazione o il gestore riforniscono
i soggetti muniti di comunicazione.

Capo VIII
Forme speciali di commercio al dettaglio

Art. 63
Esercizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio
di cui al presente capo è soggetto a denuncia di inizio di
attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al
comune competente per territorio e può essere iniziato
dalla data di ricevimento della denuncia.

Art. 64
Spacci interni

1. L’attività di commercio al dettaglio di prodotti a
favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati,
di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti
a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al
pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Art. 65
Distributori automatici

1. All’attività di commercio al dettaglio mediante distributori
automatici effettuata in modo non esclusivo si
applica l’articolo 63.
2. L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori
automatici effettuata in apposito locale ad essa
adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni
concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
3. E’ vietata la vendita mediante distributori automatici
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 66
Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza,
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione,
la denuncia d’inizio attività di cui all’articolo 63
è presentata al comune nel quale l’esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale.
2. E’ vietato l’invio di prodotti al consumatore, se
non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di
campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate
per mezzo della televisione o di altri sistemi di
comunicazione.

Art. 67
Norme speciali per la vendita tramite televisione

1. In caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva
deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuta
denuncia d’inizio attività di cui all’articolo 63.
2. Durante la trasmissione devono essere indicati il
nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede
del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese
ed il numero della partita IVA.

Art. 68
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio
e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio
dei consumatori la denuncia d’inizio attività di cui all’articolo
63 è presentata al comune nel quale l’esercente ha
la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di
ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in modo
ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato
e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell’esercente;
b) l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti
oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del
responsabile dell’impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell’impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche all’attività di somministrazione di alimenti e
bevande svolta al domicilio del consumatore.

Art. 69
Persone incaricate

1. L’attività di cui all’articolo 68, comma 1, può essere
svolta anche mediante persone incaricate in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.
2. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate
all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale
ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti
civili dell’attività delle medesime.
3. L’esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino
di riconoscimento, che deve ritirare non appena le
stesse perdano i requisiti di cui all’articolo 13.
4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato
e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell’incaricato;
b) l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti
oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del
responsabile dell’impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell’impresa.
5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto
in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di
raccolta degli ordinativi di acquisto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche all’attività di somministrazione di alimenti e
bevande svolta al domicilio del consumatore.

Capo IX
Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione

Art. 70
Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande

1. L’attività di commercio in sede fissa, di vendita
della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione
di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo
massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l’attività di cui al comma 1 sia esercitata in
forma di impresa individuale, il termine di cui al comma
1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni
dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro
dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come
previsto dall’articolo 33 della l. 104/1992 e dall’articolo
42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo
modificato dall’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività
può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo
di quindici mesi.

Art. 71
Sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche

1. L’attività di commercio su aree pubbliche mediante
posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente
non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l’attività di commercio su aree pubbliche
sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine
di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni
dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro
dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come
previsto dall’articolo 33 della l. 104/1992 e dall’articolo 42 del d.l. 151/2001.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività
può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 72
Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione dei carburanti

1. L’attività di distribuzione dei carburanti può essere
sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni,
previa comunicazione al comune competente per territorio.
2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione,
può autorizzare la sospensione dell’attività
dell’impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.
3. Qualora l’attività di distribuzione dei carburanti sia
esercitata in forma di impresa individuale, il termine di
cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni
dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro
dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come
previsto dall’articolo 33 della l. 104/1992 e dall’articolo 42 del d.l. 151/2001.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l’attività
può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 73
Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione
o ragione sociale di un’attività commerciale
sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare
entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una
nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova
denuncia d’inizio attività.

Art. 74
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda
o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per
causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante
della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all’articolo 77.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività,
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 14 ed
impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:
a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento
della gestione o della titolarità dell’esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano
nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti
i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività
relative al settore merceologico alimentare o alla
somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, il subentrante
ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività.
Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante
causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti
di cui all’articolo 14, salvo proroga in comprovati casi di
forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 75
Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare
la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo
convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali
relativi al reparto di cui ha assunto la gestione
ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione
di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività
esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un
collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è
collocato e non avere un accesso autonomo.

Art. 76
Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi

1. La titolarità dell’autorizzazione alla vendita della
stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non
esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla
titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività
principale.
2. La gestione del ramo d’azienda relativo alla vendita
della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita
non esclusivo può essere trasferita indipendentemente
dal trasferimento del ramo d’azienda relativo all’attività
principale.

Art. 77
Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subentrante in un’autorizzazione al commercio
su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate
dalla medesima autorizzazione e queste non possono essere
cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.
2. Il subingresso in un’autorizzazione al commercio
in forma itinerante di cui all’articolo 35 è comunicato dal
subentrante al comune in cui ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
3. Il subingresso in un’autorizzazione e concessione
di posteggio riservato ai sensi dell’articolo 38, comma
1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di
handicap.

Art. 78
Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti

1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante
all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane.

Art. 79
Cessazione dell’attività

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal
presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Capo X
Orari delle attività commerciali

Art. 80
Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore
ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.
2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria
delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti,
delle associazioni dei consumatori e delle altre
parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente
rappresentative, il comune può consentire, nei periodi
di maggiore affiusso turistico, in occasione di eventi
e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere
alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine
e dei cittadini, l’esercizio dell’attività di vendita fino alle
ore ventiquattro e di anticipare l’apertura fino ad un massimo
di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura,
anche in relazione alle caratteristiche delle diverse
zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla
legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo
e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della
città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto
del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.
3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni
di cui al comma 2, il comune può individuare una
mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa,
salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 10, osservano la
chiusura domenicale e festiva.
5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del
mese di dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o
festività nel corso degli altri mesi dell’anno, individuate
dal comune previa concertazione con le organizzazioni e
le associazioni di cui al comma 2.
6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni
di cui al comma 2, il comune, per comprovate
necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla
collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire
l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di
commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto
previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e
nel rispetto della l.r. 38/1998.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua,
lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto,
25 e 26 dicembre.
8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni
di cui al comma 2, il comune, per comprovate
necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla
collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire
l’apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in
sede fissa nelle festività di cui al comma 7.
9. La concertazione di cui ai commi 6 e 8 è finalizzata
alla definizione di impegni convergenti sui seguenti elementi:
a) l’individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8;
b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;
c) la realizzazione di attività di promozione qualificata
dei fiussi turistici e del commercio di vicinato.
10. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
del settore alimentare devono garantire una giornata di
apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive,
secondo modalità stabilite dal comune.

Art. 81
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico
entro limiti stabiliti dal comune, fra un minimo di
cinque e un massimo di diciotto ore, tenendo conto delle
esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.
2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali
del commercio, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori,
maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore
affiusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni
di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire
idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.
3. Gli esercizi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera
a), osservano l’orario dell’attività prevalente.
4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande
da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si
svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.

Art. 82
Orari per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Previa concertazione con le associazioni degli editori
e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei
rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune
definisce gli orari per l’attività di vendita per i punti di
vendita esclusivi di quotidiani e periodici.
2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici
osservano l’orario previsto per l’attività prevalente,
come definita dall’articolo 24, comma 2.

Art. 83
Orari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali
del commercio, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori,
maggiormente rappresentative, il comune definisce gli
orari per l’attività di commercio nei mercati, nei posteggi
fuori mercato, nelle fiere e per l’attività in forma itinerante,
coordinandoli con quelli di cui all’articolo 80.

Art. 84
Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti

1. L’orario di apertura e chiusura degli impianti di
distribuzione dei carburanti ha carattere fiessibile nel rispetto
dei seguenti obblighi:
a) orario minimo settimanale di apertura fissato in
cinquantadue ore;
b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia
antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia
pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.
2. Nella fascia di apertura obbligatoria dei giorni feriali
l’impianto è assistito da personale.
3. Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei turni
di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di
carburanti sono determinati nel regolamento di cui all’articolo
3. Le attività economiche accessorie integrative
osservano gli orari e i turni dell’impianto. Per tali
attività il comune può consentire l’osservanza di orari e
turni diversi.

Art. 85
Pubblicità degli orari

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e
di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto
al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale
giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli
ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono
noto al pubblico l’orario di servizio e i turni di riposo
infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito
cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

Art. 86
Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano
alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio;
le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie;
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte,
oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da
ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste
nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o
prevalente.
2. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata
in base al volume di affari.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano
altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi
e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di
vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni
di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.
4. Gli esercizi di cui all’articolo 20 possono derogare
alle disposizioni dell’articolo 80.

Capo XI
Pubblicità dei prezzi

Art. 87
Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico,
ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro
e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante
l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. E’ consentito non apporre i prezzi dei prodotti
esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente
necessario all’allestimento dell’esposizione.
3. Quando siano esposti insieme prodotti identici
dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio
l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio
si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben
leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico,
sono esclusi dall’applicazione del comma 1.
5. Per l’obbligo di indicazione dei prezzi per unità di
misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
6. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo
di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione,
all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità
di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività
di ristorazione, l’obbligo di esposizione della tabella anche
all’esterno dell’esercizio o comunque leggibile dall’esterno.
7. Per l’offerta dei prodotti di cui al comma 6, lettera
b) con formule a prezzo fisso, è vietata l’applicazione di
costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente
espresso il costo delle bevande non comprese
nel costo fisso.
8. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato
al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a
disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare
l’eventuale componente del servizio, con modalità
tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile
al pubblico.
9. Negli impianti di distribuzione dei carburanti è fatto
obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata
stradale il cartello relativo ai prezzi praticati, senza l’indicazione
generica di sconti.

Capo XII
Vendite straordinarie e promozionali

Sezione I
Vendite straordinarie

Art. 88
Oggetto

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni
favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propriprodotti.
2. Costituiscono vendite straordinarie:
a) le vendite di liquidazione;
b) le vendite di fine stagione.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 3 sono disciplinate le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie.

Art. 89
Offerta delle merci

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono
essere separate da quelle eventualmente poste in vendita
alle condizioni ordinarie.

Art. 90
Pubblicità dei prezzi

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono
essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello
sconto o del ribasso.

Art. 91
Pubblicità delle vendite straordinarie

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie
devono contenere l’indicazione del tipo e della
durata della vendita e degli estremi della comunicazione
di cui all’articolo 92, comma 2.
2. E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari
e simili.

Art. 92
Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le
proprie merci in caso di:
a) cessazione dell’attività commerciale;
b) cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale
si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità
locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate
in qualunque momento dell’anno previa comunicazione
al comune competente per territorio da effettuare
almeno dieci giorni prima dell’inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere
effettuate con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine
della vendita di liquidazione l’esercente non può
riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta
giorni dalla data di cessazione.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine
della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere
immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione
dei lavori.

Art. 93
Durata delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata
massima:
a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all’articolo 92,
comma 1, lettere a) e b);
b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all’articolo
92, comma 1, lettere c) e d).

Art. 94
Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite
di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e
nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di
quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.
2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda
sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 95
Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti,
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo
periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate
dal giorno successivo all’Epifania fino al 7 marzo
e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.
3. I comuni, sentite le organizzazioni imprenditoriali
del commercio e le associazioni dei consumatori,
maggiormente rappresentative, possono stabilire date di
inizio successive e durate diverse da quelle indicate al comma 2.

Sezione II
Vendite promozionali

Art. 96
Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente
dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici
e per periodi di tempo limitati.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore
merceologico non alimentare di carattere stagionale
che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui
all’articolo 95 non possono svolgersi nei periodi delle
vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti a tali
periodi e nel mese di dicembre.
3. Alle vendite disciplinate dal presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 90.
Capo XIII
Qualificazione e valorizzazione dei luoghi
del commercio

Art. 97
Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie
commerciali, i centri commerciali naturali, le località
o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni
distributive svolgono ruoli significativi per tradizione,
vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi
di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;
b) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali
complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo
anche senza programmazione unitaria, concepiti come
spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi
commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive,
attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed
eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza
e da sistemi di accessibilità comuni.

Art. 98
Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare
interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre
l’attività commerciale a particolari limitazioni e
prescrizioni, anche individuando attività o merceologie
incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.
2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali
interessate, possono definire programmi di qualificazione
della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) l’organizzazione funzionale dei centri commerciali
naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:
1) associazione delle imprese interessate;
2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e
funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa
tra pubblico e privato, anche per il contenimento
dei prezzi;
b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati
alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori,
anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività
commerciali sul contesto socio- economico e territoriale
interessato;
c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori
commerciali per accrescere la qualità dei servizi
resi all’utenza;
d) l’integrazione dell’attività commerciale anche con
eventi di interesse culturale e di spettacolo;
e) la promozione della distribuzione commerciale
delle produzioni tipiche locali;
f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema
distributivo per la promozione turistica e culturale
del territorio.
3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche
inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche
finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole
e medie imprese toscane e possono altresì introdurre
limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori
che esercitano l’attività commerciale nei posteggi
dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle
aree urbane.
5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali
interessate, possono promuovere intese e accordi con le
strutture della media e grande distribuzione per realizzare
azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali
naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di
rarefazione del servizio commerciale.

Art. 99
Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici

1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare
e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio,
dei mercati e degli esercizi di interesse storico, di
tradizione e di tipicità.
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, la
Regione provvede alla definizione di albi e mappe delle
attività commerciali, turistiche ed economiche di specifi-
co interesse storico, di tradizione e di tipicità per i contesti
territoriali interessati.

Capo XIV
Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze

Sezione I
Osservatorio regionale

Art. 100
Osservatorio regionale

1. E’ istituito l’osservatorio regionale sul commercio
all’interno del sistema informativo regionale dell’economia
e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva
e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche
relative all’occupazione, con l’apporto dei dati forniti
dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei
consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Al fine dell’aggiornamento del sistema informativo
i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio
della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della
rete distributiva.
3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono
organizzate, ai fini della programmazione e della veri
fica, anche secondo criteri coordinati con l’osservatorio
nazionale del commercio.
4. Apposita commissione nominata dalla Giunta
regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio
effettuato dall’osservatorio e fornisce indicazioni
sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito
provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone
comunicazione al Consiglio regionale.
5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da
rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle associazioni
dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo
3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1
(Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti), delle CCIAA, delle organizzazioni imprenditoriali
del commercio e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a
livello regionale.

Sezione II
Vigilanza

Art. 101
Vigilanza

1. All’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni
si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale
28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di
sanzioni amministrative).
2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di
cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle
sanzioni amministrative.
3. Le violazioni degli articoli 102, 104 e 105, comma
7, commesse nel territorio della Regione Toscana, sono
iscritte nell’archivio regionale dei trasgressori di cui all’articolo
5 della l.r. 81/2000.

Sezione III
Sanzioni

Art. 102
Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio
in sede fissa e l’attività di vendita della stampa quotidiana
e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo
ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura
immediata dell’esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo
II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle
contenute nel regolamento di cui all’articolo 3, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500 a euro 3.000.
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti
igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il
rilascio dell’autorizzazione o del titolo abilitativo negli
esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione
dell’attività, assegnando un termine per il ripristino
dei requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV,
VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI
e XII, può essere disposta la sospensione dell’attività per
un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione
si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è
proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale
o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio
in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un
periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione
del procedimento di applicazione della sanzione di
cui al comma 2, l’attività è sospesa per un periodo da due
a quindici giorni.

Art. 103
Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Chiunque esercita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i
requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell’esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo
II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro
3.000.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modi-
ficato dall’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135
e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 104
Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche

1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree
pubbliche senza l’autorizzazione o concessione di posteggio
ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro
cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva
confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio
su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente
o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 13 e 14, è punito con una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250
ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo
II, capi V, IX e XI si applica la sanzione amministrativa
del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal
comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1500.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni
può essere disposta la sospensione dell’attività di
vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.
La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in un periodo di dodici
mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura
ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno
rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione
Toscana.

Art. 105
Sanzioni per l’attività di distribuzione dei carburanti

1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:
a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti
in impianti senza la prescritta autorizzazione o
collaudo ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 13;
b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti
ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o
non rispetta il divieto di cui all’articolo 61, comma 2;
c) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti
in impianti per il rifornimento di natanti senza la
prescritta autorizzazione;
d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al
di fuori delle ipotesi previste all’articolo 51, comma 3;
e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso
privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 61,
comma 3.
2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione,
l’attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel
caso di attivazione dell’impianto senza la presenza del
gestore al di fuori delle ipotesi previste all’articolo 51,
comma 3, l’attività dell’impianto è sospesa fino alla sua
regolarizzazione.
3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione o per la regolarizzazione dell’impianto,
di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune
ordina lo smantellamento dell’impianto e il ripristino dell’area
nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore
mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all’articolo
61, comma 3, l’attività è sospesa fino alla sua
regolarizzazione.
5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque:
a) effettua le modifiche di cui all’articolo 57 senza la
prescritta autorizzazione od omettendo la denuncia;
b) non utilizza le parti modificate dell’impianto soggette
ad autorizzazione entro il termine fissato nell’autorizzazione;
c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni
di apertura e chiusura;
d) non espone, in modo leggibile dalla carreggiata
stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.
6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui
all’articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la
denuncia, la messa in funzione delle parti modificate è
sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione
della denuncia.
7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle
violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione
dell’attività dell’impianto per un periodo non
superiore a venti giorni.
8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento della
somma da euro 500 a euro 3.000.

Sezione IV
Decadenze

Art. 106
Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica

1. L’autorizzazione di una media o di una grande
struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della
stampa quotidiana e periodica decade:
a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità
e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro
un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media
struttura o di un esercizio per la vendita della stampa
quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una
grande struttura;
c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore
ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti
di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione
volontaria di cui all’articolo 70.
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione
dell’autorizzazione o non siano ripristinati i
requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento
di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità
e su motivata istanza.

Art. 107
Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di
vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, nell’ipotesi di cui all’articolo 43, comma
3, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata
istanza, la denuncia di inizio di attività non sia presentata
entro centottanta giorni dall’aggiudicazione ovvero
l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla
data di ricevimento della denuncia d’inizio di attività;
c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore
ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti
di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria
di cui all’articolo 70;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione
dell’attività o non siano ripristinati i requisiti
dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione,
salvo proroga in caso di comprovata necessità e su
motivata istanza.

Art. 108
Decadenza dell’autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche

1. L’autorizzazione e la concessione di posteggio nel
mercato e nella fiera decadono:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità
e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata
entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione;
c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi
di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in
ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo
di operatività del mercato ove questo sia inferiore
all’anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di
cui all’articolo 71.
2. L’autorizzazione e la concessione di posteggio nella
fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato
per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle
previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione
volontaria di cui all’articolo 71.

Art. 109
Decadenza dell’autorizzazione all’installazione e l’esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Il comune dichiara la decadenza dell’autorizzazione:
a) qualora vengano meno requisiti di cui all’articolo 13;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità
e su motivata istanza, non sia rispettato il termine
di messa in esercizio dell’impianto, fissato nell’autorizzazione;
c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore
a centottanta giorni in mancanza dell’autorizzazione
alla sospensione di cui all’articolo 72;
d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell’articolo
72, comma 2, sospenda l’attività per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi.
2. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo
smantellamento dell’impianto e il ripristino del sito entro
il termine fissato dal comune.

Capo XV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 110
Decorrenza e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 111, si applicano dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 e da
tale data sono abrogate:
a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme
per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114);
b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento
dell’articolo 10-bis nella legge regionale 17
maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114);
c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme
per la disciplina del commercio su aree pubbliche);
d) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme
per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti).
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 3 e delle direttive di cui all’articolo
27, i comuni adeguano alla disciplina regionale
i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti
nelle materie di cui alla presente legge.
3. Fino all’approvazione degli atti di programmazione
e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli
atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le
disposizioni della presente legge.

Art. 111
Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le disposizioni in materia di somministrazione di
alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni
della presente legge ad esse collegate si applicano
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all’articolo 5,
comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n.
287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento
e sull’attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso
esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma
1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d’azienda.
3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza
delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano,
entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di
detto termine, criteri provvisori per la programmazione
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
anche sulla base dei criteri di cui all’articolo 46, previa
concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo
e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori
del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente
rappresentative.
4. Fino all’approvazione dei criteri provvisori di cui
al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi,
fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento.
5. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, i titolari
di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 della
l. 287/1991, previo aggiornamento dell’autorizzazione
sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività,
come definita dall’articolo 42, comma 1, senza che risulti
necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
6. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, gli
esercizi già esistenti, in possesso di più autorizzazioni
ai sensi dell’articolo 5 della l. 287/1991, hanno diritto
di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, senza che risulti necessaria la conversione del
titolo autorizzatorio.
7. Il requisito professionale per la somministrazione
di alimenti e bevande consistente nell’iscrizione al registro
degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1
della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991, deve intendersi
in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di
cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). Tale requisito è
riconosciuto anche a coloro che alla data di cui all’articolo
111, comma 1, risultino aver avanzato domanda di
iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché
in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione stessa.
8. Fino all’attivazione dei corsi di formazione professionale
ai sensi della presente legge, il requisito di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), è riconosciuto
a chi abbia frequentato con esito positivo il corso
per l’iscrizione al registro esercenti il commercio di cui
agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991.
9. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 4 e 5, della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti di programmazione comunale
di cui all’articolo 47.

Art. 112
Disposizioni transitorie

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni
per il commercio su aree pubbliche di tipo
itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non
residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani
che hanno rilasciato l’autorizzazione, qualora non
vi provveda il comune di residenza dell’operatore. Parimenti
i comuni toscani provvedono agli adempimenti
amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti
residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni
italiane.
2. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, il contenuto
dell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui all’articolo 16 del
decreto del presidente della Giunta regionale 16 marzo
2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale
17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina
del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo
31 marzo1998, n. 114) mantiene efficacia per
i comuni inseriti nell’elenco stesso, fino alla eventuale
definizione delle deroghe di cui all’articolo 80.

Art. 113
Disapplicazione di disposizioni statali

1. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, cessano
di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:
1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;
2) 15, commi 7, 8 e 9;
3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9
dell’articolo 56 del d.m. 375/1988;
4) 28, comma 17;
5) 30, comma 5;
b) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3
della legge 13 aprile 1999, n. 108).
2. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, cessano
di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento
della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento
al titolo abilitativo di cui all’articolo 43, e 9, comma 3;
b) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative
nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni
urgenti in materia).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 7 febbraio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 01.02.2005.


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >