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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 64
Interventi straordinari a favore di zone colpite da eventi alluvionali per i quali è stata definitivamente accertata la responsabilità della Regione.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. Al fine di sostenere le popolazioni dei Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Poggio a Caiano, colpite da eventi alluvionali per i quali la Regione è stata ritenuta responsabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato un contributo straordinario di complessivi euro 15.000.000,00 ripartito in sei rate annuali di uguale importo da erogarsi nel corso del periodo 2007/2012.

ARTICOLO 2
Assegnazione delle risorse ai comuni

1. La somma di cui all’articolo 1, tenuto conto dell’entità complessiva dei danni subiti, dell’entità dei benefici già erogati per i medesimi eventi, del numero dei soggetti colpiti e del grado di responsabilità accertato a carico della Regione, è assegnata ai singoli comuni nella seguente misura:
a) Comune di Campi Bisenzio euro 4.900.000,00;
b) Comune di Lastra a Signa euro 300.000,00;
c) Comune di Poggio a Caiano euro 9.800.000,00.
2. I comuni provvedono all’erogazione delle somme ricevute ai soggetti indicati nell’articolo 3.

ARTICOLO 3
Criteri per l’erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati

1. Il contributo straordinario è erogato ai soggetti danneggiati dagli eventi di cui all’articolo 1 i quali, al verificarsi dell’evento alluvionale, abbiano avanzato al comune istanza di indennizzo.
2. Sono escluse dal contributo le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle che hanno presentato l’istanza di cui al comma 1, salvo i successori a titolo universale delle persone fisiche destinatarie del contributo di cui all’articolo1.
3. I comuni erogano la somma ricevuta secondo criteri e procedure individuate dai singoli comuni, destinandone comunque almeno l’80 per cento a proprietari e detentori di civili abitazioni per danni subiti a beni mobili o immobili.
4. A coloro che hanno già ricevuto a titolo di contributo, risarcimento danni o indennizzo da enti pubblici e privati, una somma superiore a quella derivante dall’applicazione dei criteri di cui al comma 3, non è erogato alcun contributo.

ARTICOLO 4
Obbligo di rendiconto

1. Il contributo straordinario di cui alla presente legge è soggetto ad obbligo di rendiconto di cui all’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali). A tal fine, i comuni beneficiari presentano annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, alla Regione una relazione in cui sono evidenziati i criteri adottati, le somme erogate ai danneggiati e le eventuali economie da riversare alla Regione.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 determina la revoca dei contributi.

ARTICOLO 5
Norma finanziaria

1. Al contributo straordinario autorizzato dall’articolo 1, per il triennio 2007/2009, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2007/2009, per complessivi euro 7.500.000,00,
ripartiti in euro 2.500.000,00 per l’anno 2007 ed euro 2.500.000,00 rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente, annualità 2008 e 2009, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
anno 2007
in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 2.500.000,00in aumento, UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 2.500.000,00
anno 2008
in diminuzione , UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 2.500.000,00in aumento, UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 2.500.000,00
anno 2009
in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 2.500.000,00in aumento, UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 2.500.000,00.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), agli oneri rimanenti, pari ad euro 7.500.000,00, ripartiti in quote costanti nelle successive annualità 2010, 2011, 2012, si provvede con legge di bilancio.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 7 dicembre 2007
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.12.2007.


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